Legge provinciale 19 Marzo 1991, n. 5

Cooperazione allo sviluppo

Ente 4
Fonte B.U.R.
n. 14
02/04/1991
provincia Bolzano

tipologia: Enti locali - Legge

Art. 1 - Finalita'

1 .

La Provincia autonoma di Bolzano riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarieta' e cooperazione internazionale e di pieno rispetto dei diritti dell'uomo.

2 .

In particolare, la Provincia contribuisce al soddisfacimento dei bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, al mantenimento dell'identita' culturale, all'innalzamento del livello di istruzione, alla conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, al sostegno degli sforzi dei paesi in via di sviluppo in campo economico, sociale e culturale, nonche' nel campo del miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia.

Art. 2 - Attivita'

1 .

La Giunta provinciale promuove, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le seguenti attivita':

  • Elaborazione di studi, progettazione, fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, realizzazione di progetti di sviluppo integrati e attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1;
  • Impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo;
  • Formazione professionale e promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo in loco, m altri paesi m via di sviluppo e in Provincia anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e formazione di personale provinciale destinato a svolgere attivita' di cooperazione allo sviluppo;
  • Sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite rinvio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
  • Attuazione di interventi specifici per promuovere lo sviluppo culturale e sociale e per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia;
  • Promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra la Provincia ed i paesi in via di sviluppo con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

2 .

Nei casi di calamita', siccita', carestie e simili la Provincia su richiesta o d'intesa con la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni stesse, invia personale specializzato anche volontario o messo a disposizione dagli enti territoriali della Provincia attrezzature anche sanitarie, medicinali, viveri e generi di conforto ed impiega mezzi aerei ed altri mezzi necessari ai trasporti.

3 .

Inoltre, la Provincia:

  • Assicura assistenza tecnica a organismi pubblici e privati operanti nel territorio Provinciale, che realizzano interventi di cooperazione allo sviluppo;
  • Sostiene l'attivita' di organismi volontari di cooperazione allo sviluppo e promuove azioni di informazione ed educazione allo sviluppo nonche' azioni dirette a favorire il reinserimento dei volontari dopo il compimento del loro servizio di cooperazione nei paesi in via di sviluppo;
  • Cura l'armonizzazione a livello provinciale delle proposte di iniziative avanzate da organismi pubblici e privati operanti nel territorio provinciale per la cooperazione allo sviluppo;
  • Promuove iniziative che prevedono il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale e che valorizzano le potenzialita' in Provincia

Art. 3 - Interventi straordinari

1 .

Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 2, anche in paesi non in via di sviluppo, la Giunta Provinciale, previa consultazione con La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero degli affari esteri, e' autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite.

2 .

Le somme occorrenti sono prelevate, fino all'importo massimo di lire 500 milioni per ciascun evento, dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio corrente, con le modalita' indicate all'articolo 20 della Legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, modificata ed integrata con le leggi Provinciali 10 aprile 1981, n. 9, 4 novembre 1982, n. 32, e 25 febbraio 1986, n. 6.

3 .

Le modalita' di erogazione delle spese di cui al comma 1 sono stabilite con le deliberazioni di impegno delle spese stesse.

4 .

Per. I fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale utilizza anche gli eventuali fondi messi a disposizione, mediante versamento su appositi conti aperti presso il proprio tesoriere, da soggetti pubblici e privati. Alla gestione dei predetti fondi si applicano le norirne di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 4 - Assistenza tecnica

1 .

La Provincia puo' mettere a disposizione, anche gratuitamente, supporti logistici e assistenza tecnica a organismi pubblici e privati che realizzano attivita' di cooperazione allo sviluppo operanti nel territorio Provinciale, sulla base di apposite convenzioni.

2 .

La Provincia di propria iniziativa o su richiesta di organismi pubblici o privati che concorrono all'attivita' di cooperazione allo sviluppo, puo' avanzare proposte alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, curando l'elaborazione di progetti diretti all'assicurazione dell'autosufficienza alimentare e alla creazione e al potenziamento di attivita' produttive, anche in forma consorziata, nei paesi in via di sviluppo, valorizzando le esperienze produttive e imprenditoriali locali e la partecipazione delle popolazioni interessate.

Art. 5 - Promozione del volontariato

1 .

Per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 2, la Provincia puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'opera di persone o associazioni ed organismi di volontariato operanti nel territorio provinciale nel campo della cooperazione allo sviluppo, anche ai fini dell'utilizzo di specifiche esperienze e per la realizzazione di corsi di formazione professionale per quanti intendono recarsi a operare in paesi in via di sviluppo.

2 .

Le convenzioni di cui alla presente legge specificano il numero del personale volontario addetto all'attivita' convenzionata, i requisiti professionali, la durata e le modalita' dell'utilizzo, nonche' i criteri per la determinazione del rimborso delle spese vive ritenute ammissibili, sostenute dal personale volontario per l'esercizio dell'attivita' convenzionata.

Art. 6 - Formazione professionale ed esperienze lavorative

1 .

