Decreto Ministeriale 23 Dicembre 1997, n. 234425

Fissazione della data di decorrenza per l'applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa e rideterminazione dei relativi limiti dimensionali applicabili alle imprese commerciali e di servizi, ai fini delle

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 34
11/02/1998

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Decreta:

Art. unico -

1 .

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alle leggi: 5 ottobre 1991, n. 317, 25 febbraio 1992, n. 215, 17 febbraio 1982, n. 46, 27 febbraio 1985, n. 49, Titolo I, 8 agosto 1995, n. 341 e 30 luglio 1990, n. 221, la nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle piccole e medie imprese, cosi' come recepita dal Decreto Ministeriale del 18 settembre 1997 di cui alle premesse, ha effetto per le domande che, sulla base dell'attuale normativa, possono essere presentate a decorrere dal 30 dicembre 1997, o, se successiva, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2 .

Per le imprese commerciali e di servizi si applicano, nell'ambito delle agevolazioni di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, con medesimo effetto di cui al comma 1, i limiti dimensionali di seguito indicati, come rideterminati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato Decreto Ministeriale del 18 settembre 1997:

A) e' definita piccola e media l'impresa commerciale e di servizi che:

  • Ha meno di 95 dipendenti
  • Ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale Di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU
  • Ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, Comma 4, del citato Decreto Ministeriale del 18 settembre 1997

B) e' definita piccola l'impresa commerciale e di servizi che:

  • Ha meno di 20 dipendenti
  • Ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU, oppure un totale Di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU
  • Ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, Comma 4, del citato Decreto Ministeriale del 18 settembre 1997
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