Legge regionale 30 Maggio 1991, n. 22
Partecipazione della regione piemonte alla societa' e.c. b.i.c. piemonte s.p.a.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 24 12/06/1991 |
| Regione | Piemonte |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
La Regione Piemonte, nell'ambito delle iniziative dirette a favorire la crescita dell'occupazione attraverso lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, il rinnovamento e la diversificazione delle imprese minori, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, assume una partecipazione azionaria nella societa' per azioni denominata E.C. B.I.C. Piemonte S.p.a., promossa unitamente ad enti locali della Regione Istituti bancari, Associazioni imprenditoriali, Enti pubblici e societa' private operanti nel campo della ricerca, della promozione allo sviluppo e dell'assistenza tecnica, economica e finanziaria alle imprese.
2 .
La partecipazione della Regione alla societa' E.C. B.I.C. Piemonte S.p.a. Avviene nel rispetto e per obiettivi di cui agli articoli 8 e 72 dello statuto regionale.
Art. 2
1 .
La Societa' ha lo scopo di promuovere la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e la diversificazione innovativa di imprese gia' esistenti attraverso la prestazione di servizi, anche al fine di sostenere l'occupazione.
2 .
Per il raggiungimento di tale obiettivo la Societa' svolge attivita' di consulenza e assistenza verso gli operatori sia pubblici che privati.
Art. 3
1 .
La Regione Piemonte acquisisce dalla Finpiemonte S.p.a., al prezzo del loro valore nominale, n. 200 azioni della nuova societa' E.C. B.I.C. Piemonte S.p.a. Per un valore complessivo pari a L. 200.000.000.
2 .
La Regione si riserva di esercitare, nel caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione; la quota di partecipazione regionale nella societa' sara' comunque contenuta nel limite massimo del 20% del capitale.
3 .
La Giunta regionale e' autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie alla acquisizione delle azioni nei limiti di cui ai commi 1 e 2, previa approvazione da parte del Consiglio regionale di deliberazione di proposta presentata dalla Giunta regionale medesima.
Art. 4
1 .
I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, la cui nomina e' riservata alla Regione ai sensi degli artt. 2458 e seguenti del codice civile, sono nominati secondo le modalita' e le procedure previste dalla normativa regionale in materia di nomine.
2 .
I membri del Consiglio di amministrazione, come sopra nominati, sono vincolati, nell'esercizio del loro mandato, all'osservanza degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione regionale.
Art. 5
1 .
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di L. 200.000.000.
2 .
All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1991.
3 .
Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario1991e', conseguentemente, istituito apposito capitolo con la denominazione: "Oneri relativi alla acquisizione di azioni della societa' E.C. B.I.C. Piemonte S.p.a.", recante una dotazione, in termini di competenza e di cassa, di L. 200.000.000.
4 .
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.





