Legge regionale 22 Novembre 1991, n. 30

Partecipazione della regione emilia-romagna alla societa' "centro di ricerche marine".

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 84
27/11/1991
Regione Emilia Romagna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Autorizzazione a partecipare alle societa'

1 .

Ai sensi dell'art. 47 dello statuto, la Regione emilia-romagna e' autorizzata a parteciapre alla societa' di capitali denominata "Centro di ricerche marine" costituita fra enti di diritto pubblico ed enti locali, avente per scopo lo svolgimento di attivita' di stu- dio, ricerca, sperimentazione, analisi e controllo, nonche' attivita' formativo-didattiche relativamente ai problemi dell'ambiente marino e costiero.

Art. 2 - Condizioni di adesione

1 .

La partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla societa' di cui al precedente art. 1, e' subordinata alla condizione che l'atto costitutivo o lo statuto della medesima prevedano:

  • Che la maggioranza assoluta del capitale o delle quote sia detenuta da enti pubblici;
  • Che lo scopo principale della societa' sia quello indicato dall'art. 1;
  • Che la societa' non abbia durata superiore a trenta anni.

2 .

La partecipazione della Regione alla predetta societa' e' altresi' subordinata alla condizione che l'atto costitutivo conferisca alla Regione la facolta' di nominare amministratori e sindaci a norma dell'art. 2458 del Codice civile.

Art. 3 - Esercizio dei diritti

1 .

I diritti societari spettanti alla quota di partecipazione della Regione emilia-romagna alla societa' sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

2 .

Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario, nonche' sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto che incidono sugli scopi e sulle condizioni di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4 - Quota di partecipazione

1 .

La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a sottoscrivere una quota di capitale sociale della costituenda societa' per un valore complessivo di lire 400.000.000.

Art. 5 - Norma finanziaria

1 .

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ai sensi dell'art. 4, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo dei propri mezzi finanziari con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verra' dotato della necessaria disponibilita' con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa adottate in sede di approvazione della Legge Finanziaria regionale a norma dell'art. 13- bis della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, di contabilita' regionale.

Art. 6 - Norma finale

1 .

Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti ad osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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