Decreto Presidente Giunta provinciale 17 Giugno 1992, n. 22

Regolamento per la disciplina della formazione per podologi

Ente 4
Fonte B.U.R.
n. 32
04/08/1992
provincia Bolzano

tipologia: Enti locali - Decreto Presid. Giunta prov.

Art. 1 - Finalita'

1 .

La formazione professionale del podologo e' intesa a fornire conoscenze integrate di tipo igienico, sanitario e sociale esplicate in rapporto diretto con persone affette da alterazioni ipercheratosiche cutanee, unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, verruche dei piedi e piede doloroso.

Art. 2 - Collaborazione con i servizi sanitari

1 .

Le unita' sanitarie locali mettono a disposizione della scuola per podologi i servizi e le strutture in dotazione, che siano necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di formazione.

Art. 3 - Organi della scuola

1 .

La direzione della scuola e' affidata a un medico preferibilmente specializzato in ortopedia.

2 .

Il direttore e' coadiuvato da un istruttore didattico che ha il compito di coordinare le attivita' di tirocinio e di valutarne gli esiti in relazione ai singoli allievi.

3 .

Possono essere nominati docenti della scuola:

  • Medici abilitati all'esercizio della professione, esperti nella materia d'insegnamento;
  • Altri esperti, particolarmente preparati nelle materie e nelle tecniche che sono oggetto di insegnamento.

4 .

Il segretario della scuola assolve gli affari amministrativi e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo.

5 .

Il consiglio dei docenti e' composto dai docenti e dal direttore della scuola in veste di presidente.

Art. 4 - Consiglio direttivo

1 .

Il consiglio direttivo e' composto dai seguenti membri:

  • Il direttore della scuola che presiede il consiglio;
  • Un rappresentante dell'ufficio provinciale com petente;
  • Un rappresentante dell'ente eventualmente incaricato della gestione della scuola;
  • L'istruttore didattico.

2 .

Il consiglio direttivo si riunisce periodicamente per permettere la reCiproca informazione sullo svolgimento delle attivita' formative e viene convocato dal direttore della scuola.

3 .

Alle riunioni prendono parte, con voto consultivo, i docenti di volta in volta interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

4 .

Il consiglio direttivo esercita le seguenti funzioni:

  • Nomina il corpo docente;
  • Determina sedi e modalita' d'espletamento del tirocinio pratico;
  • Designa due docenti in seno alla commissione dell'esame di diploma;
  • formula proposte di carattere organizzativo didattico;
  • Adotta i provvedimenti disciplinari, compresa l'espulsione degli allievi dalla scuola;
  • adotta ogni altro provvedimento di natura programmatica, organizzativa e didattica che non sia di esclusiva competenza della direzione della scuola.

5 .

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai membri effettivi.

Art. 5 - Requisiti d'ammissione

1 .

Sono ammessi alla scuola di podologi, ai sensi e nei limiti di cui all'art. Il del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto del Ministro della sanita' 26 gennaio 1988 n. 30, i cittadini che:

  • Abbiano superato, il secondo anno di una scuola media di secondo grado;
  • Abbiano compiuto 16 anni d'eta';
  • siano idonei psichicamente e fisicamente a svolgere la professione.

2 .

I candidati residenti in Provincia di Bolzano hanno la precedenza nell'ammissione.

3 .

I documenti da allegare alla domanda di ammissione al corso sono elencati nel bando d'istituzione di ogni singolo corso.

Art. 6 - Criteri di selezione

1 .

La Giunta provinciale stabilisce il numero minimo e massimo di allievi ammissibili alla scuola.

2 .

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero massimo di posti stabiliti, si procede alla selezione stilando una graduatoria sulla base di titoli di preferenza e di un esame scritto ed orale, o soltanto orale, o soltanto scritto.

3 .

I punteggi di valutazione sono stabiliti come segue: 1) da 36 a 41/60 o sufficiente: 1 punto; 2) da 42 a 47/60 o buono: 2 punti; 3) da 48 a 53/60 o distinto: 3 punti;

  • Prova scritta od orale: se positiva, fino a 5 punti;
  • titolo di studio di assistente geriatrico e familiare oppure di estetista: fino a 3 punti;
  • titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione: fino a 3 punti;
  • Da 36 a 41/60 o sufficiente: 1 punto;

4 .

In caso di parita' di voti e' data precedenza all'aspirante piu' anziano di eta'.

Art. 7 - Programna d'insegnamento

1 .

La scuola di formazione per podologi ha durata triennale e comprende complessivamente almeno 3000 ore d'insegnamento, suddivise in 2000 ore d'insegnamento teorico e 1000 ore d'insegnamento pratico.

2 .

