Legge regionale 28 Giugno 1991, n. 16

Iniziative di solidarieta' a favore dei profughi albanesi.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 11
01/07/1991
Regione Emilia Romagna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

La Regione Emilia-Romagna contribuisce alle attivita' di soccorso ed alle opere di assistenza e solidarieta' a favore dei profughi albanesi, nei modi stabiliti dalla presente legge.

2 .

Le iniziative di solidarieta', accoglienza, assistenza, alfabetizzazione e formazione volte in via prioritaria all'acquisto e alla fornitura di beni e servizi e all'erogazione di sussidi, da effettuarsi anche per il tramite dei comuni, sono definite dalla Giunta regionale sulla base di programmi da attuarsi in raccordo con i competenti organi dell'amministrazione statale ed in collaborazione con i soggetti istituzionali e non istituzionali operanti in materia di protezione civile, nonche' in materia di assistenza sociale, e con gli Enti locali.

3 .

La Regione promuove il coordinamento delle iniziative di solidarieta' degli Enti locali dell'Emilia-Romagna.

Art. 2

1 .

Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad erogare con proprio decreto, anche in piu' soluzioni, le somme per gli interventi che vengono attuati in favore dei profughi albanesi in virtu' della presente legge.

2 .

Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale competente per materia, a tal fine delegato, riferisce periodicamente alla Commissione consiliare competente in ordine alle iniziative in corso o in programma ed in ordine ai criteri adottati o da adottare per i provvedimenti di erogazione delle somme stanziate con la presente legge.

Art. 3

1 .

Agli interventi previsti dalla presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi Capitoli nella parte spesa del Bilancio per l'esercizio 1991, che verranno dotati della somma complessiva di L. 1.000.000.000, mediante la riduzione di pari importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al Capitolo 85100 del bilancio relativo al medesimo esercizio, in sede di approvazione della legge di assestamento di bilancio dello stesso esercizio a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

2 .

La Giunta regionale, ove necessario, e' autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al Bilancio di previsione per l'eserciaio 1991, dopo l'entrata in vigore della presente legge a norma di quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'art. 38 della Legge regionale n. 31 del 1977.

Art. 4

1 .

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La presente Legge regionale sara' publicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia- Romagna.

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