Decreto Presidente Giunta provinciale 17 Giugno 1992, n. 22
Regolamento per la disciplina della formazione per podologi
| Ente | 4 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 32 04/08/1992 |
| provincia | Bolzano |
tipologia: Enti locali - Decreto Presid. Giunta prov.
Art. 1 - Finalita'
1 .
La formazione professionale del podologo e' intesa a fornire conoscenze integrate di tipo igienico, sanitario e sociale esplicate in rapporto diretto con persone affette da alterazioni ipercheratosiche cutanee, unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, verruche dei piedi e piede doloroso.
Art. 2 - Collaborazione con i servizi sanitari
1 .
Le unita' sanitarie locali mettono a disposizione della scuola per podologi i servizi e le strutture in dotazione, che siano necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di formazione.
Art. 3 - Organi della scuola
1 .
La direzione della scuola e' affidata a un medico preferibilmente specializzato in ortopedia.
2 .
Il direttore e' coadiuvato da un istruttore didattico che ha il compito di coordinare le attivita' di tirocinio e di valutarne gli esiti in relazione ai singoli allievi.
3 .
Possono essere nominati docenti della scuola:
- Medici abilitati all'esercizio della professione, esperti nella materia d'insegnamento;
- Altri esperti, particolarmente preparati nelle materie e nelle tecniche che sono oggetto di insegnamento.
4 .
Il segretario della scuola assolve gli affari amministrativi e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo.
5 .
Il consiglio dei docenti e' composto dai docenti e dal direttore della scuola in veste di presidente.
Art. 4 - Consiglio direttivo
1 .
Il consiglio direttivo e' composto dai seguenti membri:
- Il direttore della scuola che presiede il consiglio;
- Un rappresentante dell'ufficio provinciale com petente;
- Un rappresentante dell'ente eventualmente incaricato della gestione della scuola;
- L'istruttore didattico.
2 .
Il consiglio direttivo si riunisce periodicamente per permettere la reCiproca informazione sullo svolgimento delle attivita' formative e viene convocato dal direttore della scuola.
3 .
Alle riunioni prendono parte, con voto consultivo, i docenti di volta in volta interessati agli argomenti all'ordine del giorno.
4 .
Il consiglio direttivo esercita le seguenti funzioni:
- Nomina il corpo docente;
- Determina sedi e modalita' d'espletamento del tirocinio pratico;
- Designa due docenti in seno alla commissione dell'esame di diploma;
- formula proposte di carattere organizzativo didattico;
- Adotta i provvedimenti disciplinari, compresa l'espulsione degli allievi dalla scuola;
- adotta ogni altro provvedimento di natura programmatica, organizzativa e didattica che non sia di esclusiva competenza della direzione della scuola.
5 .
Le decisioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai membri effettivi.
Art. 5 - Requisiti d'ammissione
1 .
Sono ammessi alla scuola di podologi, ai sensi e nei limiti di cui all'art. Il del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto del Ministro della sanita' 26 gennaio 1988 n. 30, i cittadini che:
- Abbiano superato, il secondo anno di una scuola media di secondo grado;
- Abbiano compiuto 16 anni d'eta';
- siano idonei psichicamente e fisicamente a svolgere la professione.
2 .
I candidati residenti in Provincia di Bolzano hanno la precedenza nell'ammissione.
3 .
I documenti da allegare alla domanda di ammissione al corso sono elencati nel bando d'istituzione di ogni singolo corso.
Art. 6 - Criteri di selezione
1 .
La Giunta provinciale stabilisce il numero minimo e massimo di allievi ammissibili alla scuola.
2 .
Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero massimo di posti stabiliti, si procede alla selezione stilando una graduatoria sulla base di titoli di preferenza e di un esame scritto ed orale, o soltanto orale, o soltanto scritto.
3 .
I punteggi di valutazione sono stabiliti come segue: 1) da 36 a 41/60 o sufficiente: 1 punto; 2) da 42 a 47/60 o buono: 2 punti; 3) da 48 a 53/60 o distinto: 3 punti;
- Prova scritta od orale: se positiva, fino a 5 punti;
- titolo di studio di assistente geriatrico e familiare oppure di estetista: fino a 3 punti;
- titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione: fino a 3 punti;
- Da 36 a 41/60 o sufficiente: 1 punto;
4 .
In caso di parita' di voti e' data precedenza all'aspirante piu' anziano di eta'.
Art. 7 - Programna d'insegnamento
1 .
La scuola di formazione per podologi ha durata triennale e comprende complessivamente almeno 3000 ore d'insegnamento, suddivise in 2000 ore d'insegnamento teorico e 1000 ore d'insegnamento pratico.
2 .
