Legge regionale 6 Settembre 1991, n. 58
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1? dicembre 1986, n. 59, concernente: "disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in valle d'aosta".
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 43 24/09/1991 |
| Regione | Valle D'Aosta |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
L'art. 2 della Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, concernente "disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta" e' sostituito dal seguente: "Art. 2. Definizione di maestro di sci
- E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci nelle varie disci- pline alpine o nordiche.
- Nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma uno il maestro di sci, in quanto operatore turistico, ha altresi' il compimento di avvicinare lo sciatore all'ambiente alpino nel rispetto dei suoi valori naturali i morali".
Art. 2
1. Dopo l'art. 2 della Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, sono aggiunti i seguenti Art. 2-bis e 2-ter. "Art. 2-bis. Sci fuori pista
- Il maestro di sci puo' accompagnare l'allievo, munito di sci, su pendii e percorsi sciabili, anche di neve perenne e anche se non serviti da impianti di risalita, sempre che per l'esercizio della sua opera non sia necessario l'uso di attrezzature alpinistiche.
- Le societa' locali di guide e le scuole di sci stabiliscono per ciascuna zona, d'intesa fra loro, quali percorsi possono essere compiuti da maestri di sci senza l'assistenza di una quida e quale attivita' sciistica puo' essere svolta dalle guide alpine.
- In mancanza di accordo o di organismo competente per zona de- cide l'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, sentiti l'Associazione valdostana maestri di sci e l'organismo regionale rappresentativo delle guide alpine di alta montagna.
Art. 2-ter. Ulteriori ambiti di esercizio della professione
- Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2- bis, rientra nell'ambito delle competenze dei maestri di sci l'insegnamento di discipline direttamente derivate dalla pratica dello sci, o comunque ad essa strettamente connesse, quali il monosci, il telemark, la tavola da neve, lo sci acrobatico, lo ski-roll, lo sci sull'erba e simili.
- L'insegnamento delle discipline di cui al comma uno e' peraltro condizionato al conseguimento di specifiche qualificazioni a seguito del superamento di appositi esami all'uopo organizzati dall'Associazione valdostana maestri di sci, previo accordo con l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.
- Le disposizioni di cui al comma due non si applicano nei confronti dei maestri di sci in possesso di regolare titolo per l'esercizio della professione di maestro di sci specificamente autorizzata anche all'insegnamento delle discipline di cui al comma uno, ai sensi della normativa vigente in altre Regioni o in stati aderenti alla CEE".
Art. 3
1 .
Il termine "licenza" usato nel testo della legge 1 dicembre 1986, n. 59, e' sostituito dal termine "autorizzazione", fatta eccezione per quanto disposto dalla lettera e) del comma uno dell'art. 16.
Art. 4
1 .
Il comma due dell'art. 4 della Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, e' cosi' sostituito: "2. Si considera esercizio stabile della professione, ai fini del presente articolo, l'attivita' svolta dal maestro di sci che abbia residenza o domicilio nella Regione Valle d'Aosta, ovvero che eserciti la propria attivita' nell'ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'art. 20".
2 .
Il comma cinque dell'art. 4 della Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, e' cosi' sostituito: "5. Il Comune interessato, all'atto del rlascio dell'autorizzazione e delle successive vidimazioni ai sensi del comma uno dell'art. 9, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali e all'Associazione valdostana maestri di sci".
Art. 5
1 .
Il comma uno dell'art. 9 della Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, e' cosi' sostituito: "1. Il Sindaco, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, consegna al richiedente un documento di riconoscimento, portante l'indicazione della categoria e delle eventuali specializzazioni, su modelli predisposti dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali; tale documento e' soggetto a vidimazione annuale da parte del Comune stesso".
Art. 6
1 .
L'art. 10 della Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, e' cosi' sostituito: "Art. 10. Categorie di maestri
- I maestri di sci, autorizzati all'insegnamento dello sport dello sci, sono suddivisi in:
- Il certificato di idoneita' tecnica, rilasciato dall'Associazione valdostana maestri di sci a chi supera gli esami prescritti, e l'autorizzazione comunale indicano la disciplina e le specializzazioni per le quali sono validi.
