Legge regionale 22 Marzo 1990, n. 22

Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in toscana.

Ente 3
Fonte Altro
n. 41
20/10/1990
Regione Toscana

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I - principi generali

Art. 1 - Finalita'

1 .

La Regione in attuazione dei principi generali indicati dall'art. 3 dello statuto ed in armonia con la risoluzione delle nazioni unite 40/144 del 1985 sulla protezione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, con la normativa C.E.E., con le iniziative e le leggi dello stato, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati extracomunitari ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza, nel godimento dei diritti civili, con i cittadini Italiani ed a rimuovere le cause economiche, culturali e sociali che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della Regione

2.

Le iniziative promosse dalla Regione sono, in particolare, rivolte: art. 2.

  • Alla tutela del diritto al lavoro, allo studio, alle prestazioni sociali e sanitarie degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie;
  • Al superamento delle difficolta' sociali, culturali ed economiche degli immigrati e delle loro famiglie, anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo;
  • A favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con la terra di origine;
  • A favorire il volontario rientro nei paesi di origine;
  • Allo studio ed alla ricerca sul fenomeno migratorio;
  • Alla promozione sociale delle donne immigrate.

Art. 2 - Destinatari

1 .

Le attivita' e gli interventi contemplati nella presente legge sono rivolti agli immigrati ed alle loro famiglie che provengono da paesi extracomunitari e che dimorano nel territorio regionale.

2.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

  • Gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica Italiana, che siano stati ammessi temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenuti a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
  • Gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
  • Gli artisti ed i lavoratori dello spettacolo che si trovino in tourne'e nel territorio nazionale;
  • I marittimi.

Titolo II - strumenti di partecipazione

Art. 3 - Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria

1 .

E' istituita la consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria.

2 .

Alla consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

  • Formulare proposte ed esprimere pareri in ordine alle iniziative ed agli interventi regionali per i profili riguardanti l'immigrazione extracomunitaria, ed in particolare in ordine ai piani e programmi in materia socio-sanitaria, orientamento professionale, formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente, edilizia residenziale, nonche' studi e ricerche sui problemi dell'immigrazione extracomunitaria in Toscana;
  • Esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle iniziative ed agli interventi regionali realizzati in attuazione della presente legge;
  • Esprimere parere su ogni altro argomento sottopostole dalla giunta o dal Consiglio Regionale;
  • Attuare, sulla base degli atti di spesa della Giunta regionale, le parti del piano di propria competenza per il tramite dell'organo esecutivo di cui al successivo art. 7, cosi' come dallo stesso piano specificamente definiti;
  • Promuovere gli opportuni collegamenti con le consulte eventualmente istituite dagli enti locali della Toscana, con quelle delle altre Regioni e con quella nazionale;
  • Promuovere la Costituzione e lo sviluppo di associazioni democratiche degli immigrati extracomunitari;
  • Proporre alla Regione iniziative, anche nei confronti del Parlamento e del governo, concernenti questioni di ordine economico, sociale, previdenziale ed assistenziale anche da realizzare d'intesa con gli stati dai quali provengono gli immigrati.

Art. 4 - Composizione della consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria

1 .

La consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria e' composta da:

  • Il Presidente della Giunta regionale o un componente di essa da lui delegato;
  • Un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'associazione nazionale comuni d'Italia;
  • Un rappresentante designato dall'unione regionale delle province toscane;
  • Un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'uncem;
  • Un rappresentante per ciascuna delle consulte locali istituite ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
  • Un rappresentante per ciascuna collettivita' di immigrati extracomunitari costituita in associazione regionale ed iscritta all'albo di cui all'art. 5;
  • Quattro rappresentanti delle associazioni che svolgono con continuita', da almeno due anni, nella Regione Toscana, attivita' a favore degli immigrati extracomunitari;
  • Quattro donne designate dalla commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna di cui alla Legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14;
  • Quattro rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al Decreto Legislativo del capo provvisorio dello stato 29 luglio 1987, n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nella Regione Toscana per l'assistenza ai lavoratori extracomunitari;
  • Quattro rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente dell'agricoltura, del turismo e del commercio, dell'artigianato, dell'industria, designati, ciascuno, d'intesa tra le rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • Tre rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale, designati d'intesa tra le stesse organizzazioni;
  • Tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • Tre esperti sui problemi migratori designati dalle tre universita' della Toscana;
  • Tre rappresentanti delle organizzazioni del tempo libero maggiormente rappresentative a livello regionale, designati d'intesa tra le stesse organizzazioni;
  • Il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato.

Art. 5 - Albo delle associazioni degli immigrati extracomunitari

1 .

