Legge provinciale 29 Ottobre 1991, n. 31

Partecipazione della provincia all'accademia europea di bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale

Ente 4
Fonte B.U.R.
n. 51
29/10/1991
provincia Bolzano

tipologia: Enti locali - Legge

Art. 1

1 .

La Giunta provinciale e' autorizzata a partecipare alla Costituzione di un'istituzione da denominarsi accademia europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale", al fine di promuovere e favorire progetti di ricerca applicata, nonche' la qualificazione, l'aggiornamento e perfezionamento nelle diverse professionalita'.

Art. 2

1 .

La partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla Costituzione dell'accademia deve prevedere, nel relativo statuto, la rappresentanza della Provincia stessa negli organi sociali e la scelta preferenziale dell'attivita' istituzionale di ricerca e formazione nei settori della lingua e del diritto, delle questioni ambientali nell'arco alpino, delle problematiche etniche e delle autonomie regionali.

2 .

Il Presidente della Giunta provinciale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'accademia, previa deliberazione della giunta stessa, che nomina anche i propri rappresentanti in seno agli organi sociali dell'accademia.

3 .

In caso di partecipazione della Provincia per poter fruire dei fondi di cui all'articolo 3, l'accademia e' tenuta a richiedere il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato.

Art. 3

1 .

La Giunta Provinciale, in caso di partecipazione all'accademia, oltre a versare la quota sociale statutariamente prevista, e' autorizzata ad assegnare annualmente fondi a sostegno dell'attivita' e delle spese di gestione sulla base del relativo programma e previa verifica della sua rispondenza alle finalita' previste nell'articolo 1.

2 .

La Giunta provinciale e' autorizzata a mettere a disposizione dell'accademia, a titolo di comodato gratuito, i locali, le attrezzature e gli arredamenti necessari, oppure a concedere appositi finanziamenti.

3 .

La Giunta provinciale e' autorizzata ad assegnare i fondi di cui ai commi 1 e 2 in una o piu' soluzioni, tenuto conto delle esigenze gestionali dell'accademia.

Art. 4

1 .

Per le finalita' di cui all'articolo, 3, comma 1, e' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.275.900.000.

2 .

Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla Legge Finanziaria annuale.

3 .

Alla copertura dell'onere indicato al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 3 dell'allegato n. 3 al bilancio).

Art. 5

1 .

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:

Allegato al file ale001446arlex.txt

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Della Provincia .

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