Decreto Ministeriale 26 Maggio 1998, n. 233

Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 153
03/07/1998

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

1 .

Ai sensi del presente decreto si intendono:

  • Per corso di laurea, il corso di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  • Per scuola, la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  • Per obiettivo formativo, l'insieme di attitudini e competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, da sviluppare negli studenti del corso di laurea e della scuola;
  • Per laboratorio, l'analisi, la progettazione e la simulazione di attivita' didattiche di cui alle aree 1 e 2 di cui agli allegati b e c, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree;
  • Per tirocinio, le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative;
  • Per prove di valutazione conclusive, le modalita' di accertamento dell'apprendimento al termine di attivita' didattiche.

Art. 2

1 .

Gli ordinamenti degli studi del corso di laurea e della scuola sono disciplinati dalle universita' nei regolamenti didattici in conformita' ai criteri di cui al presente decreto.

2 .

I contenuti minimi qualificanti del corso di laurea e della scuola sono determinati negli allegati b e c, sulla base dell'obiettivo formativo di cui all'allegato a. Le scelte delle universita' relative agli insegnamenti e alle altre attivita' didattiche sono definite in funzione del predetto obiettivo formativo.

3 .

Le attivita' didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti strutture didattiche e sono condotte dai docenti in maniera coordinata, promuovendo altresi' la partecipazione degli allievi, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con l'obiettivo formativo.

4 .

Il corso di laurea e la scuola possono essere attivati anche sulla base di intese tra due o piu' universita' . In sede di definizione dei relativi ordinamenti, di progettazione e verifica delle attivita' didattiche, le universita' assicurano l'integrazione delle competenti strutture didattiche con rappresentanti di altre strutture di docenti dell'ateneo interessati su un piano di pari responsabilita' . Per la composizione degli organi delle predette strutture si applica la disposizione di cui all'art. 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Per le finalita' di cui al presente decreto le universita' attivano opportune forme di collaborazione con gli enti locali e possono stipulare convenzioni con enti di ricerca e loro strutture scientifiche, nonche con accademie di belle arti, conservatori istituti musicali pareggiati, ISEF, istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attivita' di laboratorio e di tirocinio. Ulteriori forme di utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche sono realizzate dalle universita' sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5 .

Le attivita' didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio. Alle attivita' di laboratorio e' destinato non meno del 10 per cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea e non meno del 20 per cento dei crediti relativi alla scuola. Alle attivita' di tirocinio, IV i comprese le fasi di progettazione e di verifica, e' destinato non meno del 20 per cento dei crediti per il corso di laurea e non meno del 25 per cento dei crediti per la scuola.

6 .

Le attivita' didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. In ogni universita' i regolamenti didattici: a) disciplinano le attivita' didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre modalita' ; b) definiscono in termini di crediti il carico didattico, comprensivo dello studio personale, di ognuna delle attivita' previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti in un semestre; c) determinano eventuali abbreviazioni della durata del corso di laurea e della scuola in relazione a crediti riconosciuti; d) definiscono gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale; e) possono disporre che la relazione di cui al comma 8 sia integrata da uno specifico lavoro di tesi; in tal caso nel semestre conclusivo le rimanenti attivita' didattiche non possono superare le 100 ore.

7 .

Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralita' di attivita' didattiche e sono determinate in un numero non superiore a 3 per semestre. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalita' delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attivita' e' prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.

8 .

L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attivita' svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attivita' del corso di laurea o della scuola.

9 .

Nella organizzazione delle attivita' del corso di laurea e della scuola le universita' tengono conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti.

Art. 3

2 .

Il corso di laurea si articola in un biennio Comune e in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la scuola elementare. Il tirocinio e' attivato fin dal primo anno. La scelta dell'indirizzo e' compiuta al termine del secondo anno accademico. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, nonche, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, a posti di educatore nelle istituzioni educative statali.

3 .

Il corso di laurea afferisce di norma alla facolta' di scienze della formazione, fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 4, secondo periodo, in ordine all'integrazione degli organi; per il funzionamento del corso sono utilizzate le strutture dell'ateneo e, con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le facolta' presso cui le necessarie competenze sono disponibili. L'universita' , ovvero le universita' d'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 4, possono attivare il corso di laurea anche nell'ambito di un coordinamento interfacolta' , definendo secondo i propri ordinamenti le necessarie procedure e gli organismi scientifici, didattici ed amministrativi responsabili.

4 .

