Decreto Ministeriale 21 dicembre 2000

Fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, validi per il bando del 2001 del settore industria

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 3
04/01/2001
Documenti ARLEX correlati

thesaurus: Lavoro - Lavoro:Mercato del lavoro

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Decreta:

Art. unico

1 .

Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2001 del "settore industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) e' fissato, per tutte le domande delle Regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonche per quelle riferite ai soli "grandi progetti" delle Regioni Abruzzo e Molise, al giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto, e, per tutte le domande delle restanti Regioni e province autonome del centro-nord, IV i comprese quelle relative ai programmi diversi dai "grandi progetti" delle Regioni Abruzzo e Molise, al giorno successivo alla chiusura dei termini di presentazione delle domande relative al centro-nord per il bando del "settore industria" del 2000.

2 .

Il termine finale per il detto bando del "settore industria" del 2001 e' fissato, per tutte le domande e per tutte le Regioni e province autonome di cui al comma 1, al 30 giugno 2001.

3 .

Per quanto concerne le domande relative alle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, le classi e le categorie indicate alla lettera f) dell'allegato n. 4 (colonna a) della richiamata circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 sono ammissibili alle sole risorse nazionali limitatamente alle tipologie di investimento indicate nello stesso allegato n. 4 (colonna b), fatte salve ulteriori diverse limitazioni o esclusioni contenute nei programmi operativi regionali (por) e relativi complementi di programmazione, per le Regioni dell'obiettivo 1, o nei piani di sviluppo rurale (psr), per tutte le altre Regioni.

4 .

Alle domande di cui al comma 1 si applicano le proposte regionali da formulare entro il termine che verra' fissato con separato decreto immediatamente dopo che sara' nota la quota che il CIPE avra' destinato alla legge n. 488/1992 delle risorse per le aree depresse stanziate dalla Legge Finanziaria del 2001, proposte che saranno approvate con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con congruo anticipo rispetto al termine finale di cui al comma 2.

5 .

Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa il cui fac-simile e' riportato nell'allegato n. 10 della circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 (supplemento ordinario n. 122 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 28 luglio 2000); per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan relative alle suddette domande deve essere utilizzato il software predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e reso disponibile sul sito internet di quest'ultimo all'indirizzo . Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

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