Decreto Ministeriale 10 Giugno 1998

Definizione dei criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilita

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 195
22/08/1998

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

Per le motivazioni in premessa riportate, in considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilita' riscontrato negli anni 1996 e 1997, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di cui all'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il limite di spesa, per l'anno 1998, e' fissato in complessive lire 55 miliardi e 200 milioni, cosi' ripartiti:

  • Lire 35 miliardi e 200 milioni per il trattamento di mobilita' ;
  • Lire 20 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Art. 2

1 .

Al trattamento di mobilita' previsto dall'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2 .

Hanno diritto al trattamento di mobilita' i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 1998. L'erogazione del beneficio fa riferimento all'ordine cronologico relativo alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 3

Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, e' fatto obbligo ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come individuati dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, di comunicare - nel corso delle procedure di mobilita' , e prima che le stesse siano esaurite - il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Lavoro

Art. 4

1 .

Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui all'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano le disposizioni sancite, in materia, dalla normativa in vigore, IV i compresa quella relativa al contratto di solidarieta'.

2 .

Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale viene individuato il seguente criterio di priorita':

  • Ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo piu' favorevole.

Art. 5

Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 4, e' fatto obbligo ai competenti uffici del lavoro di trasmettere, non appena pervenuta, copia della istanza aziendale alla divisione XI della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonche' copia della pagina 2 del modello CIGS/97 o previdenza sociale. L'istanza aziendale deve recare il numero complessivo dei lavoratori interessati ai trattamenti straordinari di integrazione salariale su tutto il territorio nazionale.

Art. 6

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, e' tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire - ove necessario - nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferira' sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.

Il presente decreto sara' trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei Conti.

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