Legge regionale 24 Agosto 1992, n. 52

Modificazione della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20, concernente: "promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica".

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 38
01/09/1992
Regione Valle D'Aosta

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

La lettera f) del comma uno dell'articolo 2 della Legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), e' cosi' modificata: "f) la nomina dei componenti di designazione regionale facenti parte dell'organo di amministrazione e di quello di revisione dovra' avvenire con delibera del Consiglio Regionale, con voto che garantisca la presenza di designazioni della minoranza; tutte le persone designate dalla Regione dovranno avere i seguenti requisiti:

  1. None
  2. Per l'organo di revisione e' richiesto il seguente requisito: essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti; o negli albi professionali dei ragionieri o dei dottori commercialisti".
  3. None
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