Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato
| Ente | Giunta Regionale |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 27 05/07/2003 |
| Regione | Liguria |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge regionale:
Titolo I
Capo I
Finalita', coordinamento e finalita' degli interventi
Art. 1 - F i n a l i t a'
1. La Regione Liguria attribuisce particolare importanza al settore dell'artigianato e disciplina le proprie attribuzioni nella materia al fine di: a) tutelare, sviluppare e valorizzare le attivita' artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche e tradizionali; b) assicurare autonoma rappresentanza e autotutela al settore mediante le commissioni provinciali e regionale per l'artigianato nonche' mediante la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane; c) coordinare e rendere piu' efficaci gli interventi pubblici volti alla tutela e allo sviluppo del settore anche mediante la predisposizione di piani di intervento; d) razionalizzare le competenze di intervento tra i vari soggetti operanti nel settore onde facilitare i rapporti delle imprese con la Regione, con il sistema delle autonomie locali, con gli organismi interessati.
Art. 2 - Beneficiari degli interventi regionali
1. Sono ammessi ai benefici della presente legge, le imprese singole, i consorzi e la societa' consortili, anche in forma di cooperativa.
2. L'imprenditore e l'impresa artigiana devono possedere i requisiti e i limiti dimensionali di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.
3. Gli interventi finanziari, al fine di favorire la nascita di nuove imprese artigiane, sono disposti anche a favore di soggetti che ottengano l'iscrizione al competente albo provinciale entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento.
4. Le provvidenze possono essere disposte a favore di imprese aventi una sede operativa in Liguria e che riguardino iniziative realizzate in tale ambito territoriale.
Art. 3 - Coordinamento e attuazione degli interventi
1. La Regione Liguria esercita la programmazione l'attuazione ed il controllo degli interventi a favore dell'artigianato.
2. La Regione assicura il coordinamento degli interventi e l'impiego delle risorse disponibili mediante la predisposizione di organici programmi di intervento pluriennali e piani annuali che favoriscano la partecipazione finanziaria anche di altri soggetti pubblici e dei privati sulla base di obiettivi prioritari volti a promuovere la nascita, la qualificazione ed il rafforzamento delle imprese artigiane.
3. L'attuazione e la gestione degli interventi finanziari della Regione a favore del comparto dell'artigianato puo' essere delegata a enti strumentali e/o funzionali regionali o affidata a organismi di diritto pubblico o a idonee strutture operative esterne secondo quanto previsto dalla presente legge.
4. Per la realizzazione, la ristrutturazione l'ampliamento di insediamenti artigiani si applicano le disposizioni di cui ai capi V - Sportello unico e VI - Procedure per le attivita' produttive, della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore
Genova, 2 gennaio 2003
p. il presidente,
il vicepresidente: Plinio





