Legge regionale 21 Marzo 1990, n. 15

Piano sanitario regionale per il triennio 1990/1992.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 21
13/03/1990
Regione Emilia Romagna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Oggetto

1 .

La Regione Emilia-Romagna, in applicazione delle norme per la programmazione sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla legge 23 ottobre 1985, n. 595 ed alla legge 8 aprile 1988, n. 109, nonche' in armonia con le finalita' e gli obiettivi indicati nalla L.R. 9 aprile 1984, n. 16 e nel programma regionale di sviluppo, adotta la legge di piano regionale costituita dall'articolato e dagli allegati.

Art. 2 - Efficacia

1 .

La Regione uniforma la propria attivita' amministrativa in campo sanitario alle indicazioni del piano.

2 .

Il piano e' vincolante ad ogni effetto per la predisposizione dei programmo triennali delle unita' sanitarie locali di cui all'art. 8 (programma triennale di unita' sanitaria locale) nonche' per tutti gli atti connessi alla realizzazione del piano stesso di competenza delle unita' sanitarie locali, dei comuni singoli od associati, delle Comunita' Montane, delle province e del circondario di Rimini, ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali.

Art. 3 - Limiti di applicazione e validita'

1 .

La presente legge avra' validita' anche dopo l'approvazione del piano sanitario nazionale adottato ai sensi dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

2 .

Qualora nel corso del triennio di validita' del piano regionale si renda necessario procedere all'adeguamento del piano stesso, particolarmente in ragione dell'approvazione del piano sanitario nazionale, il Consiglio Regionale, su proposta della giunta, provvede alle opportune modifiche del piano sanitario regionale.

Art. 4 - Contenuti

1 .

Il piano determina: a) gli obiettivi strategici da perseguire ed i risultati attesi nel triennio; b) le aree di intervento prioritarie e gli obiettivi specifici per ciascuna di esse; c) principi, indirizzi, programmi, criteri e parametri organizzativi per il raggiungimento dei suddetti obiettivi; d) le procedure di attuazione; e) l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli interventi; f) modalita' e strumenti di controllo sullo stato di attuazione del medesimo.

Art. 5 - Obiettivi strategici

1 .

Costituiscono obiettivi strategici del piano: a) la prevenzione primaria con particolare riferimento alla educazione sanitaria, al controllo igienico - sanitario dell'ambiente di vita e di lavoro, degli alimenti e della produzione zootecnica; b) lo sviluppo dell'organizzazione distrettuale dei servizi e la qualificazione dell'assistenza sanitaria di base e specialistica, con particolare riferimento alla attivita' del medico di base, dei presidi territoriali e delle strutture ambulatoriali; c) la riorganizzazione e qualificazione della rete ospedaliera, finalizzata alla razionale utilizzazione delle strutture, dei servizi e dei posti - letto, all'elevazione della qualita' delle prestazioni, degli standards di sicurezza e confort per i degenti, all'innovazione organizzativa e alla crescita dell'efficacia gestionale, da realizzarsi, principalmente, attraverso: 1) misure di ristrutturazione, nuova realizzazione, adeguamento, accorpamento, trasformazione e soppressione di presidi e attivita' interne agli stessi; 2) l'adozione di un regime e assetto di autonomia funzionale e gestionale, ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per i presidi che si caratterizzano: - per ampiezza del bacino di utenza; - per elevato numero di posti - letto; - per presenza di attivita' di alta specializzazione o di attivita' convenzionata con l' universita', ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 3) l'istituzione di dipartimenti funzionali interni ai presidi ospedalieri e di dipartimenti funzionali che colleghino presidi della rete ospedaliera con la rete dei servizi distrettuali e territoriali; d) lo sviluppo e l'innovazione dell'organizzazione delle unita' sanitarie locali, attraverso il consolidamento dei processi di responsabilizzazione direzionale e l'introduzione di idonee tecniche di gestione, di controllo e verifica delle qualita', nonche' adeguati sistemi informativi.

Art. 6 - Aree di intervento e obiettivi prioritari

1 .

