Legge regionale 15 Gennaio 1991, n. 2

Interventi straordinari nel settore della cooperazione agricola.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 4
20/12/1991
Regione Emilia Romagna

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

Al fine di favorire la ristrutturazione e il rilancio economico e produttivo di aziende cooperative operanti in zone svantaggiate e carenti di strutture, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata alla concessione dei seguenti contributi:

  • Lire 1.980.000.000 a favore della cooperativa intercomunale mezzano - cim - di valle pega - comacchio (Ferrara);
  • Lire 750.000.000 al consorzio fra le cooperative agricole del delta padano - cem - di ostallato (Ferrara);
  • Lire 340.000.000 al consorzio fra le cooperative agricole forestali il faggio di santa sofia (forli').

Art. 2

1 .

Al fine di favorire il rilancio produttivo dell'impianto di acquacoltura denominato trava gestito in concessione, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a concedere alla cooperativa agricola intercomunale argenta portomaggiore - cai di argenta (Ferrara) un contributo di lire 300.000.000.

Art. 3

1 .

Per il consolidamento, mediante il ripianamento delle passivita' a breve, del consorzio produttori carne (Coprocar) soc. Coop. Arl con sede in Modena, la Regione e' autorizzata a concedere un contributo di lire 350.000.000. L' entita' del contributo non deve comunque superare il 50 della esposizione

Art. 4

1 .

L' erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai precedenti articoli agli organismi beneficiari e' affidata all'ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna (Ersa), ai sensi dei punti 2) e 9) del secondo comma dell'articolo 2 della L.R. 13 maggio 1977, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni.

2 .

L' Ersa utilizzera' a tale scopo, nel limite di lire 3.720.000.000, i fondi gia' attribuiti dalla Regione nell'esercizio 1990 a titolo di contributo straordinario per l'espletamento di specifiche attivita' ai sensi dell'art. 9 lett. B), della citata L.R. 19/77 a valere sul capitolo 18761 del bilancio di previsione per il medesimo esercizio.

3 .

L' erogazione e' disposta dall'Ersa in relazione all'effettivo perseguimento, da parte delle predette cooperative, delle finalita' indicate dalla presente legge.

Art. 5

1 .

I contributi previsti dalla presente legge saranno adeguati alle disposizioni comunitarie adottate in sede di esame della legge stessa da parte della commissione delle comunita' europee.

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