L'ordinamento didattico si conforma ai seguenti criteri:

  • Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per la scuola materna e' relativo ad attivita' didattiche di cui all'area n. 1 dell'allegato b;
  • Almeno il 35 per cento dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per la scuola materna e' relativo ad attivita' didattiche di cui all'area n. 2 dell'allegato b;
  • Almeno il 5 per cento dei crediti complessivi e' riservato ad insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi universitari. Sono garantite possibilita' di opzioni individuali anche all'interno delle aree di cui alle lettere a e b;
  • Il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno un'attivita' di ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2 dell'allegato b. Il predetto piano di studio, se definito nell'ambito dell'indirizzo per la scuola elementare, prevede altresi' il conseguimento di un piu' elevato numero di crediti formativi relativi all'area 2 dell'allegato b, opportunamente selezionati in corrispondenza delle competenze parzialmente differenziate degli insegnanti di scuola elementare.

5 .

  • Chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi puo' conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in non piu' di due semestri;
  • Chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola elementare o materna puo' conseguire la laurea in non piu' di quattro semestri.

6 .

Ferme restando le attivita' previste per tutti gli allievi nell'area 1 di cui all'allegato b, sono previste specifiche attivita' didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea puo' costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attivita' didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha gia' conseguito la laurea nel corso puo' integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovra' essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

Art. 4

Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario. 1. La scuola ha la durata di 2 anni. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola:

  • Le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione di cui ai decreti previsti al comma 4, con le specificazioni relative al curricolo e agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica istruzione;
  • Per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF;
  • I titoli universitari conseguiti in un paese dell'Unione Europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attivita' di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

2 .

L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3 .

La scuola e' struttura didattica dell'universita' , cui contribuiscono le facolta' e i dipartimenti interessati. L'universita' , o le universita' d'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 4, tenuto anche conto dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantiscono con la collaborazione delle facolta' interessate il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

4 .

La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralita' di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento didattico di ateneo sulla base dei criteri di cui all'allegato d. Le classi di abilitazione comprese in ciascun indirizzo sono determinate con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In ogni scuola sono attivati almeno due indirizzi.

5 .

Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in conformita' ai seguenti criteri:

  • Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi e' relativo ad attivita' didattiche, di norma comuni ai diversi individui e offerte proporzionalmente al numero degli studenti, dell'area 1 dell'allegato c;
  • Almeno il 20 per cento dei crediti complessivi e' relativo ad attivita' didattiche dell'area n. 2 dell'allegato c;
  • Nell'ambito degli insegnamenti indicati in a e in b, l'offerta da parte dell'universita' deve essere piu' ampia degli obblighi previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte opzionali.

6 .

Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di studio individuale. Tale piano:

  • Valuta il percorso formativo compiuto nell'universita' o in una delle istituzioni di cui al comma 1, lettera, b) riconoscendo crediti corrispondenti a non piu' di due semestri; entro il medesimo limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute puo' essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della meta' degli obblighi stessi;
  • Definisce un curricolo integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralita' di abilitazioni;
  • Disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.

7 .

Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, gia' abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche di quella in scienze della formazione primaria.

8 .

Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attivita' nell'area 1 di cui all'allegato c, sono previste specifiche attivita' didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attivita' didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha gia' conseguito il diploma nella scuola puo' integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica, necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali, dovra' essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

Art. 5

1 .

Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e in lingua ladina le universita' approvano i necessari regolamenti didattici, adattando i criteri del presente decreto alle particolari situazioni linguistiche; in particolare, fermo restando il conferimento del titolo da parte di una universita' Italiana, potra' essere previsto lo svolgimento di parte del percorso formativo presso universita' di paesi stranieri, anche sulla base delle convenzioni di cui all'art. 17, comma 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 6

1 .

Ai fini del conseguimento dello specifico obiettivo formativo di cui all'allegato a il ricorso alla mutuazione degli insegnamenti attivati presso altri corsi di laurea o scuole di specializzazione e' consentito, con delibere motivate delle competenti strutture didattiche, per non piu' di un quarto degli insegnamenti attivati nel corso di laurea o nella scuola.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato a obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola costituisce obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, che possono essere integrati e specificati negli ordinamenti didattici: 1) possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici; 2) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attivita' formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identita' personale, femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento; 3) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorita' scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio; 4) inquadrare, con mentalita' aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi; 5) continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche; 6) rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attivita' didattiche attraverso una progettazione curriculare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici; 7) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificita' dei contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi; come pure all'integrazione con altre aree formative; 8) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti; 9) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilita', esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze; 10) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro; 11) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici piu' aggiornati, le attivita' di insegnamento-apprendimento e l'attivita' complessiva della scuola; 12) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realta' civile e culturale (Italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche nonche' alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalita' non Italiana.

