Legge regionale 24 Agosto 1992, n. 52
Modificazione della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20, concernente: "promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica".
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 38 01/09/1992 |
| Regione | Valle D'Aosta |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
La lettera f) del comma uno dell'articolo 2 della Legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), e' cosi' modificata: "f) la nomina dei componenti di designazione regionale facenti parte dell'organo di amministrazione e di quello di revisione dovra' avvenire con delibera del Consiglio Regionale, con voto che garantisca la presenza di designazioni della minoranza; tutte le persone designate dalla Regione dovranno avere i seguenti requisiti:
- None
- Per l'organo di revisione e' richiesto il seguente requisito: essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti; o negli albi professionali dei ragionieri o dei dottori commercialisti".
- None
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