Legge provinciale 29 Ottobre 1991, n. 31
Partecipazione della provincia all'accademia europea di bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale
| Ente | 4 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 51 29/10/1991 |
| provincia | Bolzano |
tipologia: Enti locali - Legge
Art. 1
1 .
La Giunta provinciale e' autorizzata a partecipare alla Costituzione di un'istituzione da denominarsi accademia europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale", al fine di promuovere e favorire progetti di ricerca applicata, nonche' la qualificazione, l'aggiornamento e perfezionamento nelle diverse professionalita'.
Art. 2
1 .
La partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla Costituzione dell'accademia deve prevedere, nel relativo statuto, la rappresentanza della Provincia stessa negli organi sociali e la scelta preferenziale dell'attivita' istituzionale di ricerca e formazione nei settori della lingua e del diritto, delle questioni ambientali nell'arco alpino, delle problematiche etniche e delle autonomie regionali.
2 .
Il Presidente della Giunta provinciale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'accademia, previa deliberazione della giunta stessa, che nomina anche i propri rappresentanti in seno agli organi sociali dell'accademia.
3 .
In caso di partecipazione della Provincia per poter fruire dei fondi di cui all'articolo 3, l'accademia e' tenuta a richiedere il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato.
Art. 3
1 .
La Giunta Provinciale, in caso di partecipazione all'accademia, oltre a versare la quota sociale statutariamente prevista, e' autorizzata ad assegnare annualmente fondi a sostegno dell'attivita' e delle spese di gestione sulla base del relativo programma e previa verifica della sua rispondenza alle finalita' previste nell'articolo 1.
2 .
La Giunta provinciale e' autorizzata a mettere a disposizione dell'accademia, a titolo di comodato gratuito, i locali, le attrezzature e gli arredamenti necessari, oppure a concedere appositi finanziamenti.
3 .
La Giunta provinciale e' autorizzata ad assegnare i fondi di cui ai commi 1 e 2 in una o piu' soluzioni, tenuto conto delle esigenze gestionali dell'accademia.
Art. 4
1 .
Per le finalita' di cui all'articolo, 3, comma 1, e' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.275.900.000.
2 .
Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla Legge Finanziaria annuale.
3 .
Alla copertura dell'onere indicato al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 3 dell'allegato n. 3 al bilancio).
Art. 5
1 .
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:
Allegato al file ale001446arlex.txt
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Della Provincia .