Allegato b contenuti minimi qualificanti del corso di laurea l'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo relativamente al corso di laurea, attivita' didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari: Area 1 - Formazione per la funzione docente: comprende attivita' didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato a nel campo pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico, nonche' relative all'integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap. Area 2 - Contenuti dell'insegnamento primario: comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola elementare e della scuola materna, attivita' didattiche finalizzate alla acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato a in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacita' operative nei campi linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale, del disegno e di altre arti figurative. Area 3 - Laboratorio (art. 1, comma 1, lettera f). Area 4 - Tirocinio (art. 1, comma 1, lettera g).

Allegato c contenuti minimi qualificanti della scuola l'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo relativamente alla scuola, attivita' didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari: Area 1 - formazione per la funzione docente: comprende attivita' didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato a nelle scienze dell'educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente. Area 2 - contenuti formativi degli indirizzi: comprende attivita' didattiche finalizzata all'acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato a, relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere. Area 3 - laboratorio [art. 1, comma 1, lettera f), con specifico riferimento ai contenuti formativi degli indirizzi]. Area 4 - tirocinio (art. 1, comma 1, lettera g).

Allegato d istituzione degli indirizzi nella scuola il raccordo tra indirizzi e classi di abilitazione, come previsti all'art. 4, comma 4, ha valore sull'intero territorio nazionale, per consentire un opportuno riferimento nel titolo di abilitazione. Peraltro, il regolamento didattico di struttura della singola universita' potra' accorpare alcuni tra gli indirizzi IV i indicati, particolarmente nei casi in cui la medesima laurea consenta l'acquisizione di abilitazioni collocate in indirizzi distinti. Gli indirizzi non possono essere troppo numerosi, per due ragioni: a) occorre evitare alle universita' un eccesso di complicazioni organizzative, tenendo anche conto del fatto che in alcune Regioni si prevedono scuole inter-universitarie con indirizzi attivati presso universita' diverse; b) e' necessario che un laureato che puo' avere accesso a diverse abilitazioni trovi, il piu' possibile nel medesimo indirizzo le abilitazioni stesse; cio' rende piu' agevole la definizione, da parte del consiglio della scuola, dei piani di studio articolati in funzione del complesso delle abilitazioni da conseguire. La presenza di piu' curricoli di abilitazione in uno stesso indirizzo non significa che essi debbano essere pressoche' identici. Infatti, la impostazione di indirizzi > comporta una loro forte articolazione interna: piani di studio che conducono ad abilitazioni molto differenti potranno avere, ad esempio, due soli insegnamenti comuni (eccezionalmente, anche uno solo) all'interno dell'indirizzo. All'opposto gli insegnamenti delle scienze dell'educazione saranno invece comuni ai diversi indirizzi, ma potranno differenziarsi, anche all'interno di uno stesso indirizzo, quando esso conglobi classi della secondaria superiore con classi di scuola media. Una universita' non deve necessariamente attivare tutti gli indirizzi; si prevede che sia sufficiente attivarne due. Analogamente all'interno degli indirizzi attivati un ateneo non deve necessariamente offrire tutti gli anni tutti i filoni di abilitazione; cio' vale in particolare nei casi in cui la disponibilita' dei relativi posti di insegnamento nel sistema scolastico sia molto esigua. in ogni caso, deve essere prevista la possibilita' di piani di studio > tra due indirizzi. Cio' sia perche' determinate classi, collocate in un indirizzo, possono utilmente usufruire di insegnamenti collocati in un altro, sia perche' esistono classi che per loro natura devono essere previste come attivabili all'interno di piu' di un indirizzo.

