Legge regionale 1 Marzo 1981, n. 21

Interventi urgenti a sostegno dell'artigianato nelle zone colpite dagli eventi sismici nel novembre 1980

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
01/03/1981
Regione Campania

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. omissis

Art. 13

Provvidenze per l'incremento dell'occupazione. Alle imprese artigiane di produzione aventi sede nei Comuni di cui all'art.2 della presente legge, e' concesso un contributo di lire un milione all'anno per cinque anni , per ogni nuovo posto di lavoro, anche se di apprendistato, aggiuntivo rispetto al livello occupazionale risultante alla data del 23 novembre 1980, da apposita documentazione di legge. Il contributo viene concesso al termine di ciascun anno in bgase alla documentazione di legge, da cui risulti regolare rapporto di lavoro continuativo per l'intero anno. In sede di prima attuazione della presente legge, per l'anno 1981, la durata del rapporto di lavoro non potra' essere inferiore a sei mesi. All'erogazione del contributo provvede l'E.R.S.V.A., sui fondi somministrati dalla Regione a valere sugli stanziamenti della presente legge.

Art. omissis

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