Legge regionale 26 Agosto 1991, n. 43

Norme sulla formazione permanente degli operatori del servizio sanitario.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 53
04/09/1998
Regione Toscana

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Oggetto della legge

1 .

La Regione Toscana, nel rispetto delle disposizioni legislative contenute nel primo comma, punto 8, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'art. 2 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e negli articoli 14, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, disciplina con la presente legge le attivita' di formazione permanente del personale che opera nell'ambito del servizio sanitario.

Titolo I - natura delle attivita' di formazione permanente

Titolo II - finanziamento, programmazione, attuazione e verifica delle attivita' di formazione permanente.

Capo I

Aarticolazione territoriale e programmazione pluriennale delle attivita'

Capo II

Programmazione a attuazione annuale delle attivita' formative a livello zonale

Titolo III

Programmazione e attuazione delle attivita' formative a carattere multizonale e regionale

Titolo III - organizzazione delle attivita' di formazione permanente

Titolo IV - disposizioni generali e finali

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