Relazione illustrativa. L'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha dettato in materia di autonomia didattica delle universita', disposizioni innovative relativamente al settore degli ordinamenti didattici, disciplinati dall'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' dal regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 e dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni. Tale impianto normativo, infatti, ha definito puntualmente, a livello nazionale, gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di laurea di diploma universitario e di specializzazione con le procedure previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 della predetta legge n. 341/1990. Sulla base delle nuove disposizioni recate dalla legge n. 127/1997, i riferiti ordinamenti sono adottati dagli organi accademici delle singole universita' sulla base di > definiti dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) durata, numero minimo di annualita' e contenuti minimi qualificanti per ciascun corso, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari; b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi. Nell'adozione dei predetti decreti la norma, confermando quanto gia' previsto dalla ricordata legge n. 341/1990, prescrive il rispetto delle eventuali direttive comunitarie in materia, nonche' il concerto, laddove previsto, di altre amministrazioni pubbliche. Lo schema di provvedimento che si sottopone all'esame delle commissioni parlamentari concerne la definizione degli ordinamenti didattici del corso di laurea per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, nonche' della scuola di specializzazione per gli insegnanti degli istituti secondari di secondo grado, previsti rispettivamente all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 2 e 3, della predetta legge n. 341/1990 e regolati attualmente dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471 e 31 luglio 1996, n. 470. l'articolato e' stato redatto sulla base della proposta della commissione mista MPI-MURST di cui all'art. 4 della legge n. 168 del 1989, tenendo anche conto dei suggerimenti e delle osservazioni pervenute dalle varie universita' e dal mondo scolastico, nonche' dei risultati istruttori dei lavori di una apposita commissione costituita per l'esame delle problematiche derivanti dall'attuazione del menzionato art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997. Lo schema di provvedimento in questione si compone di 6 articoli e di 4 allegati. Dopo aver precisato, all'art. 1, taluni aspetti definitori ricorrenti nel testo, l'art. 2 contiene disposizioni di carattere generale comuni sia al corso di laurea che alla scuola di specializzazione. il primo comma, conferma che i singoli ordinamenti sono determinati dalle universita' in sede di adozione dei propri regolamenti didattici, intendendosi per questi ultimi i provvedimenti normativi secondari di cui all'art. 11, comma 1 e 2 della ricordata legge n. 341/1990, cosi' come statuito dalle disposizioni della legge n. 127/1997. Il comma 2 precisa i riferimenti ai contenuti minimi qualificanti dei corsi in questione, come definiti all'art. 1, rinviando agli allegati b e c, formulati sulla base degli obiettivi formativi individuati espressamente nell'allegato a al fine di indicare alle universita' l'esigenza di finalizzare sistematicamente il curricolo di sede allo specifico profilo professionale. Il comma 3 contiene una disposizione di carattere programmatico affermando l'esigenza di un coordinamento collegiale da parte delle competenti strutture didattiche nello svolgimento di tutte le attivita' didattiche anche mediante la partecipazione degli allievi. Il comma 4 ha natura organizzatoria e consente alle universita' di procedere all'istituzione dei corsi in questione sulla base di accordi o convenzioni con altri atenei, in collaborazione con altre istituzioni formative e con gli enti locali, al fine del reperimento delle necessarie risorse sia umane, sia finanziarie, sia strutturali. Il comma 5 specifica in termini di conseguimento dei crediti formativi, il peso delle attivita' didattiche dei laboratori e dei tirocini, cosi' come definiti all'art. 1, organizzati presso il corso di laurea e presso le scuole di specializzazione. Le percentuali dei crediti piu' elevate nella scuola rispetto al corso di laurea si giustificano nella circostanza che tali ultime strutture sono deputate alla formazione didattico-professionale mentre nel corso stesso deve essere considerato anche lo spazio per l'approfondimento dei necessari contenuti culturali di base. Il comma 6 definisce il limite di impegno orario semestrale per le attivita' didattiche, vincolante per gli atenei in sede di elaborazione dei propri regolamenti i quali oltre ai contenuti tipici previsti dalla legge (art. 11 della legge 341/1990), definiscono in termini di crediti il peso didattico di ognuna delle attivita' previste, convenzionalmente facendo pari a 30 il totale dei crediti in un semestre. Il comma 7 detta disposizioni in ordine alle prove di valutazione, determinate in numero massimo di 3 per semestre, nonche' in materia di disciplina delle modalita' delle stesse rimessa alle competenti strutture didattiche, in