Decreto Ministeriale 5 Agosto 1998, n. 340
Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 230 02/10/1998 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1
1 .
Le universita' sedi di corsi di diploma universitario in servizio sociale o di scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali provvedono, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, a completare le procedure di convalida dei titoli di assistente sociale conseguiti nell'ordinamento precedente per le richieste giacenti alla data del 20 febbraio 1991.
2 .
Le universita' provvedono, altresi', a convalidare i titoli conseguiti entro il 20 febbraio 1991 da parte di coloro che non avevano presentato la domanda di riconoscimento ai sensi dei decreti di cui al comma 1. A tal fine gli interessati devono presentare la relativa istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in una sola sede universitaria, allegando il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di durata almeno triennale, il diploma o certificato attestante il conseguimento del titolo di assistente sociale, la specificazione degli esami e dei tirocini sostenuti e la tesi a suo tempo discussa. Per gli assistenti sociali in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di durata triennale, i competenti organi accademici degli atenei, presso i quali gli interessati presentano l'istanza, possono richiedere agli stessi l'integrazione del curriculum formativo di cui sono in possesso, ai fini dell'ammissione alla procedura di convalida.
Art. 2
1 .
Coloro che hanno conseguito il diploma dal 1 marzo 1992 al 31 dicembre 1996 presso le scuole autorizzate al completamento dei corsi di assistente sociale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi agli esami di Stato per l'esercizio della professione di assistente sociale, previa valutazione, da parte delle universita' sedi di corsi di diploma universitario in servizio sociale, della documentazione attestante il curriculum svolto.
2 .
I titoli convalidati dalle universita' e dagli istituti di istruzione universitaria nel periodo dal 21 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore del presente regolamento consentono l'iscrizione all'albo professionale di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84.
3 .
Le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e successive integrazioni si applicano altresi' agli assistenti sociali che, in possesso dei requisiti prescritti, alla data di entrata in vigore del predetto decreto erano in servizio in qualita' di assistenti sociali presso enti e imprese private.