L'insegnamento teorico comprende le seguenti materie:
- Cultura generale (educazione civica, corrispondenza);
- Seconda lingua;
- Inglese;
- Informatica;
- Educazione fisica;
- Disegno anatomico;
- Legislazione sanitaria ed etica professionale;
- Psicologia e sociologia;
- Pronto soccorso;
- Anatomia;
- Fisiologia;
- Medicina sociale;
- Patologia generale;
- Patologia chirurgica;
- Ortopedia e traumatologia;
- Geriatria;
- Patologia del piede, clinica e terapia;
- Dermatologia;
- Biologia;
- Chimica;
- Microbiologia/igiene;
- Fisica;
- Farmacologia;
- Tecniche podologiche;
- Calzature e ortesi;
- Terapia fisica.
3 .
Il tirocinio pratico verte sulle materie di cui al comma 2.
Art. 8 - Obbligo di frequenza
1 .
E obbligatoria la frequenza delle lezioni teoriche e del tirocinio.
Art. 9 - Assenze
1 .
Le assenze non possono superare un terzo delle ore di lezioni complessive dell'anno scolastico.
2 .
Qualora le assenze superino un terzo delle ore di lezione previste, l'allievo deve ripetere l'anno.
3 .
Le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere immediatamente giustificate e motivate per iscritto, in caso di malattia mediante certificato medico da presentarsi al direttore della scuola.
4 .
Le ore di tirocinio pratico non svolte, devono essere in ogni caso recuperate.
Art. 10 - Orario settimanale
1.
Le ore dedicate alle lezioni teoriche ed al tirocinio pratico non possono superare complessivamente il numero di 37 ore settimanali.
Art. 11 - Obbligo di assicurazione
1 .
Gli allievi sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e contro i danni arrecati a terzi durante la frequenza della scuola, comprese le attivita' di tirocinio.
Art. 12 - Verifica dell'apprendimento
1 .
I singoli docenti tengono un registro giornaliero che contiene la descrizione del programma di tutte le ore di lezione.
2 .
I docenti sono tenuti a verificare regolarmente l'apprendimento degli allievi, sia in forma orale, sia in forma scritta.
3 .
La valutazione delle prove viene espressa in decimi.
4 .
Il risultato delle prove e' annotato nel registro e dei giudizi si tiene conto in sede di scrutinio finale.
Art. 13 - Scrutinio finale
1 .
Alla fine di ogni anno scolastico si tengono gli scrutini finali nei quali il consiglio dei docenti valuta il profitto di ciascun allievo.
2 .
Per essere ammesso al corso successivo, l'allievo deve conseguire una valutazione non inferiore a 6/10 in ciascuna materia.
Art. 14 - Esami di riparazione
1 .
Gli allievi che abbiano riportato non piu' di tre insufficienze sono ammessi a sostenere gli esami di riparazione nelle relative materie. Qualora l'esame non venga superato, anche in una sola materia, l'allievo deve ripetere l'anno scolastico.
2 .
L'allievo non puo' ripetere piu' di una volta uno stesso anno scolastico.
Art. 15 - Esame di diploma
1 .
L'esame finale del corso e' diretto ad accertare le capacita' teoriche e pratiche acquisite dall'allievo e consiste in una dissertazione di un caso pratico precedentemente elaborato in forma scritta.
2 .
L'esame finale e' sostenuto davanti ad apposita commissione, che viene nominata con deliberazione della Giunta provinciale ed e' composta come segue:
- Dal direttore della scuola con funzioni di presidente;
- Da un rappresentante della Provincia;
- Dall'istruttore didattico;
- Da due docenti del corso.
3 .
Funge da segretario della commissione il segretario della scuola.
Art. 16 - Assenza all'esame di diploma
1 .
In caso di assenza giustificata di un candidato all'esame di diploma, questi puo' accedere ad una nuova sessione dell'esame di diploma.
2 .
La data della nuova sessione e' fissata dal consiglio direttivo.
3 .
In caso di assenza ingiustificata di un candidato all'esame di diploma, questo puo' accedere all'esame di riparazione.
4 .
L'esame di diploma puo' essere ripetuto solamente una volta.
5 .
Il giudizio negativo in sede di esame di riparazione, comporta per rallievo la ripetizione dell'ultimo anno di corso.
Art. 17 - Valutazione dell'esame di diploma
1 .
L'esame di diploma e' valutato in cinquantesimi.
2 .
Nel diploma viene indicata la media aritmetica delle valutazioni delle due prove d'esame, elaborazione scritta e dissertazione.
Art. 18 - Diploma
1 .
Il diploma e' rilasciato dall'Assessorato provinciale competente in materia di formazione sanitaria ed e' sottoscritto anche dal presidente della commissione giudicatrice.





