Legge regionale 30 aprile 1990, n. 34

Instaurazione rapporti a collaboratore professionale con personale esperto di formazione professionale.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 34
04/05/1990
Regione Veneto

thesaurus: Formazione - Lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. unico

1 .

La Giunta regionale, in caso di assoluta necessita' e per specifiche esigenze didattiche e organizzative, puo' instaurare rapporti di collaborazione professionale con esperti, esterni all'amministrazione regionale, da utilizzare presso i centri regionali.

2 .

Tali rapporti non possono, in ogni caso, avere una durata superiore alle singole attivita' formative di riferimento. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

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