Costituiscono aree di intervento e obiettivi prioritari del piano: a) l'adeguamento ed il coordinamento su tutto il territorio regionale dei servizi di emergenza - urgenza; b) la lotta alle patologie invalidanti e ad alta mortalita' piu' diffuse nella Regione; c) il potenziamento e la qualificazione degli interventi sanitari e delle connesse attivita' socio - assistenziali a rilievo sanitario, volti al soddisfacimento di bisogni di particolare rilevanza sociale espressi dalla popolazione anziana, dai disabili fisici e psichici, dai tossicodipendenti; d) la tutela della salute della donna, dell'infanzia e dell'eta' evolutiva con particolare riferimento alla procreazione, all'assistenza alla mascita, al controllo delle malattie congenite e all'assistenza ai minori disabili; e) l'accrescimento delle conoscenze sullo stato di salutee della popolazione e dei fattori di rischio ambientali e patogeni; f) lo sviluppo della ricerca biomedica finalizzata; g) la realizzazione di iniziative di formazione e di aggiornamento finalizzate ad elevare la professionalita' degli operatori per migliorare la qualita' dei rapporti con gli utenti e per accrescere l'efficacia delle prestazioni sanitarie e l'efficacia dei servizi.

Art. 7 - Articolazione delle indicazioni di merito

1 .

Le indicazioni di merito relative alle azioni ed agli interventi da poore in essere per la realizzazione gli obiettivi e nell'ambito delle aree di cui agli articoli 5 (obiettivi strategici) e 6 (aree di intervento e obiettivi prioritari) sono articolati nei seguenti allegati: a.1 - igiene pubblica a.2 - prevenzione nei luoghi di lavoro a.3 - igiene veterinaria a.4 - educazione alla salute b.1 - distretti b.2 - qualificazione medicina di base e specialistica c - riorganizzazione dei presidi ospedalieri d - sistema di gestione e di valutazione della qualita' dei servizi e - servizi di emergenza - urgenza f - neoplasie g - cardiologia/cardiochirurgua h - nefropatie i - diabete l - salute degli anziani m - medicina riabilitativa n - salute mentale o - assistenza e recupero tossicodipendenti p - salute della donna q - salute dell'infanzia e dell'eta' evolutiva r - sviluppo del sistema informativo sanitario.

2 .

Secondo le definizioni e per gli effetti previsti dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 assumono rilievo di azione programmata i programmi di cui agli allegati sub lettere a, e, f, g, h, i e di progetto obiettivo i programmi sub lettere l, m, n, o, p, q.

3 .

Le indicazioni relative all'obiettivo di cui alla lettera f) del primo comma dell'art. 6 (aree di intervento e obiettivi prioritari) sono contenute nel programma triennale di ricerca sanitaria finalizzata approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2083 del 16 giugno 1988, ai sensi della L.R. 25 marzo 1983, n. 12.

Art. 8 - Programma triennale di unita' sanitaria locale

1 .

Ciascuna Unita' sanitaria locale e' tenuta ad adottare ed a trasmettere alla Giunta regionale entro 150 giorni dalla entrata un vigore della presente legge il programma triennale di attuazione del Piano sanitario regionale. Il programma ha lo scopo di individuare le iniziative e le attivita' piu' idonee per la realizzazione a livello locale degli obiettivi del Piano, sulla base delle indicazioni di merito richiamate all'art. 7 / Articolazione delle Indicazioni di merito), e di stabilire tempi, modalita' e costi di esecuzione. A Tal fine il programma di Unita' sanitaria locale deve contenere:

A) la specificazione delle azioni finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dagli allegati sub lettere A, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, con puntuali e dettagliate previsioni concernenti:

1) i tempi di attuazione ed i risultati attesi nel triennio;

2) le revisioni quali - quantitative della pianta organica dei servizi coinvolti;

3) il costo di realizzazione complessivo e per ciascun anno del triennio;

4) le risorse finanziarie di provenienza diversa dal Fondo sanitario nazionale nonche' da eventuali economie di gestione realizzabili;

B) il programma di sviluppo dei distretti sanitari di base, in conformita' agli indirizzi di cui all'allegato sub lettera B. 1, con la indicazione degli ambiti territoriali di riferimento, delle funzioni esplicate, nonche' delle forme organizzative;

C) il quadro completo delle attivita' specialistiche ambulatoriali erogate in forma diretta con indicazione della loro distribuzione territoriale e collocazione strutturale, e la contestuale definizione delle necessita' di integrazione mediante convenzionamento con istituzioni sanitarie private, in conformita' agli indirizzi di cui all'allegato sub lettera B. 2;

D) le misure di riorganizzazione delle strutture ospedaliere in confornita' agli indirizzi ed ai parametri di cui all'allegato sub lettera C, con particolare riferimento:

1) alla individuazione delle funzioni, delle dotazioni di posti - letto, delle Unita' operative e della loro ubicazione per quanto riguarda i presidi ospedalieri pubblici;

2) alla determinazione del fabbisogno locale di convenzionamento con case di cura private specificando le funzioni ed il numero dei posti - letto;

3) alla individuazione delle attivita' da svolgere in day - hospital e del relativo assetto organizzativo.

