Legge regionale 10 Ottobre 1990, n. 66

Interventi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Ente 3
Fonte Altro
n. 1
05/01/1991
Regione Toscana

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita' e oggetto

1 .

La Regione Toscana riconosce nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo uno strumento essenziale per il perseguimento della pace e della convivenza tra i popoli e per la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

2 .

La presente legge, nel rispetto ed in attuazione delle vigenti norme, disciplina le modalita' di partecipazione della Regione alle attivita' concernenti la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e comunque con quelli destinatari di programma di intervento nazionale.

3 .

Gli interventi sono tesi alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione ed al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno alla crescita economica e al riequilibrio sociale e culturale dei paesi di cui al precedente 2 comma.

4 .

La cooperazione allo sviluppo e' altresi' finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.

5 .

La Regione opera al fine di allargare la partecipazione dei cittadini e delle forze culturali, sociali ed economiche alla creazione di nuovi e piu' intensi rapporti di cooperazione con i paesi di cui al precedente 2 comma adottando specifiche iniziative di informazione e sensibilizzazione.

6 .

La Regione riconosce il ruolo essenziale delle organizzazioni non governative e di volontariato internazionale nella predisposizione e realizzazione di progetti e programmi di cooperazione con i paesi di cui al precedente 2 comma, per il conseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi 3 e 4.

Art. 2 - Ambiti di intervento

1 .

La Regione Toscana promuove ed assicura il coordinamento delle iniziative assunte, nell'ambito del territorio regionale, nelle attivita' di cooperazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.

2 .

Le attivita' di cooperazione in particolare riguardano: cooperazione allo sviluppo; d) il sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi di cui all'art. 1, 2 comma; e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione; f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali con particolare riguardo ai giovani, tra l'Italia ed i paesi di cui

  • L'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1;
  • L'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo;
  • La formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei paesi di cui all'art. 1, 2 comma, in loco ed in Toscana, anche al fine di favorirne il rientro nei paesi di origine; la formazione altresi' di personale Italiano destinato a svolgere attivita' di cooperazione allo sviluppo;

3 .

La Regione partecipa inoltre agli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamita' e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature nonche' personale specializzato sia volontario, sia messo a disposizione dagli enti territoriali della Toscana.

Art. 3 - Struttura operativa

1 .

Ai fini dell'attuazione delle attivita' di cui al precedente articolo 2, all'ufficio gabinetto, sono affidati i seguenti compiti:

  • Fungere da supporto tecnico per l'attivita' della consulta per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo di cui al successivo art. 4;
  • Curare l'istruttoria tecnica dei progetti trasmessi alla Giunta regionale dalla consulta.

2 .

Per l'espletamento dei compiti di cui alla lettera b) del precedente comma, la Giunta regionale si avvale dei competenti servizi e posizioni di ricerca della struttura regionale.

Art. 4 - Consulta per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo

1 .

E' istituita presso la Giunta regionale la consulta per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

2 .

La consulta e' composta da:

  • Presidente della Giunta regionale o suo delegato, con funzioni di presidente;
  • 3 membri nominati con voto limitato dal Consiglio Regionale;
  • 1 rappresentante per ogni organizzazione non governativa riconosciuta avente sede in Toscana o comunque operante nel territorio regionale;
  • 1 rappresentante delle associazioni di volontariato internazionale con sede in Toscana, designato d'intesa tra loro;
  • 1 rappresentante dell'A.N.C.I. Regionale;
  • 1 rappresentante dell'U.R.P.T.
  • 1 rappresentante dell'U.N.C.E.M. Regionale;
  • 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, designato d'intesa tra loro;
  • 1 rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato d'intesa tra loro;
  • 1 rappresentante delle organizzazioni artigianali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato d'intesa tra loro;
  • 1 rappresentante delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, designato d'intesa tra loro;
  • 1 rappresentante dell'istituto agronomico per l'oltremare di Firenze;
  • 1 rappresentante della consulta regionale di cui alla Legge regionale "interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana".

Art. 5 - Costituzione e durata in carica della consulta

1 .

