Decreto Ministeriale 22 Luglio 1998, n. 275
Regolamento recante disciplina delle modalita di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 186 11/08/1998 |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1 - Ambito operativo
1 .
Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il presente Decreto disciplina le modalita' di concessione di un credito di imposta per:
- Ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonche' di laureati con esperienza nel settore della ricerca;
- Ogni nuovo contratto per attivta' di ricerca commissionata ad universita', consorsi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia Spaziale Italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attivita' di ricerca scientifica, laboratori di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
- L'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, se il relativo programma di ricerca e' concordato con il beneficiario.
2 .
Ai sensi del presente decreto si intende:
- Per <>, la definizione di cui alla disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee del 17 febbraio 1996, n. C45/c;
- Per <
- Per <>, i consorzi costituiti tra i soggetti di cui alla lettera b), ai sensi degli articoli 91, ultimo comma, e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio del 1980, n. 382;
- Per <>, i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- Per <>, il relativo titolo conseguito anche all'estero, comunque riconosciuto in Italia;
- Per <>, le fondazioni riconosciute e costituite nel territorio dello stato, il cui patrimonio e' finalizzato allo svolgimento diretto di attivita' di ricerca;
- Per <>, i soggetti IV i residenti o anche non residenti, che possiedono una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
- Per <>, le aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b) del regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni e integrazioni nonche' quelle ammesse in deroga ai sensi dell'art. 92, n. 3, lettera a) n. 3, lettera c) del trattato istitutivo della comunita';
- Per <> e <>, il fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2 - Soggetti beneficiari
1 .
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1:
- Le piccole e medie imprese, ai sensi della definizione contenuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di stato alle piccole e medie imprese n. 96/c213/04, pubblicata nella g.u.c.e. N. C/213/4 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni;
- Le imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- I consorzi e le societa' consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate;
- I consorzi e le societa' consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' i consorzi e le societa' consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui alla lettera c);
- Le altre imprese di cui all'art. 2195 del codice civile, non comprese nelle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), limitatamente alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c).
2 .
Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti settori di cui alla comunicazione della commissione delle comunita' europee 96/c68/06: settori disciplinati dal trattato CECA, costruzione navale, trasporti, agricoltura e pesca.
Art. 3 - Importo dei crediti di imposta e cumulabilita'
1 .
A partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998, puo' essere concesso ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) un credito di imposta pari a:
- 15 milioni di lire, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per oggetto beneficiario, per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero o di laureati con certificata esperienza nel settore della ricerca.
2 .
A partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998 puo' essere concesso ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, un credito di imposta pari al:
- 60 per cento, fino ad un massimo di 250 milioni di lire per soggetto beneficiario, degli importi per ogni nuovo contratto per attivita' di ricerca commissionata ad universita', consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni e integrazioni, E.N.E.A., A.S.I., fondazioni private che svolgono direttamente attivita' di ricerca scientifica, laboratori di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
- 60 per cento, fino ad un massimo di 50 milioni di lire per soggetto beneficiario, degli importi per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, a condizione che il programma di ricerca dei dottorandi beneficiari delle borse sia concordato tra l'universita' e uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, previa specifica e formale intesa tra le parti.
3 .
Se il soggetto di cui all'art. 2, comma 1, usufruisce, a partire dal 1 gennaio 1998, dei contributi previsti dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' del credito di imposta di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le misure delle agevolazioni di cui alla lettera a) del comma 1, ove relative all'assunzione della stessa unita' di personale, sono ridotte del 50 per cento e le misure delle agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2, ove relative alle stesse voci di spesa sono ridotte del 50 per cento. Al di fuori dei casi indicati, le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per le stesse finalita' da normative nazionali o comunitarie.
Art. 4 - Presentazione delle domande
1 .
I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, per ciascun periodo di imposta ed entro i termini di cui all'art. 8, devono inoltrare al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica mediante lettera raccomandata con Avviso di ricevimento, una domanda-dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo lo schema approvato dal citato dicastero, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente le seguenti indicazioni:
- Dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di attivita', IV i compreso, se disponibile, un recapito di posta elettronica per le comunicazioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
- Attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1.
2 .