2 .

Il programma di unita' sanitaria locale deve altresi' provvedere:

A) il fabbisogno triennale di attrezzature per l'adeguamento e lo sviluppo del patrimonio tecnologico e strumentale, con la specificazione degli obiettivi diagnostici, terapeutici e funzionali da conseguire;

B) il riordino della pianta organica, con prioritario riferimento al fabbisogno di personale necessario al persegiumento degli obiettivi del piano sanitario regionale, nel rispetto degli standerds previsti dal dm 13 settembre 1988 in attuazione dell'art. 1 della legge 8 aprile 1988, n. 109 nonche' degli standards di personale indicati negli allegati alla presente legge.

3 .

Il programma di unita' sanitaria locale costituisce riferimento e direttiva per la formazione del bilancio preventivo pluriennale e annuale.

Art. 9 - Approvazione del programma di unita' sanitaria locale

1 .

Il programma triennale di unita' sanitaria locale e' adottato dall'organo competente ai sensi dell'art. 10 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1, come modificato dall'articolo 4 della L.R. 2 agosto 1986, n. 23 e diventa efficace dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, secondo le modalita' indicate nei commi che seguono.

2 .

La deliberazione di cui al comma precedente e' assoggettata al controllo di cui ll'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 28.

3 .

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva entro 90 giorni il programma o, in caso di difformita' dal piano sanitario regionale, lo rinvia con osservazioni chiedendone l'adeguamento.

4 .

Il programma rinviato deve essere adottato nuovamente entro 30 giorni con le modificazioni indicate. In caso di inadempimento la giuta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro 45 giorni procede alla modificazione d' ufficio.

5 .

Il parere della commissione consiliare competente, di cui al terzo e al quarto comma, si intende acquisito qualora non sia intervenuto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

6 .

La deliberazione della Giunta regionale con la quale il programma di attuazione e' approvato nella sua formulazione definitiva, viene trasmessa alla unita' sanitaria locale interessata per i conseguenti provvedimenti attuativi ed e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 10 - Verifica del programma di unita' sanitaria locale

1 .

Per l'attivita' di verifica di cui al terzo comma dell'art. 9 (approvazione del programma di unita' sanitaria locale) la Giunta regionale si avvale di un apposito gruppo tecnico, formato da collaboratori regionali e integrato da esperti non appartenenti al ruolo regionale, da costituire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2 .

L' attivita' di verifica del gruppo tecnico e' svolta in forma collegiale presso l' Assessorato regionale alla sanita' ed e' rivolta al riscontro della conformita' - difformita' del programma dell'unita' sanitaria locale alle prestazioni del piano sanitario regionale. Sulla base del riscontro effettuato, il gruppo tecnico formula alla Giunta regionale proposte di approvazione ovvero di rinvio, con osservazioni dei programmi esaminati.

3 .

Le riunioni del gruppo tecnico sono convocate e presiedute dall' Assessore alla sanita' o da un suo delegato.

4 .

Ai componenti del gruppo tecnico, IV i compresi i collaboratori regionali limitatamente alle prestazioni rese dagli stessi al di fuori dell'orario di servizio, spettano per la partecipazione alle riunioni, i compensi ed ogni altro emolumento previsti per le commissioni individuate dal secondo comma dell'art. 1 della L.R. 18 marzo 1985, n. 8.

Art. 11 - Interventi sanzionatori e sostitutivi

1 .

L'unita' sanitaria locale, qualora entro il termine di cui all'art. 8 (programma triennale di unita' sanitaria locale) non predisponga e non trasmetta il programma di attuazione, viene esclusa dal riparto dei fondi a destinazione vincolata e dai fondi in conto capitale, con l'eccezione dei soli fondi destinati alla spese di manutenzione.

2 .

Il Presidente della Giunta regionale, qualora l'unita' sanitaria locale ometta di adottare provvedimenti amministrativi concernenti l'attuazione del programma approvato e per i quali siano previsti termini tassativi, la diffida a provvedere assegnando un termine, decorso inutilmente il quale nomina un commissario ad acta.

Art. 12 - Relazione annuale

1 .

Entro 30 giorni da ogni scadenza annuale a far tempo dalla approvazione definitiva del programma triennale di attuazione, ogni unita' sanitaria locale trasmette alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma, predisposta sulla base di apposito schema dettato dalla Giunta regionale.