- 3. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le discipline e le specializzazioni per le quali sono autorizzati.
- L'autorizzazione, per coloro che sono in possesso dei requisiti richeisti, puo' riguardare congiuntamente l'insegnamento delle disci- pline alpine e di quelle nordiche e delle relative specializzazioni.
- Gli istruttori regionali svolgono compiti di istruzione sulle materie tecniche in occasione di corsi di formazione e aggiornamento dei maestri di sci; per le stesse materie essi sono chiamati a far parte delle relative commissioni d'esame; vale anche per essi la distinzione tra discipline alpine e nordiche e loro specializzazioni.
Art. 7
1 .
Il comma due dell'art. 12 della Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, e' cosi' sostituito: "2. I maestri di sci di ciascuna disciplina sono tenuti a frequentare, almeno una volta ogni tre anni, uno dei corsi di aggiornamento organizzati a norma del presente articolo, salvo che nell'ultimo triennio abbiano partecipato a corsi di formazione o aggiornamento in qualita' di istruttori nazionali o allenatori, o che abbiano fatto parte delle squadre nazionali delle rispettive disci- pline".
Art. 8
1 .
La lettera d) del comma uno dell'art. 16 della Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, e' cosi' sostituita: "d) aver conseguito l'idoneita' all'insegnamento dello sport dello sci di cui all'art. 28 o essere in possesso di licenza o autorizzazione rilasciata ai sensi di normative vigenti in altre Regioni o in stati aderenti alla CEE".
2 .
Al comma uno dell'art. 16, dlela Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, e' aggiunta la seguente lettera g): "g) aver frequentato i corsi di aggiornamento previsti dall'art. 12".
Art. 9
1 .
L'art. 18 della Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, e' cosi' sostituito: "Art. 18. Definizione di scuola di sci
- La scuola di sci e' una struttura a base associativa costituita per organizzare e coordinare il lavoro dei maestri di sci ad essa aderenti, in funzione delle esigenze della localita' in cui essa e' costituita.
- La scuola di sci collabora con le aziende di promozione turistica, il Comune e la Regione per l'organizzazione di manifestazioni sportive e, in generale, per la promozione della localita'".
Art. 10
1 .
L'art. 26 della Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, e' cosi' sostituito: "Art. 26. Sanzioni
- 1. Salve le sanzioni penali vigenti, stabilite per l'esercizio abusivo della professione, l'irregolare esercizio dell'attivita' nella Regione Valle d'Aosta e' punito con le seguenti sanzioni amministrative:
- 2. Le sanzioni possono essere raddoppiate in caso di recidiva.
- 3. Le sanzioni sono applicate dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali".
Art. 11
1 .
Al comma due dell'art. 28 della Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, e' aggiunta la seguente lettera g): "g) puo' stipulare polizze di assicurazione collettiva a favore dei maestri di sci iscritti all'associazione valdostana maestri di sci, per la corresponsione di somme in caso di morte o invalidita' permanente e/o invalidita' temporanea conseguente a infortunio in servizio".
Art. 12
1 .
Il comma tre dell'art. 29 della Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, e' cosi' sostituito: "3. La Regione eroga un contributo sulle spese per l'organizzazione e l'attuazione di preselezioni, corsi ed esami per maestri di sci di discipline alpine e nordiche e loro specializzazioni, nonche' di corsi di formazione per aspiranti istruttori tecnici regionali e corsi di aggiornamento e perfezionamento degli istruttori stessi, organizzati dall'Associazione valdostana maestri di sci, previa intesa con l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali. A tal fine si intendono per spese di organizzazione e attuazione solo quelle tecnicamente necessarie per realizzare i corsi, quali le spese per l'acquisto di materiale e per la remunerazione degli istruttori, nonche' quelle relative all'uso di mezzi di trasporto necessarie allo svolgimento delle esercitazioni; sono escluse invece le spese concernenti all'alloggiamento dei partecipanti, il loro trasporto nella localita' sede del corso, nonche' le spese relative all'uso degli impianti di risalita da parte dei partecipanti".
