Deliberazione CIPE 9 Luglio 1998, n. 70

Riparto risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 195
22/08/1998

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Stato - Deliberazione Cipe

Art. 1 - Incentivi alle attivita' produttive

A valere sulle risorse recate dall'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998 sono assegnati agli incentivi alle attivita' produttive complessivamente 6.500 miliardi di lire ripartiti come appresso: 1.1. Agevolazioni industriali. 1.1.1. Sono assegnati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3.000 miliardi di lire per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge, n. 488/1992. A modifica del punto 1, lettera a), della delibera del 18 dicembre 1997, le risorse finanziarie per la copertura delle domande presentate al predetto Ministero, nell'ambito dei due bandi semestrali della legge n. 488/1992 per il 1998, sono attribuite per 85% all'aggregato territoriale dell'obiettivo 1 e per il 15% a quello delle restanti aree Agevolabili. Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria, il Ministero Dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare Le eventuali economie di spesa riferite agli interventi di cui alle leggi n. 64/1986 e n. 488/1992 e accertate dallo stesso Ministero all'atto della Formazione delle graduatorie medesime. Qualora, sulla base dei criteri di Riparto fissati, le risorse assegnate alla singola Regione risultino eccedenti Rispetto al relativo fabbisogno, il Ministero provvede a ripartire detti Residui tra tutte le altre Regioni con i criteri di cui al punto 1, lettera B.2, della citata delibera 18 dicembre 1997. Nei limiti delle predette risorse Il Ministero provvede altresi', con riferimento alla singola iniziativa e Secondo l'ordine di ciascuna graduatoria, alla copertura della quota nazionale Delle misure riferite agli interventi di cui alla legge n. 488/1992 cosi' come Previste dal quadro comunitario di sostegno 1994-1999 e dai documenti unici di Programmazione nelle aree obiettivi 2 e 5b. 1.1.2. Sono assegnati al Ministero Dell'industria, del commercio e dell'artigianato 500 miliardi di lire per la Concessione delle agevolazioni industriali in forma automatica di cui all'art. 1 della legge n. 341/1995, come modificata con legge n. 266/1997.

Art. 2 - Programmazione negoziata

E' assegnato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo complessivo di 2.500 miliardi di lire per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, IV i compresi gli oneri relativi alle convenzioni di cui ai punti 2.11 e 3.10 della propria delibera in data 21 marzo 1997. Detto importo sara' utilizzato anche per la concessione delle agevolazioni fiscali disposte dall'art. 7 della legge n. 449/19

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