2 .

La mancata trasmissione della relazione annuale da' luogo alla sospensione dell'erogazione dei fondi a destinazione vincolata e dei fondi in conto capitale, con l'esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione.

Art. 13 - Aggiornamenti del programma di attuazione

1 .

Entro lo stesso termine di cui al primo comma dell'art. 12 (relazione annuale), le unita' sanitarie locali possono trasmettere proposte di modificazione dei rispettivi programmi.

2 .

Le eventuali proposte modificative dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione dell'organo competente ai sensi dell'art. 4 della L.R. 2 agosto 1986, n. 23, e saranno approvate dalla Giunta regionale con la stessa procedura prevista per la approvazione dei programmi di attuazione di cui alla presente legge.

Art. 14

1 .

Al coordinamento di progetti - obiettivo e di azioni programmate puo' essere preposto, a livello regionale, un responsabile tecnico, scelto tra i dirigenti regionali o tra i dirigenti del ruolo nominativo sanitario regionale, incaricati di coadiuvare le unita' sanitarie locali nella predisposizione dei provvedimenti attuativi e nella realizzazione degli stessi.

2 .

Spetta in particolare al responsabile tecnico la rilevazione periodica del grado di aggiornamento dei singoli obiettivi e dell'impiego delle risorse assegnate.

3 .

Per i progetti ai quali risulti preposto un responsabile tecnico regionale, le unita' sanitarie locali individuano il corrispondente responsabile locale.

Art. 15 - Coordinamento provinciale dei programmi di unita' sanitaria locale

1 .

Il programma di unita' sanitaria locale deve essere trasmesso, entro lo stesso termine di cui all'art. 8 (programma triennale di unita' sanitaria locale), alle amministrazioni Provinciali territorialmente competenti nonche' al circondario di Rimini e, nel caso degli ambiti territoriali di cui al n. 23 e al n. 39 della L.R. 29 agosto 1979, n. 28, alle assemblee dei comuni per la programmazione.

2 .

Entro i successivi 30 giorni le amministrazioni Provinciali, il circondario di Rimini e le assemblee dei comuni per la programmazione di cui al precedente comma fanno pervenire alla Giunta regionale il proprio motivato parere sui programmi con particolare riferimento alle indicazioni concernenti presidi, servizi e strutture sanitarie di carattere multizonale o il cui dimensionamento esiga, comunque, valutazioni di scala Provinciale.

3 .

Le amministrazioni Provinciali sono tenute comunque ad indicare, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, la localizzazione dei presidi e servizi sanitari ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed a fornire una valutazione dei programmi di attuazione di ciascuna unita' sanitaria locale relativamente agli interventi previsti nell'allegato sub lettera a, nonche' di compiti loro specificatamente attribuiti dalla legislazione vigente.

4 .

Le relazioni annuali di cui all'art. 12 (relazione annuale) sono inviate anche ai soggetti di cui al precedente comma, che trasmettono proprie osservazioni in ordine ai problemi di rilievo Provinciale.

Art. 16 - Finanziamento degli interventi previsti dal piano sanitario regionale

1 .

Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 27 febbraio 1984, n. 7 in ordine al finanziamento della spesa sa nitaria corrente, per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge e' prevista una dotazione finanziaria distinta per la parte corrente vincolata e per investimenti.

2 .

Al finanziamento degli interventi previsti dal piano, concorrono altresi' le risorse rese disponibili dai processi di riconversione realizzati a scala di unita' sanitaria locale, nonche' ogni altra risorsa destinata all'unita' sanitaria locale ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

3 .

Il Consiglio regionale provvede ad assegnare le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma per l'intero triennio di validita' del piano e sulla base della valutazione dei programmi trasmessi dalle unita' sanitarie locali e approvvati dalla Giunta regionale.

Art. 17 - Finanziamenti di parte corrente a destinazione vincolata

1 .

Alla dotazione del fondo di parte corrente vincolata destinata al finanziamento dei programmi previsti dalla presente legge concorrono: - le assegnazioni del fondo sanitario nazionale previste dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1985, n. 595; - la quota che il Consiglio regionale destina ai medesimi scopi in sede di approvazione della legge di bilancio, tratta sulle assegnazioni disposte a favore della Regione Emilia-Romagna sul fondo sanitario nazionale; - le risorse di provenienza diversa da quella del fondo sanitario stesso, IV i comprese quelle di competenza delle Regioni e degli enti locali, destinate al finanziamento dei progetti - obiettivo ai sensi del sesto comma del citato articolo 2 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

2 .

