Circolare Ministeriale 20 Gennaio 1999, n. 27

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Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 20
26/01/1999

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Stato - Circolare ministeriale

1. Aree di applicazione, soggetti beneficiari e settori di attivita'.

- medie imprese: 7,5 per cento.

3.2. Nel caso di iniziativa che abbia ubicazione in unita' locale in area depressa, sono applicate le misure percentuali vigenti per le agevolazioni automatiche a sostegno delle aree depresse, secondo la seguente tabella:

Allegato al file ale001410arlex.txt

3.3 nell'arco di dodici mesi dalla prima dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse, per ciascuna unita' locale, possono essere considerati ai fini del calcolo dell'agevolazione investimenti nel limite massimo di 10 miliardi di lire. Nel caso di unita' locali ubicate in aree depresse, per le quali sussistono istanze ai sensi della legge n. 341/1995, ai fini del rispetto del predetto limite, sara' considerato l'insieme degli investimenti ammessi alle agevolazioni a fronte di entrambe le normative. Detta verifica sara' effettuata con medesime modalita' in sede di trattamento delle dichiarazioni-domande ai sensi della legge n. 341/1995.

4. Modalita' e procedure per la prenotazione e fruizione delle agevolazioni.

4.1 le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse e di fruizione sono le medesime di cui alla circolare n. 900355/1998. Il gestore concessionario distribuira' la modulistica unificata occorrente per la prenotazione e la fruizione delle risorse. Fermo restando l'obbligo di presentare le dichiarazioni-domande, a pena di esclusione, sul modulo unificato a stampa, l'eventuale presentazione su modulo predisposto dallo stesso gestore per le agevolazioni automatiche per le aree depresse non costituisce motivo immediato di esclusione, qualora dallo stesso siano desumibili integralmente le indicazioni e gli impegni fissati dalla normativa.

5. Regolazione contabile tra linee di intervento.

5.1 l'art. 4, comma 2, del decreto 28 ottobre 1998, n. 446, prevede che le istanze presentate ai sensi della legge n. 266/1997, da parte di piccole e medie imprese che effettuino investimenti in area depressa, in presenza di fondi per gli interventi di cui alla legge n. 341/1995, vengano accolte facendo gravare gli oneri sulle disponibilita' per le aree depresse. Viceversa, istanze presentate da parte di piccole e medie imprese a valere sulla legge n. 341/1995, in carenza dei relativi fondi, si considerano presentate per gli effetti di cui al decreto n. 446/1998.

5.2 stante quanto sopra, la norma, nata con l'intento della semplificazione amministrativa, per evitare il rigetto di una istanza erroneamente predisposta ove, sussistendo i requisiti per beneficiare di entrambi gli strumenti, ma avendosi disponibilita' per uno solo di essi, consente all'amministrazione di operare la corretta attribuzione degli oneri. Ne discende che tale previsione puo' essere applicata soltanto alle domande presentate successivamente all'avvio di operativita' di entrambi gli strumenti, cioe' a partire dal 23 marzo 1999.

6. Norme di raccordo e chiarimenti relativi agli incentivi automatici per investimenti nelle aree depresse e per le piccole e medie imprese.

1.1 le aree interessate agli interventi agevolativi sono costituite dall'intero territorio nazionale.

L'applicazione della normativa per le aree depresse ha messo in luce taluni aspetti, comuni anche alle agevolazioni automatiche per le piccole e medie imprese, per i quali si ritiene necessario fornire nel seguito alcuni chiarimenti, oltre a necessarie indicazioni per l'ordinata gestione delle misure.

6.1 gli stampi sono considerati accessori dei macchinari produttivi che li utilizzano: essi, risultano ammissibili se acquistati contestualmente al macchinario che li utilizza, in situazione di prima dotazione, rientrando nelle limitazioni di ammissibilita' previste dalla lettera f) del punto 2.2 della circolare n. 900355/1998.

6.2 il gestore concessionario forma periodicamente gli elenchi secondo l'ordine cronologico di arrivo delle dichiarazioni-domande, sulla base dei quali l'amministrazione adotta i provvedimenti di prenotazione, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie; nel caso di esubero delle richieste presentate nel medesimo giorno rispetto alle residue disponibilita' del giorno precedente, e' disposta la riduzione pro quota dell'agevolazione.

6.3 nell'ipotesi della avvenuta prenotazione delle risorse per un determinato bene, a fronte di una delle due linee di intervento automatico, rispettivamente di cui alla legge n. 341/1995 ed alla legge n. 266/1997, non risulta possibile presentare istanza sull'altra linea di intervento prima dell'avvenuta adozione del provvedimento di revoca per rinuncia della prenotazione gia' sussistente.

1.2 i soggetti beneficiari sono esclusivamente le piccole e medie imprese, definite secondo i parametri di cui alla richiamata circolare n. 900355/98; i settori di attivita' ammessi alle agevolazioni, ovvero quelli per i quali sussistono particolari limitazioni e/o divieti derivanti dall'Unione Europea sono i medesimi riportati nella predetta circolare.

2. Iniziative e spese ammissibili.

2.1 le iniziative e le spese ammissibili, cosi' come le esclusioni, sono le medesime definite per le piccole e medie imprese nella predetta circolare n. 900355/98.

2.2 l'ordine e le conferme d'ordine, ovvero i contratti di locazione finanziaria o di acquisizione attraverso i meccanismi di cui alla legge n. 1329/1965 o ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, dei beni/servizi per cui si chiede agevolazione devono essere gia' emessi/stipulati alla data di presentazione della dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse e devono risultare non antecedenti di oltre sei mesi la predetta data.

Indipendentemente dal momento dell'ordine/contratto, non possono essere ammessi alle agevolazioni quei beni / servizi che, a qualsiasi titolo, siano stati realizzati in data antecedente oltre il termine sopra individuato, ne' quelli che allo stesso termine fossero stati parzialmente realizzati o comunque gia' posseduti.

3. Misura dell'agevolazione.

3.1. La misura dell'agevolazione e' determinata in rapporto al costo agevolabile dei beni e dei servizi, in funzione delle dimensioni dell'impresa richiedente:

- piccole imprese: 15 per cento;

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