Legge regionale 23 Marzo 1990, n. 22
Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 27 26/03/1990 |
| Regione | Emilia Romagna |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Principi generali
1 .
La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principi sanciti dall'articolo 45 della Costituzione e dall'articolo 3 del proprio statuto, riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione.
2 .
Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna disciplina - in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale - gli interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione della impresa cooperativa.
Titolo I - servizi ed incentivi per le cooperative
Art. 2 - Servizi per la cooperazione
1 .
La Regione Emilia-Romagna promuove specifici interventi per facilitare la promozione e la qualificazione dell'impresa cooperativa, in quanto operante nei settori di competenze regionali. In particolare tali interventi possono riguardare servizi e progetti di particolare rilevanza relativi a: a) attivita' finalizzate alla valorizzazione del lavoro e delle capacita' professionali; b) consulenza tecnico - manageriali per il potenziamento e la realizzazione aziendale; c) attivita' di assistenza e consulenza finanziaria al fine di agevolare l'accesso ai canali di credito e di coordinare i possibili strumenti finanziari in rapporto alle esigenze delle imprese; d) diffusione e trasferimento di conoscenze e competenze nel settore dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle iniziative volte all'introduzione di nuovi prodotti e nuove tecniche che incrementino la produttivita' e la competitivita'; e) preparazione di studi di mercato e progetti di fattibilita' per processi di ammodernamento e di nuova localizzazione delle imprese; f) attivita' di ricerca caratterizzate da contenuti particolarmente rilevanti ai fini dello sviluppo del settore cooperativo; g) assistenza e promozione per programmi di commercializzazione e di sviluppo dell'esportazione; h) Costituzione di servizi per la certificazione e il controllo dell'andamento finanziario, organizzativo e produttivo delle cooperative.
Art. 3 - Modalita' e criteri per la fornitura dei servizi
1 .
Per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2 la Regione puo' stipulare convenzioni con associazioni, enti, societa' pubbliche e private che svolgono, con comprovata qualificazione, attivita' di servizi alle imprese cooperative.
2 .
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce procedure e modalita' per la definizione delle convenzioni.
3 .
Sempre ai fini della attuazione dell'art. 21 la Regione coordina l'attivita' degli organismi di emanazione regionale operanti nel campo dei servizi alle imprese.
Art. 4 - Priorita' e criteri
1 .
Nella ammissione agli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 5 sono considerate prioritarie le iniziative che si distinguono per: a) caratteristiche di innovazione nelle tecnologie e nella organizzazione produttiva; b) l'adozione di tecnologie e metodi di produzione compatibili con l'ambiente; c) particolare rilevanza sociale e civile; d) rispondenza alle esigenze dei territori svantaggiati.
2 .
La positiva verifica dello stato dell'azienda e' condizione per l'accesso agli interventi di cui all'art. 2.
Art. 5 - Programmi di integrazione e sviluppo
1 .
La Regione Emilia-Romagna partecipa al finanziamento della progettazione di programmi di integrazione e di sviluppo per i fini di cui all'art. 2.
2 .
I progetti possono essere presentati tramite le associazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, da consorzi di cooperative, da piu' cooperative in forma associata; essi debbono includere: a) iniziative di integrazione intercooperativa; b) promozione commerciale, marketing, supporto all'esportazione; c) tutela e controllo della qualita' delle produzioni; d) acquisizione di know - how e tecnologie; e) assistenza finanziaria; f) formazione e informazione professionali; g) strutturazione organizzativa.
Art. 6 - Costituzione del sistema informativo sulla cooperazione regionale (sicr)
1 .
Il sistema informativo sulla cooperazione raccoglie ed elabora dati sulla cooperazione regionale.
2 .
Il sicr e' costituito nell'ambito dell'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione ed opera in raccordo con le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, con le quali puo' sviluppare apposita convenzione per acquisire tutte le informazioni utili ai fini delle conoscenze del fenomeno cooperativo.
Titolo II - consorzio fidi
Art. 7 - Costituzione di un consorzio fidi regionale per la cooperazione
1 .
La Regione Emilia-Romagna promuove la creazione di un consorzio fidi regionale tra imprese cooperative.
2 .