La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione dell'albo delle associazioni degli immigrati extracomunitari, determinando contestualmente le modalita' per l'iscrizione ad esso.

2 .

L'iscrizione all'albo di cui al primo comma e' condizione per la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera f) del primo comma dell'art. 4.

3 .

I rappresentanti di cui al comma precedente devono essere residenti in un Comune della Toscana.

Art. 6 - Costituzione e durata in carica della consulta

1 .

La Costituzione della consulta di cui al precedente art. 3 e' deliberata, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura entro sessanta giorni dall'insediamento della giunta stessa e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Regionale.

2 .

Il Presidente della Giunta regionale, provvede alla prima convocazione ed all'insediamento della consulta.

3 .

In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro della consulta, alla sua sostituzione si procede secondo le modalita' di cui ai precedenti commi.

4 .

La consulta e' validamente costituita con la nomina di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri.

Art. 7 - Organizzazione della consulta

1 .

Sono organi della consulta il presidente ed il comitato esecutivo.

2 .

Il presidente della consulta e' il Presidente della Giunta regionale o un componente di essa da lui delegato.

3 .

La consulta elegge, nel suo seno, due vice presidenti, almeno uno dei quali tra i membri previsti dal precedente art. 4, lettera f).

4 .

Il comitato esecutivo e' composto dal presidente, dai vice presidenti e da sei membri della consulta eletti dalla stessa tra i suoi componenti in modo da garantire la maggioranza ai rappresentanti dei cittadini extracomunitari.

5 .

Il presidente convoca e presiede le riunioni della consulta e del comitato esecutivo stabilendone l'ordine del giorno.

6 .

Uno dei vice presidenti svolge, su delega, le funzioni vicarie e, d'intesa con il presidente, sovraintende alle attivita' del comitato esecutivo.

7 .

Il comitato esecutivo predispone gli atti da portare all'approvazione della consulta, attua le parti del piano degli interventi di cui al successivo art. 11, di competenza della consulta, esprime pareri in via di urgenza che la giunta o il Consiglio regionale gli sottopone.

Art. 8 - Funzionamento

1 .

La consulta e' convocata dal suo presidente almeno due volte l'anno. Il presidente e' comunque tenuto a convocare la consulta, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

2 .

La consulta si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3 .

L'attivita' di supporto amministrativo e di segreteria della consulta e del comitato esecutivo, e' assicurata dal competente servizio del dipartimento politiche economiche e del lavoro, nell'ambito delle attribuzioni previste dalla Legge regionale 26 agosto 1987, n. 48. Ad eventuali subarticolazioni organizzative si provvede con le modalita' indicate all'art. 15- bis Legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, cosi' come modificato dall'art. 4 della Legge regionale 24 aprile 1984, n. 23.

4 .

La consulta puo' costituire commissioni e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il presidente puo' invitare a partecipare ai lavori della consulta altri componenti la Giunta regionale, esperti di determinate discipline, rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, singoli soggetti interessati ai problemi dell'immigrazione.

5 .

Ai membri della consulta, non dipendenti dalla pubblica amministrazione, spetta il trattamento previsto per i membri della consulta regionale della emigrazione di cui all'art. 12, della Legge regionale 19 marzo 1990,n. 17 "interventi a favore dei cittadini toscani all'estero e loro famiglie".

Art. 9 - Conferenza dell'immigrazione

1 .

Ogni tre anni la Giunta regionale, con la collaborazione della consulta, convoca la conferenza regionale dell'immigrazione, secondo modalita' che verranno di volta in volta stabilite, allo scopo di realizzare, con il concorso di tutti i soggetti interessati e le eventuali organizzazioni, la verifica pubblica sull'evoluzione del fenomeno dell'immigrazione e sulle necessita' di intervento.

2 .

La Giunta regionale potra', per motivi eccezionali e su proposta della consulta, convocare conferenze straordinarie.

Titolo III - programmazione degli interventi

Art. 10 - Intese tra regioneed enti locali

1 .

La Regione individua i propri interventi a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie, previe intese con gli enti locali interessati, al fine di assicurare il coordinamento dei reCiproci interventi e dell'utilizzazione delle relative risorse.

2 .

La Giunta regionale e' incaricata di promuovere le intese di cui al precedente comma e di realizzare le eventuali opportune forme di coordinamento relative alle stesse intese.

Art. 11 - Programmazione degli interventi

1 .

Il programma regionale di sviluppo stabilisce gli obiettivi, gli indirizzi generali e le priorita' degli interventi da realizzare a favore degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.

2 .

La Giunta regionale, tenuto conto delle proposte della consulta e sulla base delle intese di cui al precedente art.10,predispone il piano annuale degli interventi e lo trasmette entro il 30 novembre di ogni anno al Consiglio regionale per l'approvazione. Per i settori di cui rispettivamente agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, gli interventi sono stabiliti dai piani previsti dalle leggi regionali che disciplinano i settori stessi, salvo quanto previsto al comma successivo.

