Legge regionale 27 Luglio 1998, n. 25
Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 100 30/07/1998 |
| Regione | Emilia Romagna |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Titolo I - principi generali
Art. 1 - Finalita' e obiettivi
1 .
La Regione in attuazione del Decreto Legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 "conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", promuove e coordina iniziative con l'obiettivo di:
- Favorire i processi di crescita della professionalita' dei cittadini e lo sviluppo del sistema imprenditoriale;
- Ridurre gli ostacoli di ordine economico e sociale di fatto limitativi delle pari opportunita' dei cittadini nell'inserimento nel mondo del lavoro;
- Realizzare un governo integrato delle politiche del lavoro, delle politiche formative e dell'istruzione nonche' degli strumenti di gestione del mercato del lavoro.
2 .
- Iniziative volte a incrementare l'occupazione;
- Un sistema integrato di servizi per il lavoro;
- Un sistema di informazione e di analisi del mercato del lavoro.
Servizi al lavoro
L'agenzia emilia-romagna lavoro
Disposizioni finali
Disposizioni finali art. 12. Trasferimento del personale. 1. Il personale dello stato individuato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'art. 7 del dlgs n. 469/97 e' trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite sulla base della presente legge. 2. La Regione previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definisce d'intesa con le province le quote di personale statale da assegnare alle medesime. Le province, previa intesa sui criteri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definiscono le assegnazioni del personale da trasferire alle medesime da parte dello stato. La Regione puo' assegnare all'agenzia emilia-romagna lavoro personale ad essa trasferito dallo stato. 3. Il personale di cui al presente articolo viene inquadrato, con la salvaguardia dei diritti acquisiti, nei ruoli dei soggetti di destinazione, secondo le tabelle di equiparazione Parte Integrante del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'art. 7 del dlgs n. 469/97. 4. Il personale trasferito alla Regione ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del dlgs n. 469/97, fino alla scadenza del relativo contratto, puo' essere assegnato all'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro e puo' prestare la propria attivita' presso le province sulla base degli accordi di cui al comma 2. Art. 13. Norma transitoria e prima applicazione. 1. Entro due mesi dall'approvazione della presente legge la Regione provvede a costituire la commissione regionale tripartita ed il comitato interistituzionale di coordinamento. 2. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 6 ed il comitato di cui all'art. 7, provvede a definire, entro due mesi dagli adempimenti di cui al comma 1, i criteri per l'individuazione dei bacini territoriali dei centri per l'impiego. 3. Entro due mesi dalla definizione dei criteri di cui al comma 2 le province, nel rispetto dei criteri medesimi, costituiscono i centri per l'impiego di propria competenza. 4. Entro due mesi dall'approvazione della presente legge la Regione provvede alla nomina del direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro ed all'adozione dei provvedimenti necessari all'operativita' della medesima. 5. Entro un anno dall'approvazione della presente legge la Regione provvede altresi' all'adozione dei provvedimenti relativi ad ogni altro obbligo in essa previsto ed in particolare degli atti di cui all'art. 3. 6. L'esercizio delle funzioni conferite dal dlgs n. 469/97 decorre dalla data di Costituzione dei centri per l'impiego successivamente al trasferimento dei beni e delle risorse previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo stesso. Art. 14. Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte nel modo seguente: a) mediante i trasferimenti da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del tesoro di cui al comma 8 dell'art. 7 del dlgs n. 469/97; b) mediante istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita' a norma di quanto disposto dall'art. 11 della l.r. 6 luglio 1977, n. 31. Art. 15. Abrogazioni.





