Legge regionale 4 Gennaio 1990, n. 1

Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: "disciplina dell'attivita' di estetista"

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 15234
01/01/1900
Regione Liguria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Attivita' di estetista

1 .

L'attivita' di estetista e' esercitata nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e del regolamento comunale di cui all'art. 4.

2 .

E' esclusa dall'attivita' di estetista qualsiasi prestazione a finalita' terapeutica.

Art. 2 - Autorizzazione all'esercizio dell'attivita'

1 .

L'esercizio dell'attivita' di estetista e' subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale e al possesso dei requisiti professionali di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1. A tal fine i soggetti interessati presentano istanza al Comune competente per territorio.

2 .

L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza dell'interessato, sentita la commissione di cui all'art. 5 e a seguito dell'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti allo svolgimento dell'attivita' da parte dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.

3 .

Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione il diniego della medesima, opportunamente motivato, e' comunicato all'interessato, entro novanta giorni dalla richiesta, con indicazione del termine e dell'autorita' cui e' possibile ricorrere.

4 .

Per il trasferimento dell'attivita' di estetista in altra sede, nell'ambito del territorio comunale, il titolare dell'autorizzazione presenta apposita istanza al Comune che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.

Art. 3 - Criteri per la distribuzione sul territorio degli esercizi di estetista

1 .

Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze dell'utenza i comuni, nel rispetto della legislazione statale e dei criteri previsti dalla presente legge, disciplinano la distribuzione degli esercizi di estetista mediante l'adozione dei regolamenti di cui all'art. 4.

2 .

A tal fine i comuni tengono conto:

  • Del numero di esercizi ritenuto necessario, in relazione alla popolazione residente e fluttuante, alla sua composizione ed alla sua distribuzione sul territorio;
  • Del numero degli esercizi gia' esistenti nel territorio di competenza, dei relativi addetti occupati e di quelli ritenuti necessari;
  • Della distanza che deve sussistere tra un esercizio e l'altro, rapportata alla densita' di popolazione residente e fluttuante.

Art. 4 - Regolamenti comunali

1 .

Al fine di disciplinare organicamente l'attivita' di estetista i comuni adottano regolamenti che indicano:

  • I criteri per consentire un'adeguata distribuzione degli esercizi sul territorio, nel rispetto di quanto previsto dalle indicazioni programmatiche di cui all'art. 3, comma 2;
  • Le caratteristiche dei locali impiegati nell'esercizio dell'attivita' di estetista;
  • I requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali deve essere svolta l'attivita' di estetista, delle relative apparecchiature, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonche' le norme sanitarie e di sicurezza che gli addetti devono rispettare;
  • Le modalita' che devono essere osservate per l'espletamento dell'attivita';
  • Le condizioni che debbono essere rispettate per esercitare l'attivita' di estetista presso il domicilio dell'esercente o in apposita sede designata dal committente;
  • Le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e al trasferimento dell'attivita' di estetista da parte del Comune con l'indicazione dei documenti che debbono essere presentati a corredo dell'istanza;
  • La disciplina degli orari, della pubblicita' delle tariffe professionali ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi tenendo conto della Legge regionale 28 maggio 1992, n. 14;
  • Le modalita' di designazione dei rappresentanti del settore estetico nella commissione di cui all'art. 5;
  • Le procedure da rispettare in caso di subingresso per cessione dell'azienda o per causa di morte, ovvero di rinuncia all'esercizio dell'attivita';
  • I casi in cui debba farsi luogo alla modificazione od integrazione della originaria autorizzazione e le relative modalita'.

3 .

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni adottano i regolamenti di cui al comma 1, sentito il parere della commissione di cui all'art. 5.

Art. 5 - Composizione e funzioni della commissione comunale

1 .

Ai fini della presente legge i tre rappresentanti delle categorie artigiane in seno alle commissioni comunali di cui all'art. 2- bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere espressione del settore estetico.

2 .

La commissione comunale cosi' composta esprime parere obbligatorio sul regolamento di cui all'art. 4 e sul rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 4 della presente legge.

Art. 6 - Norme igienico-sanitarie

1 .

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, le unita' sanitarie locali competenti per territorio controllano i requisiti igienico-sanitari dei locali ove si svolge l'attivita' di estetista e accertano l'idoneita' sanitaria degli operatori addetti.

2 .

I relativi rapporti sono inviati al Comune competente per territorio per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 9 o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 8.

3 .

Nei locali dove viene svolta l'attivita' deve essere affisso, in modo visibile al pubblico, un Avviso, in conformita' al modello approvato dalla Giunta regionale, che richiami l'attenzione dell'utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti.

Art. 7 - Formazione professionale

1 .

Gli interventi diretti alla formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale dei soggetti che intendano svolgere professionalmente l'attivita' di estetista, sono programmati ed attuati, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, secondo la normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

Art. 8 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1 .

L'esercizio dell'attivita' di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 o senza l'autorizzazione comunale di cui all'art. 2 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla sopracitata legge.

2 .

Le infrazioni al regolamento comunale, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • Da lire 100.000 a lire 500.000 per la mancata osservanza delle norme che regolano l'espletamento del servizio, gli orari, il calendario di apertura, nonche' l'esposizione dell'Avviso di cui all'art. 6, comma 3;
  • Da lire 200.000 a lire 1.000.000 per la mancata osservanza della disciplina delle tariffe professionali;
  • Da lire 300.000 a lire 1.500.000 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie, sulla base dei rapporti all'uopo trasmessi al Comune

3 .

Salvo quanto previsto dall'art. 6, le funzioni relative all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono delegate ai comuni, che VI provvedono ai sensi della Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

Art. 9 - Sospensione, revoca e decadenza

1 .

Il sindaco previa diffida puo' sospendere l'autorizzazione in caso di reiterata applicazione delle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 8.

2 .

Il sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

3 .

La decadenza dell'autorizzazione e' pronunciata dal sindaco: #art. 10.

  • Quando l'attivita' non venga iniziata entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
  • Quando l'attivita' non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi, tranne i seguenti casi, nei quali il sindaco puo' consentire la sospensione dell'attivita' fino a diciotto mesi:

Norma transitoria

1 .

Per novanta giorni successivi a quello della pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'art. 4, le imprese che gia' esercitano l'attivita' di estetista sono autorizzate a continuare l'attivita' stessa ai sensi dell'art. 11 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

2 .

Nel caso in cui le imprese gia' esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'art. 4, il Comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

3 .

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il modello di Avviso di cui al comma 3 dell'art. 6.

Art. 11 - Norma finanziaria

1 .

Per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, sono attribuiti ai comuni i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 8.

Art.12.

Abrogazione

1 .

La Legge regionale 25 gennaio 1989, n. 3 e' abrogata. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

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