La Provincia nel quadro dei programmi di iniziative di formazione e addestramento professionale, riserva, d'intesa con la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, posti a favore di soggetti provenienti dai paesi in via di sviluppo, assicurando in forma gratuita la frequenza ai corsi nonche' il vitto e l'alloggio per la durata necessaria.

2 .

La Provincia puo' inoltre promuovere con borse di studio la frequenza di' scuole di ogni tipo.

3 .

La Provincia promuove altresi' forme di interscambio di esperienze lavorative con paesi in via di sviluppo al fine di consentire l'acquisizione di specifiche competenze tecniche ed operative.

Art. 7 - Comitato tecnico

1 .

Per le attivita' di cui alla presente legge la Giunta provinciale si avvale della consulenza del comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo, composto da:

  • Il Presidente della Giunta Provinciale, che lo presiede;
  • Il direttore delLa presidenza della Giunta Provinciale, con funzioni di vicepresidente;
  • Due rappresentanti di associazioni senza fini di lucro e con struttura sociale a base democratica operanti nel campo della cooperazione con paesi in via di sviluppo e dei diritti umani;
  • Un rappresentante della diocesi;
  • Un rappresentante della caritas;
  • due esperti in materia di cooperazione allo sviluppo;
  • Un rappresentante delle associazioni degli operatori economici locali;
  • Un rappresentante indicato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2 .

Le funzioni amministrative di supporto al comitato di cui al comma 1 sono disimpegnate dall'ufficio affari del gabinetto delLa presidenza della Giunta Provinciale.

3 .

Il comitato e' costituito dalla Giunta Provinciale. Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio provinciale e le sue funzioni sono prorogate fino al suo rinnovo.

4 .

Se entro trenta giorni dalla richiesta non perviene la designazione dei membri di cui al comma 1, lettere e), d), e), g) e h), il comitato viene costituito prescindendo dai membri dei quali manca la designazione, purche' sia raggiunta la maggioranza dei componenti. La Giunta provinciale provvede all'integrazione del comitato a seguito di eventuali designazioni fatte oltre il termine prescritto.

5 .

Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parita', la mozione si intende respinta.

6 .

Alle riunioni del comitato possono partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, dipendenti Provinciali addetti ai settori di attivita' interessati, nonche' esperti esTerni.

7 .

Ai componenti il comitato, al segretario ed agli esperti di cui al comma 6 sono attribuiti, quando competono, i gettoni di presenza e le competenze di cui alla Legge provinciale 30 maggio 1978, ri. 25, modificata con le leggi Provinciali 16 febbraio 1981, n. 2, 1 giugno 1982, n. 21 e 11 marzo 1986, n. 9.

8 .

La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la possibilita' di accesso per appartenenti al gruppo linguistico ladino.

Art. 8 - Personale

1 .

La Provincia puo' assumere nei confronti del proprio personale, nonche' di quello degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata tutti i provvedimenti previsti dalla vigente normativa statale in materia di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.

Art. 9 - Competenze

1 .

Nell'allegato a della Legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, modificata ed integrata con le leggi Provinciali 23 giugno 1981, n. 12; 14 giugno 1983, n. 16; 12 dicembre 1983, n. 50; 15 gennaio 1985, n. 5; il marzo 1986, n. 9; 29 giugno 1987, n. 12; 25 gennaio 1988, n. 5; 23 agosto 1988, n. 38; 28 novembre 1988, n. 52; 7 dicembre 1988, n. 54, e 14 dicembre 1988, n. 57; al n. 13), ufficio affari del gabinetto, e' aggiunto il seguente comma: "attuazione dei compiti previsti dalla Legge provinciale in materia di cooperazione allo sviluppo".

Art. 10 - Disposizioni finanziarie

1 .

Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6 e' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, da iscrivere su un apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione per ranno 1991.

2 .

Alla copertura dell'onere indicato al comma 1 si provvede mediante riduzione, per pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per ranno 1991 (partita n. 7 dell'allegato n. 3 al bilancio).

3 .

Gli stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti dalla Legge Finanziaria annuale.

4 .

Gli stanziamenti annuali per le finalita' indicate al comma 1 sono utilizzati secondo un programma coordinato di interventi, da approvarsi dalla Giunta Provinciale, sentito il parere del comitato tecnico di cui all'articolo 7. Gli impegni di spesa per l'attuazione del programma sono assunti dal Presidente della Giunta provinciale con proprio decreto.

5 .

1 fondi corrisposti alla Provincia dallo stato in attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e da organizzazioni internazionali, sono introitati nel bilancio provinciale e utilizzati nei termini e con le modalita' per cui vengono devoluti.

6 .

Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 7, valutati in lire un milione all'anno, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento sul capitolo 12125 del bilancio dell'anno 1991, che presenta sufficiente disponibilita' e dei corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia

Art. 11 - Variazioni al bilancio 1991

1 .

Nello stato di previsione della spesa per ranno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

Allegato al file ale001448arlex.txt

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Della Provincia .

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