Legge regionale 8 Marzo 1990, n. 12

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 14/87. istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna.

Ente 3
Fonte G.U.R.I.
n. 41
20/10/1990
Regione Toscana

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

All'art. 2, dopo la lettera h) e' inserita la seguente lettera: "h/bis) promuove un'adeguata presenza femminile nelle istituzioni".

Art. 2

"4. La commissione puo', su propria richiesta, essere ascoltata dalle commissioni consiliari in relazione ai provvedimenti che essa ritiene investano la condizione femminile".

Art. 3

Il terzo comma dell'art. 3 e' cosi' sostituito: "3. Le componenti della commissione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale che le ha elette; esse continuano, tuttavia, a svolgere la loro funzione fino al rinnovo della commissione".

Art. 4

Il secondo comma dell'art. 7 e' cosi' sostituito: "2. Alle componenti della commissione e' dovuto, per ogni giornata di seduta della commissione in seduta plenaria, dei gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'art. 4, settimo comma della presente legge, e dell'ufficio di presidenza, un gettone di presenza di lire cinquantamila. In caso di piu' sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata, tale gettone viene corrisposto una sola volta".

2 ter.

Le componenti della commissione, qualora la commissione stessa lo decida e previa autorizzazione del presidente del Consiglio Regionale, possono recarsi in missione all'estero per lo svolgimento delle loro funzioni. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

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