3 .

Il Consiglio Regionale, su proposta della giunta, puo' deliberare l'attuazione di ulteriori interventi a carattere integrativo, straordinario, sperimentale o inerenti alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali o internazionali in collaborazione con i Ministeri competenti.

4 .

La Giunta regionale, contestualmente alla proposta di piano di cui al precedente 2 comma, presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria una relazione sullo stato di attuazione di tutti gli interventi di cui alla presente legge.

Titolo IV - tipologia degli interventi

Art. 12 - Centri di accoglienza

1 .

  • Fornire informazioni e consulenza per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e per l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente, anche tramite consulenza legale;
  • Assistere gli immigrati che si trovano in condizioni di disagio di particolare gravita', assicurando il soddisfacimento delle necessita' fondamentali;
  • Ospitare le attivita' delle associazioni degli immigrati.

2 .

Per la gestione dei centri di accoglienza, i comuni possono convenzionarsi con associazioni di volontariato di comprovata esperienza nell'attivita' di assistenza all'immigrazione extracomunitaria, nonche' con associazioni riconosciute all'albo di cui al precedente art. 5.

3 .

Ai fini dell'istituzione di centri di accoglienza, i comuni interessati possono rivolgere domanda di contributo al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, allegando il progetto di fattibilita', il costo globale e le risorse proprie allo scopo destinate.

Art. 13 - Informazione

1 .

La Regione Toscana, tramite la consulta, promuove e realizza un'attivita' di informazione sull'immigrazione ed a favore degli immigrati al duplice fine di far conoscere ai cittadini residenti il fenomeno migratorio e di favorire l'inserimento dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.

2 .

A tal fine la Regione oltre ad assumere iniziative dirette, anche tramite le proprie strutture territoriali dell'orientamento professionale, promuove le opportune intese con gli enti locali per l'utilizzazione delle strutture informative esistenti.

Art. 14 - Integrazione e tutela culturale

1 .

Per facilitare i processi di integrazione culturale e sociale degli immigrati extracomunitari e per tutelare la loro identita' culturale, i comuni, con il contributo della Regione Toscana, possono promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con le autorita' scolastiche, corsi di recupero linguistico di alfabetizzazione e di lingua Italiana, comprese iniziative specifiche rivolte alle donne immigrate.

2 .

In particolare le iniziative di cui al primo comma consistono in:

  • Appositi corsi di lingua e cultura Italiana opportunamente articolati tenendo conto anche dell'appartenenza etnico-linguistica dei gruppi di cittadini stranieri extracomunitari anche ai fini del loro inserimento nella scuola dell'obbligo;
  • Iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i paesi di origine, anche in collaborazione con le rappresentanze nazionali, attivando un processo di scambi culturali;
  • Iniziative sociali e culturali dirette a sensibilizzare la popolazione in ordine alle problematiche migratorie ed a promuovere la conoscenza delle diverse culture al fine di contrastare fenomeni di emarginazione;
  • Iniziative di educazione alla multiculturalita', indirizzate principalmente agli alunni della scuola dell'obbligo nel rispetto delle competenze dell'autorita' scolastica;
  • Corsi formativi rivolti principalmente agli operatori degli enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati;
  • Corsi di lingua e cultura straniera per studenti e cittadini Italiani promossi dalle associazioni di cui all'art. 5.

3 .

Il programma regionale per gli interventi per il diritto allo studio di cui alla Legge regionale 14 giugno 1989, n. 37 stabilisce gli interventi straordinari per gli studenti provenienti da paesi extracomunitari. Tali interventi sono determinati dalla Regione Toscana secondo le procedure della stessa Legge regionale 14 giugno 1989, n. 37, e sentita la consulta regionale dell'immigrazione. Possono altresi' essere ammessi a fruire dei medesimi interventi riservati agli studenti Italiani, gli studenti apolidi, o rifugiati politici, riconosciuti tali dalle competenti autorita' statali.

Art. 15 - Inserimento nel mercato del lavoro

1 .

Gli interventi di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento professionale di cui alla Legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 "disciplina degli interventi in materia di formazione professionale" e successivi aggiornamenti sono estesi a tutti i cittadini extracomunitari immigrati di Toscana.

2 .

La Regione promuove e programma, nell'ambito delle proprie competenze in materia, specifici interventi anche corsuali di orientamento e di formazione professionale diretti a facilitare l'ingresso e l'inserimento degli immigrati extracomunitari nelle attivita' ordinarie e nel mercato del lavoro.

3 .