L'insegnamento teorico comprende le seguenti materie:

  • Cultura generale (educazione civica, corrispondenza);
  • Seconda lingua;
  • Inglese;
  • Informatica;
  • Educazione fisica;
  • Disegno anatomico;
  • Legislazione sanitaria ed etica professionale;
  • Psicologia e sociologia;
  • Pronto soccorso;
  • Anatomia;
  • Fisiologia;
  • Medicina sociale;
  • Patologia generale;
  • Patologia chirurgica;
  • Ortopedia e traumatologia;
  • Geriatria;
  • Patologia del piede, clinica e terapia;
  • Dermatologia;
  • Biologia;
  • Chimica;
  • Microbiologia/igiene;
  • Fisica;
  • Farmacologia;
  • Tecniche podologiche;
  • Calzature e ortesi;
  • Terapia fisica.

3 .

Il tirocinio pratico verte sulle materie di cui al comma 2.

Art. 8 - Obbligo di frequenza

1 .

E obbligatoria la frequenza delle lezioni teoriche e del tirocinio.

Art. 9 - Assenze

1 .

Le assenze non possono superare un terzo delle ore di lezioni complessive dell'anno scolastico.

2 .

Qualora le assenze superino un terzo delle ore di lezione previste, l'allievo deve ripetere l'anno.

3 .

Le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere immediatamente giustificate e motivate per iscritto, in caso di malattia mediante certificato medico da presentarsi al direttore della scuola.

4 .

Le ore di tirocinio pratico non svolte, devono essere in ogni caso recuperate.

Art. 10 - Orario settimanale

1.

Le ore dedicate alle lezioni teoriche ed al tirocinio pratico non possono superare complessivamente il numero di 37 ore settimanali.

Art. 11 - Obbligo di assicurazione

1 .

Gli allievi sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e contro i danni arrecati a terzi durante la frequenza della scuola, comprese le attivita' di tirocinio.

Art. 12 - Verifica dell'apprendimento

1 .

I singoli docenti tengono un registro giornaliero che contiene la descrizione del programma di tutte le ore di lezione.

2 .

I docenti sono tenuti a verificare regolarmente l'apprendimento degli allievi, sia in forma orale, sia in forma scritta.

3 .

La valutazione delle prove viene espressa in decimi.

4 .

Il risultato delle prove e' annotato nel registro e dei giudizi si tiene conto in sede di scrutinio finale.

Art. 13 - Scrutinio finale

1 .

Alla fine di ogni anno scolastico si tengono gli scrutini finali nei quali il consiglio dei docenti valuta il profitto di ciascun allievo.

2 .

Per essere ammesso al corso successivo, l'allievo deve conseguire una valutazione non inferiore a 6/10 in ciascuna materia.

Art. 14 - Esami di riparazione

1 .

Gli allievi che abbiano riportato non piu' di tre insufficienze sono ammessi a sostenere gli esami di riparazione nelle relative materie. Qualora l'esame non venga superato, anche in una sola materia, l'allievo deve ripetere l'anno scolastico.

2 .

L'allievo non puo' ripetere piu' di una volta uno stesso anno scolastico.

Art. 15 - Esame di diploma

1 .

L'esame finale del corso e' diretto ad accertare le capacita' teoriche e pratiche acquisite dall'allievo e consiste in una dissertazione di un caso pratico precedentemente elaborato in forma scritta.

2 .

L'esame finale e' sostenuto davanti ad apposita commissione, che viene nominata con deliberazione della Giunta provinciale ed e' composta come segue:

  • Dal direttore della scuola con funzioni di presidente;
  • Da un rappresentante della Provincia;
  • Dall'istruttore didattico;
  • Da due docenti del corso.

3 .

Funge da segretario della commissione il segretario della scuola.

Art. 16 - Assenza all'esame di diploma

1 .

In caso di assenza giustificata di un candidato all'esame di diploma, questi puo' accedere ad una nuova sessione dell'esame di diploma.

2 .

La data della nuova sessione e' fissata dal consiglio direttivo.

3 .

In caso di assenza ingiustificata di un candidato all'esame di diploma, questo puo' accedere all'esame di riparazione.

4 .

L'esame di diploma puo' essere ripetuto solamente una volta.

5 .

Il giudizio negativo in sede di esame di riparazione, comporta per rallievo la ripetizione dell'ultimo anno di corso.

Art. 17 - Valutazione dell'esame di diploma

1 .

L'esame di diploma e' valutato in cinquantesimi.

2 .

Nel diploma viene indicata la media aritmetica delle valutazioni delle due prove d'esame, elaborazione scritta e dissertazione.

Art. 18 - Diploma

1 .

Il diploma e' rilasciato dall'Assessorato provinciale competente in materia di formazione sanitaria ed e' sottoscritto anche dal presidente della commissione giudicatrice.

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