Alla ripartizione del suddetto fondo globale fra i diversi programmi provvede il Consiglio regionale in sede di approvazione della deliberazione di cui al terzo comma dell'art. 16 (finanziamento degli interventi previsti dal piano sanitario regionale 9).

Art. 18 - Programma pluriennale degli investimenti

1 .

Il Consiglio regionale approva il programma decennale per gli investimenti nel settore sanitario e lo stealcio relativo al triennio di validita' del piano.

2 .

I finanziamenti per il programma di cui al precedente comma prevedono: a) opere finalizzate alla realizzazione degli obiettivi prioritari contenuti nei programmi del piano sanitario regionale, con particolare riferimento a strutture destinate ai servizi dell'area della prevenzione, ai presidi distrettuali e poliambulatoriali extraospedalieri, alle strutture intermedie territoriali per l'assistenza psichiatrica, alle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti; b) interventi necessari per la razionalizzazione e la trasformazione della rete dei presidi ospedalieri, con priorita' per gli interventi dai quali possa ottenersi la qualificazione dell'assistenza erogata e un contenimento della spesa di gestione; c) interventi nel settore della sicurezza degli edifici destinati alle attivita' sanitarie e per il miglioramento della qualita' del servizio alberghiero reso dagli ospedali; d) sviluppo di attivita' ad elevato contenuto tecnologico ed assistenziale e di rilievo sovrazonale e regionale; e) investimenti nel settore delle tecnologie per il trattamento automatico delle informazioni, destinati sia al miglioramento della efficienza operativa del sistema che ad elevare la qualita' delle relazioni e delle informazioni fra cittadino e servizio sanitario.

3 .

Il programma deve inoltre prevedere le eventuali alienazioni del patrimonio attribuito ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel rispetto della procedura della L.R. 1 settembre 1981, n. 25.

4 .

Resta salva l'approvazione a stralcio, in attuazione di prescrizioni tassative dettate da disposizioni nazionali, del programma finanziato con le risorse di cui alla lettera b) dell'art. 19 (fondo per interventi in conto capitale).

Art. 19 - Fondo per interventi in conto capitale

1 .

Alla formazione del fondo per il finanziamento degli investimenti nel settore sanitario concorrono: a) le quote del fondo sanitario nazionale in conto capitale assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) i proventi delle operazioni di mutuo effettuate dalla Regione ai sensi del primo comma dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; c) il ricavato delle alienazioni di cui al terzo comma dell'art. 18 (programma pluriennale degli investimenti) e delle trasfpormazioni nonche' i proventi netti della gestione del patrimonio attribuito ai comuni, ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n 833, con vincolo di destinazione alla sanita', secondo quanto previsto dalla L.R. 1 settembre 1981, n. 25; d) eventuali altre entrate delle unita' sanitarie locali previste da norme nazionali e di cui sia consentita la destinazione ad investimenti; e) gli avanzi di amministrazione accertati sulle gestioni correnti delle unita' sanitarie locali, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 29 marzo 1980, n. 22.

Art. 20 - Programma delle unita' sanitarie locali 27, 28, 39

1 .

In conformita' alle funzioni assegnate della L.R. 2 agosto 1986, n. 23 il consiglio comunale di Bologna adotta un unico programma triennale di attuazione per le unita' sanitarie locali 27, 28, 29.

2 .

A tal fine il consiglio comunale stabilisce le opportune modalita' di coordinamento delle unita' sanitarie locali medesime per la formulazione della proposta di programma di cui al comma precedente.

3 .

Il consiglio comunale stabilisce altresi' le modalita' per il coordinamento delle iniziative e delle attivita' amministrative dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali volte alla attuazione degli obiettivi del programma triennale, con particolare riferimento a: - impiego delle risorse in conto capitale e delle risorse di parte corrente a destinazione vincolata provenienti dal fondo sanitario nazionale e ripartite dalla Regione tramite la adozione di programmi di investimento e dei relativi piani finanziari; - definizione delle piante organiche e dei programmi di copertura delle stesse; - approvazione dei bilanci annuali e pluriennali.

Art. 21 - Abrogazione

1 .

Le leggi regionali 7 febbraio 1981 e 9 aprile 1984, n. 16 sono abrogate. Sono fatte salve le disposizioni di tali leggi espressamente richiamate dalla presente legge.

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