ossequio a quanto previsto dall'art. 11, comma 2 della legge n. 341/1990. Puntuali disposizioni sono dettate in ordine all'esame di diploma (di laurea e di specializzazione) e alla composizione della relativa commissione della quale e' prevista la presenza anche degli insegnanti delle istituzioni scolastiche che a vario titolo collaborano alle diverse attivita' didattiche. All'art. 3, i criteri relativi al corso di laurea, dopo aver ripreso al comma 1 e 2 il dettato normativo della legge n. 341/1990, disciplinano, al comma 3, taluni aspetti organizzativi del percorso formativo degli insegnanti di scuola materna ed elementare articolantesi in due distinti bienni di indirizzo, dopo un primo biennio Comune propedeutico. In ordine alle modalita' organizzative lo stesso comma, consente l'attivazione del corso attraverso il concorso di varie facolta', nell'ambito di strutture organizzative a tale fine disciplinari secondo le norme degli ordinamenti universitari. In particolare il comma 4 detta i criteri per la definizione degli ordinamenti didattici attraverso la individuazione, in termini di crediti didattici, del peso delle attivita' di insegnamento, tra quelle esplicitamente individuate nell'allegato b alle aree 1 e 2, in tal modo rendendo flessibili per ciascun ateneo le modalita' di definizione dei singoli piani di studio, entro limiti peraltro predeterminati. Il modello adottato consente di modulare il corso, da un canto in funzione degli obiettivi formativi e della risorsa docenza a disposizione nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari individuati, dall'altro, in relazione alle specifiche esigenze degli allievi cui viene riservata la scelta di almeno il 5% dei crediti formativi, anche all'interno di altri corsi universitari. Con riferimento all'indirizzo della scuola elementare, tenuto conto delle competenze e quindi delle specifiche professionalita' di tale canale formativo i vincoli di cui alle lettere a) e b) vengono parzialmente derogati a favore dei settori didattico-formativi individuati all'area 2. Puntuali disposizioni, atte a favorire le mobilita' degli studenti e la spendibilita' dei crediti formativi conseguiti in altri corsi, sono dettate al comma 5, mentre il comma 6 disciplina la formazione degli insegnanti di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge n. 104/1992. L'art. 4 detta specifici criteri per la istituzione delle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge n. 341/1990. Mentre i commi 1 e 2 richiamano talune disposizioni del vigente ordinamento in materia di durata, di criteri di ammissione alla scuola, e di esame finale per il conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento, il comma 3 definisce il modello organizzativo della scuola la quale a tutti gli effetti e' una struttura didattica d'ateneo, non incardinata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, in una facolta' universitaria. Peraltro, in linea con le statuizioni del predetto decreto presidenziale, al funzionamento delle scuole in disamina provvedono le singole facolta' universitarie per la parte di propria competenza, in termini di reperimento di risorse logistiche, finanziarie e di personale docente e tecnico amministrativo. I commi 4 e 5 disciplinano le modalita' per la definizione, degli ordinamenti didattici con particolare riferimento alle aree didattico-formative individuate all'allegato c, il cui peso in termini di crediti viene fissato dalla norma. Il comma 6, quindi, detta disposizioni di carattere generale in ordine all'approvazione del piano di studio individuale dello studente prevedendo abbreviazioni di corso, previo riconoscimento di crediti didattici gia' acquisiti, nonche' forme integrative e ulteriori di formazione in relazione a scelte opzionali dello studente stesso, ovvero a rilevate carenze formative. Anche per tale percorso formativo vengono previste modalita' per il conseguimento dell'abilitazione all'attivita' di sostegno ai sensi della legge n. 104/1992. L'art. 5 in particolare detta alcuni criteri per la formazione degli insegnanti delle scuole della Val d'Aosta e del Trentino-Alto Adige con riferimento specifico alla possibilita' per gli atenei di prevedere lo svolgimento di parte del corso presso universita' straniere sulla base di accordi e convenzioni a tal fine stipulati ai sensi dell'art. 17, comma 98, della legge n. 127/1997. Infine, l'art. 6, onde garantire la specificita' dell'impianto formativo dei corsi in questione limita il ricorso alle cd. Mutuazioni nella programmazione e nel funzionamento delle strutture didattiche. In parziale accoglimento dei pareri del Consiglio universitario nazionale e delle commissioni parlamentari sono state quindi apportate le seguenti modifiche: all'art. 2, comma 5, la percentuale riservata al tirocinio nella scuola e' stata abbassata per accogliere l'invito della commissione della camera a ridurre la percentuale complessiva rigidamente destinata alle quattro aree di cui all'allegato c. Al comma 6 e' stata accolta l'indicazione del consiglio universitario nazionale, relativa alla individuazione dei crediti; all'art. 3, comma 6, sono state accolte le due indicazioni della commissione della camera relative alla formazione di base, per