Ai fini delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), il soggetto richiedente inoltre dichiara:
- Quantita' del personale da assumere con descrizione sintetica delle funzioni che si intendono assegnare;
- Di realizzare, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero dei dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, IV i compresi i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro;
- Di non fruire di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per l'assunzione di personale con i requisiti di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3;
- Di esercitare attivita', ove di nuova Costituzione, che non assorbono neppure in parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie;
- Che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subira' riduzioni nel corso del periodo agevolato;
- Che l'incremento della base occupazionale viene considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in societa' controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto richiedente;
- Che i nuovi dipendenti sono iscritti nelle liste di collocamento o di mobilita' oppure fruiscono della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052 e successive modificazioni.
3 .
Ai fini delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), il soggetto richiedente, oltre quanto indicato al comma 1, dichiara:
- Di realizzare, nel periodo di riferimento del credito di imposta, un incremento netto degli importi dei contratti di ricerca commissionati;
- Di non fruire di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per gli stessi contratti di ricerca, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.
4 .
Ai fini delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), il soggetto richiedente, oltre quanto indicato al comma 1, dichiara:
- Quantita' e descrizione sintetica delle borse di dottorato da concedere ai Fini delle predette gevolazioni;
- Di realizzare, nel periodo di riferimento del credito di imposta, un incremento netto della spesa per la copertura di oneri relativi a borse di Dottorato;
- Di non fruire di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per le stesse spese di cui alla lettera b), ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, dell'art. 3.
5.
I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), devono altresi' dichiarare che l'investimento in ricerca di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), e' da ritenersi aggiuntivo, con riferimento ai parametri indicati al paragrafo 6.2 della disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo (96/c 45/06) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 5 - Concessione dei crediti di imposta
1 .
Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande verifica che la domanda-dichiarazione contenga gli elementi richiesti ai sensi dell'art. 4. Nei limiti della copertura finanziaria di cui all'art. 5, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, forma un elenco dei soggetti ammissibili al credito di imposta, dandone comunicazione anche per via telematica agli interessati, in conformita' al seguente ordine di priorita':
- Soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), operanti nelle aree depresse, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con onere a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero, qualora inferiori alle richieste, a carico delle risorse di cui alle disponibilita' del Fondo;
- Soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), operanti nelle aree diverse da quelle di cui alla lettera a), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con onere a carico delle disponibilita' del Fondo, se residuano risorse disponibili subordinatamente alla concessione del credito di imposta ai soggetti di cui alla lettera a);
- Soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), operanti nelle aree depresse del paese, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, a carico delle disponibilita' del fondo, se residuano risorse disponibili subordinatamente alla concessione dei crediti di imposta sub a) e sub b), limitatamente alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c);
- Soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), operanti nelle altre aree, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, a carico delle disponibilita' del fondo se residuano risorse disponibili subordinatamente alla concessione dei crediti di imposta sub a), b) e c), limitatamente alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c).
2 .
Le domande-dichiarazioni inoltrate successivamente alla scadenza del termine finale di cui all'art. 8 sono restituite ai richiedenti.
3 .
Il soggetto ammesso ai sensi del comma 1, trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, copia autenticata dei contratti di assunzione, dei contratti di ricerca commissionati ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dell'intesa con universita' ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), ovvero in alternativa inoltra una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, attestante:
- L'avvenuta assunzione di personale con i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), con gli estremi identificativi del medesimo personale;
- Ovvero l'avvenuta stipula del contratto con i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) con gli estremi identificativi del medesimo soggetto e con l'indicazione dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto;
- Ovvero l'avvenuta sottoscrizione di intesa con l'universita' ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), con l'indicazione del numero delle borse di dottorato e del programma di ricerca.
4 .
Scaduti i termini di cui al comma 3, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle documentazioni o delle dichiarazioni pervenute in tempo utile, forma l'elenco dei soggetti beneficiari, che pubblica nella Gazzetta Ufficiale, dandone comunicazione anche per via telematica ai soggetti medesimi. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica trasmette il predetto elenco, con l'indicazione degli estremi identificativi e dei relativi importi al sistema informativo del Ministero delle finanze, secondo modalita' determinate con provvedimenti adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali competenti delle due amministrazioni.
5 .
