Deliberazione CIPE 31 Gennaio 1992
Proroga per l'anno 1992 dell'operativita' delle delibere adottate dal cipe, in base all'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, negli anni 1990 e 1991, concernenti definizione e coordinamento degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 49 28/02/1992 |
tipologia: Stato - Deliberazione Cipe
Delibera:
1. Le amministrazioni statali e regionali, le province autonome, nonche' il fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono autorizzati ad utilizzare, nel corso del 1992, le risorse finanziarie indicate dalle sottoelencate delibere CIPE nei limiti stabiliti nelle stesse per ciascuna amministrazione: delibera 15 marzo 1990 (allegato a): regolamenti agricoli; delibera 30 maggio 1991 (allegato 1): regolamento n. 2052/88 obiettivo 1; delibera 30 luglio 1991 (come modificata nei termini di cui al punto 4 della presente delibera): regolamenti agricoli; delibera 2 agosto 1991 (allegato d): regolamenti agricoli; delibera 20 dicembre 1991 (allegato): regolamento n. 2052/88 obiettivo 2.
2. Il fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire, nell'anno 1992, le erogazioni non effettuate negli anni 1990 e 1991 a favore delle Regioni e province autonome nonche' degli altri operatori pubblici e privati di cui alle delibere riportate al punto 1.
3. Il fondo di rotazione e', altresi', autorizzato a proseguire, nell'anno 1992, i pagamenti relativi agli interventi di cui alle delibere del 4 dicembre 1990 e del 26 novembre 1991, richiamate in premessa e riferiti alla Regione Calabria.
4. La tabella della delibera 30 luglio 1991, relativa alla definizione, per l'esercizio 1991, degli interventi da effettuarsi in agricoltura con il concorso comunitario, e' sostituita dall'allegata tabella a che forma Parte Integrante della presente delibera.
Tabella a
Legge n. 183/1987: fondo di rotazione fabbisogni regionali e nazionali di cassa per l'attuazione dei regolamenti CEE nel 1991 (milioni di lire)
(omissis)