2 .
Il comma quattro dell'art. 29 della Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, e' cosi' sostituito: "4. Per quanto concerne i corsi di formazione, frequentati con esito positivo, e di aggiornamento per istruttori tecnici organizzati dalla federazione Italiana sport invernali, la Regione si assume tutte le spese relative alla frequenza dei partecipanti residenti in Valle d'Aosta con esclusione delle spese di viaggio".
3 .
Al comma otto dell'art. 29 della Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, dopo la parola "incentivare" sono inserite le parole "la ristrutturazione".
4 .
Dopo i comma nove dell'art. 29 della Legge regionale 1? dicembre 1986, n. 59, e' aggiunto il seguente comma 10: "10. Limitatamente al triennio 1992-1994 la Regione eroga a favore dell'Associazione valdostana maestri di sci un contributo annuo pari al 60% dell'importo dei premi preventivamente concordati con l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali e relativi alle polizze di assicurazione di cui alla lett. G) del comma due dell'art. 28. I suddetti premi sono liquidati in rate semestrali anticipate a decorrere dall'esercizio finanziario 1991".
Art. 13
1 .
E' autorizzata la maggiore spesa annua di lire 50.000.000 sul capitolo 64480 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1991 (Contributi all'associazione valdostana maestri di sci per il funzionamento della stessa e per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento). Pertanto l'ammontare dello stanziamento annuale dei capitoli di spesa e' di L. 260.000.000".
Art. 14
1 .
Limitatamente all'esercizio 1991 e' autorizzata la maggiore spesa di L. 30.000.000 sul capitolo 64481, di nuova istituzione, del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1991 (Ulteriore contributo all'associazione valdostana maestri di sci per l'organizzazione di corsi di aggiornamento per maestri di sci nel corso dell'anno 1991).
Art. 15
1 .
Per la realizzazione degli interventi di cui al comma dieci dell'art. 29 della Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, e' autorizzata per il periodo 1991-1994 la spesa di L. 690.000.000, il cui onere grava sul capitolo 64485, di nuova istituzione, (Contributi all'Associazione valdostana maestri di sci per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'associazione stessa), cosi' ripartita:
- 1991: L. 115.000.000;
- 1992:L. 230.000.000;
- 1993: L. 230.000.000;
- 1994: L. 115.000.000.
Art. 16
1 .
Alla copertura degli oneri complessivi di cui agli articoli 12, 13 e 14 si provvede per il 1991 mediante riduzione di L. 195.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 67000 (Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti), a valere sull'accantonamento "Sports tradizionali" (Attivita' produttive - Settore turismo - D 2.11 - lettera c) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1991; su detto stanziamento resta quindi una minore somma di L. 125.000.000.
2 .
A decorrere dall'esercizio finanziario 1992,l'entita' del finanziamento di cui all'art. 12 sara' determinata annualmente con la legge di approvazione dei relativi bilanci, ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, (Norma in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
3 .
A decorrere dall'esercizio finanziario1992,ad una eventuale rideterminazione degli oneri di cui all'art. 14 si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.
Art. 17
1 .
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuizione:
Cap. 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spesi correnti" Lire 195.000.000
Totale variazioni in diminuizione Lire 195.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 64480 (Contributi all'Associazione valdostana maestri di sci per il funzionamento della stessa e per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento) Lire 50.000.000
Legge regionale 1? dicembre 1986, n. 59
Legge regionale 10 maggio 1988, n. 33
Legge regionale 6 settembre 1991, n. 58
Programma regionale 2.2.2.12.
Codificazione 2.1.1.6.2.2.10.24.09.
Cap. 64485 di nuova istituzione (Contributi all'Associazione valdostana maestri di sci per la stipula di polizze di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'Associazione stessa). Lire 115.000.000
Legge regionale 6 settembre 1991, n. 58
Totale variazioni in aumento Lire 195.000.000.
Art. 18
1 .
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.