Per l'anno 1998, i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono determinati, in deroga ai commi 2, 3 e 4 esclusivamente sulla base delle domande-dichiarazioni di cui all'art. 4 presentate entro il termine finale determinato per lo stesso anno ai sensi dell'art. 8 e in conformita' all'ordine di priorita' di cui al comma 1, secondo apposito elenco formato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e trasmesso al sistema informativo del Ministero delle finanze dandone comunicazione agli interessati. Resta fermo per i beneficiari l'obbligo di trasmettere entro il 31 dicembre 1998 la documentazione o la dichiarazione di cui al comma 3. La mancata spedizione entro il termine indicato determina la revoca della agevolazione.
Art. 6 - Modalita' di fruizione del credito di imposta
1 .
Il credito di imposta e' indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio e' concesso.
2 .
Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, puo' essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e ll'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, a partire dai versamenti da effettuare per il periodo di imposta di cui al comma 1 successivamente alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 4. Il credito di imposta puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi degli articoli 17 e seguenti del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa.
3 .
Il credito di imposta non e' rimborsabile, tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile nei periodi di imposta successivi.
Art. 7 - Controllo e monitoraggio
1 .
Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' in qualsiasi momento verificare la validita' della documentazione o della dichiarazione di cui all'art. 5, commi 3 e 5, ai sensi delle leggi vigenti sugli strumenti contrattuali, nonche' effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni e sull'attuazione degli impegni contrattuali di cui al presente decreto, anche avvalendosi di esperti iscritti agli albi Ministeriali. In caso di non veridicita' delle predette dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni penali, le agevolazioni sono revocate ed il soggetto beneficiario e' escluso dalle agevolazioni di cui al presente decreto. In caso di mancata attuazione degli impegni contrattuali il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si riserva di revocare l'agevolazione, previa valutazione delle responsabilita' dei contraenti e degli importi contrattuali erogati.
2 .
Il Ministero delle finanze comunica al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica i nominativi dei soggetti beneficiari del credito di imposta che hanno commesso violazioni alla normativa fiscale nei periodi di imposta in cui il credito e' fatto valere. I Ministeri delle finanze e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si scambiano notizie certe, eventualmente pervenute da terzi, circa violazioni alla normativa contributiva, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni. In tali casi il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica revoca le agevolazioni.
3 .
Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, verificandone la coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, potendo acquisire dati e disporre visite presso i soggetti beneficiari, anche avvalendosi delle societa' o di enti prescelti ai sensi del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero degli esperti iscritti agli albi Ministeriali.
4 .
Gli oneri relativi al controllo e al monitoraggio, qualora esercitati da soggetti esterni al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono a carico della disponibilita' del Fondo.
Art. 8 - Termine per la presentazione delle domande
1 .
I termini per la presentazione delle domande di cui all'art. 4 e l'ufficio competente per la loro ricezione sono determinati da decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I decreti indicano altresi' le modalita' di comunicazione utilizzate dal Ministero predetto nei confronti dei soggetti ammessi a beneficiarne ai sensi dell'art. 5.
2 .
A partire dall'anno 1999 le modalita' di inoltro delle domande-dichiarazioni di cui all'art. 4, le modalita' di sottoscrizione, identificazione e trasmissione dei documenti o delle dichiarazioni di cui all'art. 5, commi 3 e 5, possono essere modificate con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, anche in relazione all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, in materia di archiviazione e trasmissione di documenti con utenti informatici e telematici, nonche' all'adozione dei regolamenti di cui all'art. 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127. I predetti decreti, altresi', possono integrare le indicazioni da contenere nelle domande-dichiarazione di cui al precedente art. 4 per esigenze di monitoraggio e controllo.
Art. 9 - Regolazione contabile dei crediti di imposta
1 .
Alla regolazione contabile dei crediti di imposta fruiti si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'apposita unita' previsionale di base 4.1.2.5. - Devoluzione di proventi (capitolo 3536) - dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1998, e corrispondenti unita' per gli anni successivi, per il conseguente versamento ai pertinenti capitoli ed articoli dell'entrata del bilancio dello stato. I fondi gia' iscritti sulla predetta unita' previsionale sono integrati annualmente di un importo pari alle quote che il CIPE determina in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





