Legge regionale 11 Luglio 1991, n. 35
Norme per l'attuazione del programma operativo plurifondo di cui al regolamento cee n. 2052/88.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 50 01/01/1991 |
| Regione | Abruzzo |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
La presente legge disciplina l'accesso alle provvidenze P.O.P. A partire dal 1991,nonche' le modalita' di utilizzo, da parte degli enti locali, degli Enti pubblici e degli operatori privati dei contributi previsti dal programma operativo plurifondo (P.O.P.) 1990-93 per la Regione Abruzzo, approvato dalla Commissione delle Comunita' europee, ai sensi del regolamento n. 2052/88, con decisione del 20 dicembre 1990. La documentazione relativa al programma, contenente l'indicazione dei settori e delle attivita' interessate, dei territori ricompresi, del livello e dell'entita' dei contributi e dei finanziamenti previsti, e' a disposizione degli interessati presso gli uffici regionali del servizio programmazione, di settore e del settore enti locali. Presso il servizio programmazione e presso il settore enti locali della Giunta regionale vengono istituiti due specifici sportelli uno a Pescara e l'altro a L'Aquila, atti ad offrire consulenza agli operatori interessati.
Art. 2 - Presentazione delle domande
Gli operatori pubblici e privati interessati dovranno inoltrare domanda formulata esclusivamente a mezzo di apposite schede progettuali entro il 31 gennaio relativamente ai programmi annuali 1992-93; entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente al programma dell'anno 1991. Le domande, in triplice copia, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo di un unico plico postale raccomandato con Avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Regione Abruzzo - Servizio Programmazione - Piazza S. Giusta - L'Aquila. Sulla busta dovra' essere riportata la seguente dicitura "Domanda di contributo sui fondi P.O.P." ed essere chiaramente indicato il nominativo del mittente. Fara' fede il timbro postale di partenza. Le domande come sopra inviate non potranno in alcun modo essere integrate.
Art. 3 - Valutazione delle domande
L'esame delle domande e' effettuato tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: parere del settore regionale competente per materia, relativamente alla coerenza ed alla funzionalita' programmatica; valenza economico-finanziaria; valenza ambientale nel rispetto dei Piani paesistici; funzionalita' tecnico-costruttiva e tempi di realizzazione; capacita' di produrre positivi effetti sullo sviluppo socio- economico ed occupazionale della Regione; distribuzione equilibrata delle iniziative sul territorio regionale e diffusione della imprenditorialita'; autorizzazioni ed approvazioni conseguite.
Art. 4 - Procedure per l'ammissibilita'
La Giunta regionale, entro 40 giorni dal termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente art. 2, redige una graduatoria delle istanze pervenute per ciascun sottoprogramma e misura in cui si articola il P.O.P. Le graduatorie sono trasmesse con procedura d'urgenza alle Commissioni consiliari progetti speciali e bilancio e programmazione che devono esprimere il proprio parere congiuntamente entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, trascorso il quale il provvedimento e' trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione nella prima seduta utile.
Art. 5 - Pubblicazione delle graduatorie
Le graduatorie approvate dal Consiglio regionale sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed evidenziano le iniziative ammissibili a finanziamento, nel limite della disponibilita' di sottoprogramma o misura.
Art. 6 - Presentazione dei progetti
Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, i proponenti delle iniziative ammispleti di tutti gli elementi tecnici, amministrativi ed autorizzativi, esclusivamente per plico postale, raccomandato con Avviso di ricevimento, al servizio programmazione della Giunta regionale. Fara' fede il timbro postale di partenza. I progetti non potranno in alcun modo essere integrati.
Art. 7 - Disponibilita' finanziarie
Le disponibilita' finanziarie di ogni annualita' vengono determi- nate dalla Giunta regionale e presentare al consiglio all'atto dell'esame delle graduatorie. Esse vanno impegnate per finanziare i progetti relativi all'annualita' di riferimento.
Art. 8 - Verifica della cantierabilita' dei progetti
La Giunta regionale, dopo aver proceduto alla verifica tecnico- amministrativa dei progetti esclude i progetti non cantierabili ed approva le iniziative ammesse a finanziamento. Ove ne ricorrano le circostanze, la Giunta regionale, utilizzando a scorrimento le graduatorie, invita gli aventi diritto a presentare nel termine e con le modalita' previste dall'art. 6, i progetti cantierabili, fino all'utilizzo delle disponibilita' finanziarie residue del programma annuale. Le domande di finanziamento non ammesse possono essere reiterate nel successivo programma annuale; in tal caso il proponente non e' tenuto a ripresentare tutta la documentazione necessaria, tranne eventuali variazioni progettuali.
Art. 9 - Concessione, erogazione e liquidazioni dei contributi
La Giunta regionale, con propri provvedimenti, compie tutti gli atti necessari per la concessione, erogazione, liquidazione ed eventuale revoca dei contributi, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali. La Giunta regionale approva altresi' i modelli delle schede di presentazione, determina i parametri dimensionali e di costo, definisce l'elenco degli atti tecnici idonei a dimostrare la cantierabilita' dei progetti.
Art. 10 - Richiamo della legge regionale n. 99/89, art. 6
Limitatamente agli interventi previsti nel sottoprogramma turismo, misure ricettivita', ristrutturazione e servizi complementari, e ricompresi nel programma di cui all'art. 4 della presente legge, si applicano le procedure dettate dall'art. 6 della Legge regionale 30 novembre 1989, n. 99. Per i progetti inclusi fra gli interventi ammessi a finanziamento, per i quali e' prevista l'applicazione dell'art. 6 della Legge regionale n. 99/89, saranno osservati i termini di cui al richiamato articolo.
Art. 11 - Disposizione transitoria
Le istanze pervenute alla Giunta regionale per l'utilizzo dei fondi previsti dal Programma nazionale di interesse comunitario (P.N.I.C.), positivamente istruite alla data del 31 marzo1991, saranno finanziate a valere sulle annualita' 1990 del Programma Operativo Plurifondo.
Art. 12 - Disposizioni riguardanti la gestione contabile
Restano operanti le disposizioni riguardanti la gestione contabile con riferimento agli interventi della presente legge, in rapporto agli stanziamenti inseriti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei vari bilanci di previsione dell'esercizio.
Art. 13 - Urgenza
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.





