Legge regionale 5 Maggio 1990, n. 42

Norme per la promozione dell'attivita' delle universita' della terza eta' in emilia-romagna.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 41
03/11/1990
Regione Emilia Romagna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

La Regione Emilia-Romagna, con riferimento ai principi istituzionali, e agli artt. 42 e 49 del Dpr 24 luglio 1977, n. 616, promuove l'istituzione e le attivita' delle universita' della terza eta', comunque denominate, con le seguenti finalita': a) la piu' ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalita' dei cittadini; b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio - culturale delle comunita' in cui risiedono.

Art. 2 - Soggetti

1 .

Per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente articolo, la Regione interviene mediante contributi alle universita' della terza eta' istituite e/o gestite da associazioni, istituzioni e fondazioni culturali, societa' cooperative, enti locali, universita'.

Art. 3 - Requisiti dei destinatari dei contributi regionali

1 .

I soggetti elencati al precedente art. 2, per accedere ai contributi regionali debbono: a) avere sede nel territorio regionale; b) possedere regolare atto costitutivo e/o statuto; c) operare senza fine di lucro; d) svolgere attivita' da almeno un anno.

Art. 4 - Condizioni per l'accesso

1 .

L' accesso ai corsi delle universita' per la terza eta' e' libero, fatto salvo il pagamento della retta individuale relativa all'iscrizione e/o alla frequenza.

2 .

A fronte di particolari situazioni di bisogno i regolamenti delle universita' della terza eta' possono disporre esenzioni parziali o totali della retta individuale.

Art. 5 - Attivita' didattica

1 .

Per accedere ai contributi regionali i corsi promossi dalle universita' per la terza eta' debbono prevedere cicli di almeno otto lezioni ciascuno.

2 .

I docenti delle materie scientifiche, storiche e letterarie debbono essere in possesso di laurea attinente gli argomenti dei rispettivi corsi.

3 .

Al termine dell'anno accademico l'universita' puo' rilasciare un attestato di frequenza ai corsi che, in ogni caso, non puo' assumere valore legale.

Art. 6 - Domande di ammissione ai contributi regionali

1 .

Le domande di ammissione ai contributi regionali debbono essere presentate alla Regione Emilia-Romagna entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale.

2 .

Le domande debbono contenere: a) una descrizione del programma da realizzare nel corso dell'anno accademico contenente l'elencazione delle risorse finanziarie previste, IV i comprese le rette individuali dei frequentanti, nonche' l'indicazione delle strutture organizzative disponibili; b) la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti all'art. 3; c) una relazione descrittiva delle entrate e delle spese dell'anno precedente, corredata da copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti ed alla frequenza di ciascun corso.

Art. 7 - Tempi e modalita' di erogazione dei contributi regionali

1 .

I contributi vengono erogati con delibera del Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande, nelle seguenti misure massime: a) fino al 50 della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attivita'

Art. 8 - Destinazione dei contributi

1 .

I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati; non possono essere utilizzati per altre finalita' e sono a parziale copertura dei costi preventivati.

2 .

In caso di mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati, o di destinazione dei fondi diversa da quella per cui e' stato assegnato il contributo, la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale del contributo stesso.

Art. 9 - Norma finanziaria

1 .

Per il finanziamento della presente legge si provvede attraverso il fondo unico regionale per le attivita' di promozione culturale di cui all'art. 14 della L.R. 10 aprile 1986, n. 9.

2 .

Il Consiglio regionale in sede di approvazione del programma triennale di cui all'art. 10 della L.R. N. 9 del 1986 fissa la quota da destinare agli interventi di cui alla presente legge. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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