Legge regionale 29 Luglio 1991, n. 21

Istituzione della consulta regionale per i problemi dei disabili

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 53
02/08/1991
Regione Emilia Romagna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

Al fine di consentire una consultazione permanente con le associazioni e gli organismi rappresentativi dei cittadini disabili, sulle molteplici tematiche inerenti ai medesimi cittadini, e' istituita la consulta regionale per i problemi dei disabili.

Art. 2

1 .

La consulta di cui al precedente art. 1 e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composta:

  • Dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore ai servizi sociali, suo delegato, che la presiede;
  • Da un rappresentante nominato da ciascuno dei soggetti privati e del volontariato iscritti nell' elenco regionale di cui all' art. 18 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, che opera nel settore dell' assistenza e tutela ai disabili;
  • Da un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell' Associazione Comuni Italiani( ANCI);
  • Da un rappresentante designato dall' Unione regionale delle Province dell'Emilia - Romagna( URPER);
  • Da un rappresentante designato dalla Delegazione regionale dell' Unione regionale dei Comuni ed Enti montani( UNCEM);
  • Da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
  • Da cinque rappresentanti designati delle organizzazioni regionali degli industriali, della cooperazione, degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori agricoli;
  • Da un rappresentante designato dal sovraintendente scolastico per l' Emilia - Romagna.

2 .

La consulta e' integrata di volta in volta, su richiesta del presidente, con gli assessori regionali competenti per le materie oggetto delle singole sedute.

3 .

Alle riunioni della consulta sono invitati i consiglieri facenti parte della commissione consiliare sicurezza sociale.

4 .

Funge da segretario un collaboratore regionale designato dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore ai servizi sociali.

5 .

La partecipazione alla consulta e' a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi per spese vive ai sensi dell' art 2 della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 modificazioni alle leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981 relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

1 .

La consulta regionale per i problemi dei disabili:

  • Esprime parere sui piani e programmi regionali per gli aspetti inerenti i cittadini disabili;
  • Propone alla Giunta regionale iniziative di modifica o adeguamento della legislazione regionale e nazionale del settore;
  • Propone indagini, ricerche, studi ed iniziative di interesse regionale finalizzate ad una sempre maggiore qualificazione degli interventi nei confronti dei medesimi cittadini;
  • Esprime parere su ogni altro atto o provvedimento relativo alla materia sottoposto dai competenti organi della Regione

Art. 4

1 .

Le spese per il funzionamento della consulta regionale per i problemi dei disabili, di cui alla presente legge, fanno carico al capitolo di spesa 50020 che verra' dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall' art. 11, comma 1, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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