Gli interventi di formazione professionale finalizzati al recupero professionale dei lavoratori extracomunitari ed al loro possibile rientro stabile e qualificato nei paesi di origine, saranno attuati, d'intesa con i Ministeri competenti, nell'ambito dei programmi di cui alla Legge regionale n. ................. Del....... ................................ "interventi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo".

4 .

I lavoratori extracomunitari, iscritti alle liste di collocamento ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943, rientrano tra le categorie previste dalla Legge regionale 14 novembre 1988, n. 83, art. 3, tenuto conto anche di quanto previsto dal 7 comma, ai fini delle agevolazioni per la Costituzione di nuove imprese.

Art. 16 - Interventi socio-assistenziali e sanitari

1 .

I cittadini stranieri ed i loro familiari provenienti da paesi verso i quali non sussiste trattamento di reCiprocita', per il periodo della loro permanenza nel territorio regionale, sono ammessi, a condizioni di parita' con i cittadini Italiani, alle prestazioni socio-assistenziali ed ai servizi sociali erogati ai sensi delle leggi regionali 7 aprile 1976, n. 15 e 13 marzo 1977, n. 18 e loro successive modifiche ed integrazioni, accedono inoltre al servizio di asilo nido di cui alla Legge regionale 2 settembre 1986, n. 47. Nella predisposizione degli interventi in materia di maternita', sessualita' ed uso dei sistemi anticoncezionali, si dovra' tener conto delle diversita' culturali e religiose delle donne immigrate.

2 .

A tal fine la Regione nel ripartire i fondi destinati alle attivita' socio-assistenziali da assegnare a ciascun Comune terra' conto dell'entita' della popolazione extracomunitaria presente nei comuni della Toscana ed emanera' le relative direttive.

3 .

La Regione promuove le iniziative necessarie, volte alla tutela della salute degli immigrati extracomunitari dimoranti nel territorio regionale, anche attraverso rapporti convenzionali con le associazioni regionali del volontariato, iscritte all'albo regionale di cui alla Legge regionale 7 maggio 1985, n. 5.

Art. 17 - Alloggi

1 .

I lavoratori extracomunitari che risiedono o abbiano stabile dimora in un Comune della Toscana sono ammessi a partecipare, alle stesse condizioni dei cittadini residenti, ai bandi di concorso relativi alle provvidenze della Regione Toscana in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, recupero, costruzione e per l'affitto di alloggi.

2 .

La Regione favorisce, attraverso gli enti locali, per particolari situazioni di emergenza, il reperimento di alloggi da riservare ad abitazione temporanea per i lavoratori immigrati che dimorano in uno dei comuni della Toscana.

Art. 18 - Studi, indagini, ricerche

1 .

La Regione anche su proposta della consulta, promuove tramite l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, l'effettuazione di studi, indagini e ricerche finalizzati alla programmazione degli interventi di cui alla presente legge, nonche' alla miglior conoscenza del fenomeno migratorio.

2 .

Le attivita' di cui al presente articolo potranno essere svolte tramite apposite convenzioni gratuite od onerose, anche in collaborazione con altre Regioni e con l'amministrazione dello stato, sia centrale, sia nei suoi uffici periferici, ed in particolare con l'osservatorio sul mercato del lavoro di cui alla Legge regionale 28 ottobre 1988, n. 78.

Art. 19 - Assistenza difensore civico - assistenza legale

1 .

Gli immigrati extracomunitari dimoranti in un Comune della Toscana, hanno diritto di avvalersi dell'attivita' di assistenza e di consulenza del difensore civico, istituito con la Legge regionale 21 gennaio 1974, n. 3.

2 .

La Regione in collaborazione con le associazioni di volontariato, favorisce l'assistenza legale gratuita a favore dei lavoratori extracomunitari immigrati in Toscana che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, anche al di fuori delle strutture di cui al precedente art. 12.

Art. 20 - Contributi e convenzioni

1 .

Per la realizzazione del piano annuale degli interventi di cui al precedente art. 11, la Giunta regionale puo' stipulare convenzioni con associazioni di volontariato, senza scopo di lucro, regolarmente costituite da almeno 3 anni e che abbiano svolto continuativamente, per almeno un biennio, attivita' a favore degli immigrati nel territorio regionale.

2 .

Il piano annuale degli interventi conterra' i criteri e le modalita' di partecipazione all'attivita' dei soggetti di cui al primo comma, IV i compresi gli oneri a carico della Regione Toscana. Titolo V disposizioni finanziarie

Art. 21 - Norma finanziaria

1 .

Agli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento si fa fronte con la seguente variazione del bilancio 1990 apportata, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa:

Art. (omissis).

2. Agli oneri di spesa per i successivi esercizi si fara' fronte con legge di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

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