La Costituzione della consulta di cui al precedente art. 4 e' deliberata dal Consiglio regionale su proposta della giunta all'inizio di ogni legislatura entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale stessa e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Regionale.

2 .

Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla nomina dei membri della consulta.

3 .

In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro della consulta, alla sua sostituzione si procede secondo le modalita' di cui ai precedenti commi.

4 .

La consulta e' validamente costituita con la nomina di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri.

Art. 6 - Compiti della consulta

1 .

Alla consulta di cui al precedente art. 4 sono attribuiti i seguenti compiti: art. 7.

  • Proporre, nell'ambito degli indirizzi programmatici definiti dai competenti organi previsti dalla vigente legislazione statale, le priorita' geografiche e settoriali degli interventi di cooperazione. Gli interventi dovranno essere coerenti con i programmi di sviluppo autonomamente definiti dai paesi destinatari;
  • Raccogliere e valutare i progetti di intervento di cooperazione presentati dai vari soggetti pubblici e privati;
  • Predisporre la proposta di programma annuale di attivita' da trasmettere alla Giunta regionale corredata da tutti i progetti ricevuti;
  • Valutare il rapporto di attivita' svolta nel precedente anno.

Art. 7 - Programmi di attivita'

1 .

Il programma annuale comprendente tutti gli interventi che si intendono attivare, e' presentato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno alla approvazione del Consiglio Regionale. Il programma quantifica, per la parte di competenza regionale, le spese relative a detti interventi ed indica le coperture finanziarie a carico sia dei capitoli di bilancio relativi alle leggi di settore, sia dei capitoli di bilancio iscritti appositamente per la presente legge.

2 .

Annualmente la Giunta regionale predispone e presenta al Consiglio regionale una relazione illustrante lo stato di attuazione del programma dell'anno precedente.

3 .

La convenzione, di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' stipulata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa.

Art. 8 - Rapporti con gli enti locali

1 .

La Regione favorisce le attivita' di cooperazione con i paesi di cui all'art. 1, 2 comma, poste in essere dagli enti locali e ne promuove il raccordo con le iniziative regionali e statali.

2 .

La Regione partecipa inoltre ad attivita' promosse e sostenute di concerto con altre Regioni Italiane.

Art. 9

1 .

La Regione favorisce con informazione e consulenza la predisposizione di progetti di fattibilita' e loro realizzazione, al fine di determinare il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate da imprese toscane, nell'ambito di programmi finanziati da organismi nazionali ed internazionali. Tali attivita' possono essere svolte anche in collaborazione con associazioni ed istituti pubblici e privati di carattere regionale.

Art. 10 - Partecipazione di altri soggetti

1 .

Per l'attuazione del programma annuale di cui al precedente art. 7, la Regione puo' avvalersi, associarsi e convenzionarsi con enti pubblici, enti locali, organizzazioni non governative (ong), nonche' altri enti ed istituzioni e associazioni pubbliche e private non aventi finalita' di lucro.

2 .

A tal fine il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa, stipula apposite intese o convenzioni con i soggetti di cui al primo comma, mediante le quali sono stabiliti i reCiproci rapporti, obblighi e quant'altro si renda necessario regolare.

Art. 11 - Gemellaggi di solidarieta'

1 .

Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione promuove, coordina e puo' anche sostenere con la sua partecipazione, iniziative dirette a sviluppare la solidarieta' con le popolazioni dei paesi di cui all'art. 1, 2 comma, anche attraverso gemellaggi con enti territoriali equiparabili agli enti locali della Toscana.

Art. 12 - Finanziamenti

1 .

I contributi dello stato, della CEE e di enti pubblici destinati alla realizzazione del programma di cui all'art. 7 della presente legge saranno allocati in bilancio con le relative leggi di bilancio e con le procedure di cui all'art. 91 nella Legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

2 .

Agli oneri di spesa a carico della Regione derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte, per l'anno 1990 con lo stanziamento di legge 350.000.000 alla cui iscrizione in bilancio si provvede con la variazione di cui al successivo art. 13.

Art. 13 - Variazione di bilancio

1 .

E' apportata al bilancio di previsione 1990, per analogo importo competenza e cassa, la seguente variazione del bilancio: (omissis). La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

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