Il consorzio, oltre la prestazione di garanzie fideiussorie, svolge le attivita' di consulenza e assistenza in materia finanziaria previste dall'art. 2 e promuove la stipulazione di convenzioni con il sistema creditizio, per facilitare l'accesso al credito da parte delle cooperative. Il consorzio interviene per favorire i programmi di investimento per lo sviluppo delle cooperative.
3 .
La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla formazione del fondo consortile.
4 .
Il Consiglio regionale con propria delibera determina i criteri per l'individuazione dei destinatari dei servizi del consorzio, le modalita' di concessione e i vincoli di destinazione del contributo al fondo.
5 .
L'erogazione del contributo e' condizionata all'approvazione dello statuto del consorzio e alla nomina di uno o piu' rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione da parte del Consiglio Regionale.
Titolo III - istituzione della commissione regionale per la cooperazione
Art. 8 - Commissione regionale per la cooperazione
1.
E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale per la cooperazione, con funzioni consultive e propositive. La Commissione e' composta:
- Dall'Assessore regionale alla cooperazione, o da un suo delegato, che la presiede;
- Dagli Assessori competenti in materia di agricoltura, edilizia e commercio;
- Da quattro membri designati da ciascuna delle sezioni regionali delle Associazioni cooperative maggiormente rappresentantive sul territorio regionale;
- Da sei membri designati dalle organizzazioni regionali imprenditoriali e sindacali dei settori produttivi;
- Da cinque membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre.
2 .
La commissione resta in carica quanto il Consiglio regionale e scade con esso.
3 .
I membri della commissione sono nominati con decreto del presidente della Regione il quale provvede anche alla designazione del segretario scegliendo tra i collaboratori regionali.
4 .
Il funzionamento della commissione e' disciplinato con deliberazione della Giunta regionale.
5 .
Alla commissione spettano inoltre le competenze gia' attribuite alla consulta regionale della cooperazione istituita dall'art. 2 della L.R. 17 marzo 1980, n. 17, escluse quelle relative alle modalita' di applicazione delle legge regionali 27 luglio 1982, n. 33, e 10 settembre 1987, n. 29. E' abrogato l'art. 3 della L.R. N. 17 del 1980.
Art. 9 - Compiti della commissione
1 .
La commissione esprime pareri e proposte sulle scelte di programmazione regionale riguardanti lo sviluppo della cooperazione.
2 .
In particolare, la commissione: a) propone indirizzi e criteri per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge; b) favorisce lo sviluppo dei rapporti fra le istituzioni e la cooperazione, anche al fine di un piu' generale coordinamento fra gli interventi nazionali, regionali e locali; c) verifica annualmente, attraverso una relazione alla giunta, che la trasmette alla competente commissione consiliare, la propria attivita' in rapporto alle politiche regionali di promozione e sostegno del movimento cooperativo; d) esprime parere sulle convenzioni di cui all'art. 3 e sui progetti di cui all'art. 5; e) svolge ogni altro compito ad essa attribuito dalle leggi o dai regolamenti regionali.
Titolo IV - partecipazione della Regione emilia-romagna alla costituzione della fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola
Art. 10 - Fondazione per la cooperazione emiliano - romagnola
1 .
La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, unitamente alle associazioni cooperative e ad soggetti pubblici e privati, alla istituzione della fondazione per la cooperazione emiliano - romagnola , la quale sara' costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.
2 .
La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione che la fondazione abbia lo scopo di: a) promuovere ed attuare ricerche, studi, convegni, seminari riguardanti il movimentocooperativo; b) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sul movimento cooperativo.
Art. 11 - Esercizio dei diritti di socio fondatore
1 .
I diritti inerenti alla qualita' di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore all'uopo delegato.
Art. 12 - Nomina dei rappresentanti della regione
1 .
Spetta al Consiglio regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto sara' previsto dallo statuto della fondazione stessa.
Art. 13 - contributo
1 .
La Regione partecipa alla Costituzione del patrimonio della fondazione con un contributo di lire 100 milioni.
Titolo V - disposizioni finanziarie
Art. 14 - Disposizioni finanziarie
1 .
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, l'amministrazione regionale fara' fronte, a partire dall'esercizio 1990, mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa, con apposita e specifica autorizzazione che verra' disposta in sede di approvazione della Legge Finanziaria regionale adottata in coincidenza con la legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio stesso, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.





