Decreto Ministeriale 24 Dicembre 1997, n. 469

Programmazione dei flussi migratori per l'anno 1998

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 1
24/12/1997

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990 sono ammessi in Italia, per l'anno 1998, i cittadini stranieri non comunitari appartenenti alle seguenti categorie:

  • Cittadini non comunitari chiamati ed autorizzati nominativamente a soggiornare in Italia per motivi di lavoro, anche a carattere stagionale, ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 8 della legge n. 943/1986;
  • Familiari di cittadini non comunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi previo accertamento delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986.

Art. 2

Sono ammessi all'ingresso per lavoro a tempo indeterminato e determinato, incluso quello stagionale, fino a 20.000 cittadini non comunitari, indicati all'art. 1, paragrafo a), in funzione dell'accertamento dell'indisponibilita' dell'offerta di lavoro gia' presente sul territorio nazionale.

Una quota del totale potra' essere riservata ai cittadini provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea con i quali l'Italia abbia sottoscritto nel corso dell'anno intese bilaterali finalizzate alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione, nell'ambito delle quali siano stati definiti accordi specifici nel settore del lavoro stagionale.

Art. 3

La ripartizione degli ingressi relativi alle due categorie di lavoro a tempo indeterminato e determinato, rientrando in quest'ultima il lavoro stagionale, viene determinata dal Ministero del lavoro secondo le esigenze concrete del mercato. Principalmente per il lavoro a tempo determinato, si aggiornera' la quantificazione delle esigenze e della disponibilita' alla scadenza del primo semestre del 1998, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, nonche' in funzione delle intese specifiche raggiunte nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali concluse dal Ministero degli affari esteri in materia di cooperazione in campo migratorio con i paesi di maggiore emigrazione attuale o potenziale.

Il Ministero del lavoro, che potra' utilizzare le informazioni disponibili presso la banca dati istituita nell'ambito dell'inps in attuazione dell'art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, promuovera' apposite deliberazioni delle commissioni regionali per l'impiego. Gli aggiornamenti saranno definiti secondo la consueta procedura di coordinamento interMinisteriale di cui all'art. 2 della legge n. 39/1990.

Art. 4

I Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, possono stabilire, in via amministrativa, che i permessi di soggiorno temporanei o nulla-osta provvisori gia' concessi, per motivi umanitari, a stranieri per i quali sussistano esigenze eccezionali ed attuali di ulteriore protezione o che comunque siano impossibilitati, per motivi di riconosciuta gravita', a rimpatriare, vengano utilizzati per lo svolgimento di attivita' lavorativa o di studio.

Art. 5

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale promuove, avvalendosi dell'attivita' della consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, prevista dall'art. 2 della legge n. 943/1986 e delle competenti strutture regionali comprese le consulte di cui alla citata legge, l'acquisizione di informazioni sullo stato dei servizi di accoglienza e sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori non comunitari.

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