Legge regionale 3 Aprile 1990, n. 28
Iniziative in favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 7 17/11/1990 |
| Regione | Abruzzo |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita' ed obiettivi
1 .
La Regione nel quadro delle politiche internazionali e comunitarie in favore dei giovani e specificatamente della applicazione dei regolamenti e delle direttive CEE, nonche' nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, 2 comma del Dpr 24-7-1977, n. 616, e nell'ambito dei protocolli o lettere di intesa sottoscritte dal Ministero per gli affari esteri, promuove interventi per attivita' di scambi internazionali, volti a favorire:
- La conoscenza della problematica giovanile;
- La comprensione e lo scambio di idee e di esperienze tra i giovani;
- La partecipazione dei giovani alla soluzione dei problemi comunitari di ordine culturale, economico e sociale.
2 .
Detti interventi sono strettamente correlatvi agli altri che la Regione assume in favore dei giovani per l'istruzione, la formazione professionale, il superamento dei fonomeni di emarginazione, lo sviluppo delle attivita' culturali, ricreative e sportive.
Art. 2 - Predisposizione dei progetti
1 .
Per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, le associazioni e gli organismi costituiti con atto pubblico da almeno due anni, nonche' gli enti locali e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, possono partecipare alla formulazione dei progetti, presentando richiesta di contributo alla Giunta regionale - servizio istruzione e diritto allo studio - Pescara, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
2 .
All'istanza deve unirsi: articolo 3
- Il programma dettagliato dell'attivita';
- Il preventivo di spesa;
- La dichiarazione di non ricevere contributi da altri servizi della Regione per la stessa attivita', sottoscritta dal legale rappresentante;
- La dichiarazione con la descrizione di eventuali contributi ricevuti da altri enti, sottoscritta dal legale rappresentante;
- Atto costitutivo dell'associazione od organismo.
Gestione diretta
1 .
La Giunta regionale, attraverso il servizio istruzione e diritto allo studio, puo' realizzare direttamente iniziative volte alla promozione, alla verifica, all'approfondimento, alla programmazione ed alla realizzazione delle attivita' di cui alla presente legge e puo' altresi' partecipare ad iniziative di enti pubblici ed enti locali.
Art. 4 - Utilizzo dei contributi
1 .
Al fine di promuovere le attivita' di cui alla presente legge, la Regione eroga contributi:
- Per spese di viaggio, collaborazione linguistica, produzione di materiale inerente al programma di scambio ed assicurazione a favore dei giovani, compresi nella fascia di eta' tra i 15 ed i 29 anni, e degli accompagnatori, in numero non superiore ad uno per ogni gruppo di dieci giovani o frazione, che realizzano il programma fuori della Regione;
- Per spese di vitto ed alloggio, per l'organizzazione di incontri e seminari, di attivita' informative, corsi di approfondimento socio - culturale, nonche' per le spese di assicurazione in favore dei giovani e degli accompagnatori appartenenti ad associazioni di altri stati che vengono in Abruzzo.
2 .
I contributi vengono erogati per le attivita' programmate per il 1990 e realizzate nel 1990 oppure entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.
3 .
I suddetti contributi vengono erogati, per il 70, all'atto dell'ammissione della domanda e, per il rimanente 30, all'atto della presentazione della
4 .
La somma prevista dalla presente legge, detratta quella occorrente per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, viene ripartita tra le associazioni ed organismi per le spese di cui al precedenti punti a) e b).
Art. 5 - Procedure
1 .
La Giunta regionale, su proposta del componente preposto al servizio istruzione e diritto allo studio, approva i progetti piu' significativi e determina l'ammontare del contributo da erogare alle associazioni, organismi ed enti locali interessati.
2 .
Il contributo, tenuto conto di eventuali interventi finanziari da parte di altre amministrazioni pubbliche, viene determinato in ragione percentuale alla spesa ammissibile a finanziamento.
3 .
La Giunta regionale autorizza, altresi' la spesa relativa alle inziative gestite direttamente dalla Regione
Art. 6 - Liquidazione dei contributi e delle spese
1 .
La Giunta regionale, su proposta del componente preposto al servizio istruzione e diritto allo studio, delibera la liquidazione del contributo a favore delle associazioni, organismi ed enti locali, dietro presentazione di dettagliata relazione sull'attivita' svolta e della documentazione giustificativa delle spese sostenute.
2 .
La giunta delibera, altresi', la liquidazione delle spese sostenute direttamente dalla Regione sulla base della relativa documentazione.
Art. 7 - Revoca dei contributi
1 .
La Giunta regionale delibera la revoca del contributo concesso, in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della relazione e della documentazione di cui al precedente art. 6, entro un anno dalla formale comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo.
Art. 8 - Norma finanziaria
1 .
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1990, in lire 100.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della Legge regionale di contabilita' 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 - quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989.
2 .
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990 e' istituito ed iscritto nel settore 4, Titolo I, categoria 5a, sezione 6a, il cap. 041511 denominato: <>, con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di lire 100.000.000.
Art. 9 - Urgenza ed entrata in vigore
1 .
La presente legge e' dichiarata urgente ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale sara' pubblicata nel <>. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.





