Deliberazione CIPE 11 Novembre 1998, n. 115
Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari a gestione regionale da effettuarsi nel 1998, in relazione all'obiettivo 5b del regolamento cee
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 25 01/02/1999 |
tipologia: Stato - Deliberazione Cipe
Art. 1
Ai fini dell'attuazione delle azioni a gestione regionale cofinanziate dal fesr e dal feoga, sezione orientamento, nelle zone dell'obiettivo 5b, quali risultano dai documenti unici di programmazione approvati dalla commissione europea, e' autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico, pari complessivamente a 955,161 miliardi di lire per l'anno 1998, come riportato nelle allegate tabelle 1 e 2, che formano Parte Integrante della presente delibera. Al relativo finanziamento si provvede come di seguito specificato: a) 787,737 miliardi di lire a valere sulle risorse del fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, comprensivi anche delle maggiori quote da destinare alle Regioni Marche ed Umbria, pari a 16,743 miliardi di lire; b) 167,424 miliardi di lire con disponibilita' delle Regioni, delle province autonome e di altri soggetti pubblici interessati.
Art. 2
Con successiva delibera verra' definito il nuovo quadro finanziario per l'anno 1999 e rimodulazione delle annualita' 1994-1998.
Art. 3
Le quote a carico del fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalita' previste dalla normativa vigente sulla base di richieste inoltrate dalle Regioni e province autonome interessate al fondo medesimo.
Art. 4
Il predetto fondo e' autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.
Art. 5
Le predette Regioni e Provincie autonome interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il fondo di rotazione potra' procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del dipartimento della ragioneria generale dello stato.
Art. 6
I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del dipartimento della ragioneria generale dello stato, secondo le modalita' vigenti.