tutti, nelle problematiche dell'handicap e ad una preparazione specialistica da completare in sede di formazione in servizio, per particolari handicap sensoriali; all'art. 4, comma 3, e' stata accolta una osservazione della commissione della camera, che ribadisce la collaborazione delle facolta' interessate alla scuola di specializzazione. Al comma 6 e' stata accolta, alla lettera c), una indicazione del consiglio universitario nazionale relativa alla partecipazione ai concorsi. Al comma 8 e' stata recepita l'osservazione della commissione della camera, di analogo contenuto a quella di cui all'allegato 3, comma 6; all'allegato a, e' stata parzialmente accolta, inserendo il nuovo punto 1) e integrando l'inizio del punto 12) ex 11), una indicazione del consiglio universitario nazionale al fine di sottolineare l'importanza delle conoscenze disciplinari, nonche' degli aspetti relativi all'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalita' non Italiana. E' stato tenuto conto, nella integrazione al termine del punto 12), di una considerazione espressa dal consiglio universitario nazionale nella Parte Introduttiva del parere; all'allegato b, e' stata accolta, al termine dell'area 2, una indicazione del consiglio universitario nazionale, inserendo altre arti figurative; all'allegato c, e' stata accolta, al termine dell'area 2, una indicazione della commissione Senato, analoga ad una diversamente formulata del consiglio universitario nazionale, concernente la specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere. Inoltre e' stata introdotta, nell'area 3, una precisazione che raccoglie, in termini variati, una indicazione della commissione del Senato relativa alla destinazione di una maggiore percentuale alle attivita' direttamente connesse alle metodologie disciplinari. non si e' ritenuto invece di poter accogliere alcune indicazioni per i motivi che seguono: eliminazione di ogni prescrizione su pesi percentuali minimi assicurati ad ognuna delle quattro aree (commissione del Senato e consiglio universitario nazionale) - va anzitutto rilevato che il decreto prevede una amplissima autonomia nelle scelte delle singole universita', in quanto le quattro aree rappresentano esclusivamente tipologie di attivita' didattiche, entro ognuna delle quali e' possibile la piu' grande varieta' di scelte. L'eventuale soppressione anche di questi vincoli a maglie cosi' larghe annullerebbe di fatto il significato stesso dei criteri previsti dalla legge n. 127/1997; in particolare, una totale assenza di caratterizzazione nazionale non appare accettabile per corsi direttamente professionalizzanti (nel caso della scuola, anche abilitante); esclusione della possibilita' di abbreviazioni di corso in relazione a crediti riconosciuti (commissione del Senato e consiglio universitario nazionale) - l'idea stessa di credito didattico, sempre piu' diffusa in tutti i sistemi scolastici europei e posta alla base delle principali proposte di riforme del sistema formativo attualmente in discussione in Italia, richiede che le attivita' concluse positivamente dallo studente in precedenti corsi di studio e riconosciute come rilevanti per un determinato nuovo curricolo didattico possano comportare una abbreviazione del curricolo stesso. E' da rilevare che il decreto non prevede alcun automatismo: l'individuazione della rilevanza, per il corso o per la scuola, di studi precedenti e' interamente demandata al giudizio degli organismi didattici responsabili. Inoltre i pareri contenevano le seguenti osservazioni, non direttamente pertinente al presente decreto; in vari casi, sara' possibile tenerne conto nelle sedi proprie: diritto allo studio: e' in corso di elaborazione la modifica della normativa sul diritto allo studio universitario che dispone, come richiesto dalle commissioni del Senato e della camera, l'estensione agli allievi delle scuole di specializzazione di quanto oggi previsto per gli iscritti ai corsi di laurea; accesso degli studenti al corso e alla scuola: nell'attuazione delle procedure previste dall'apposito regolamento, sara' tenuta presente l'indicazione della commissione del Senato relativa alle pari condizioni di accesso e alla valutazione culturale degli aspiranti. L'indicazione della camera relativa ai provenienti dai corsi quadriennali verra' soddisfatta garantendo l'attivazione dell'anno integrativo per coloro che acquisiranno il titolo quadriennale nella fase transitoria. Non appare invece compatibile col regolamento sugli accessi l'indicazione del consiglio universitario nazionale relativa all'art. 2, comma 3; riforma della tipologia delle abilitazioni: l'orientamento suggerito dalle osservazioni della commissione del Senato corrisponde alla prospettiva gia' indicata nelle premesse al recente Decreto Ministeriale che ha prorogato a tutto l'anno accademico 2000-2001 la validita' delle lauree che attualmente consentono l'accesso alle diverse abilitazioni (e percio' alla scuola che conferisce tali abilitazioni);tasse e contributi: relativamente all'indicazione della commissione del Senato, si deve fare necessariamente riferimento alla normativa generale sulla determinazione di tasse e contributi.

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