Legge provinciale 3 Ottobre 1991, n. 27

Modifiche all'ordinamento dei personale

Ente 4
Fonte B.U.R.
n. 45
15/10/1991
provincia Bolzano

tipologia: Enti locali - Legge

Art. 1

1. L'articolo 119 della Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sostituito dall'articolo 45 della Legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, integrato dall'articolo 6 della Legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33, e modificato dall'articolo 11 della Legge provinciale 20 luglio 1988, n. 23, e' cosi' sostituito: "art. 119 collocamento a riposo 1. Il personale e' collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei seguenti limiti di servizio o di eta':

  • Al compimento di quarant'anni di servizio utile a pensione, qualunque sia l'eta';
  • Al compimento di sessantacinque anni di eta'.

2. Il personale femminile, i cantonieri e gli agenti tecnici con non meno di quindici anni di servizio utili ai fini del diritto a pensione a carico degli istituti di previdenza, possono, con il consenso del personale medesimo, essere collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'. 3. Per esigenze di servizio la Giunta Provinciale, sentito il consiglio per l'organizzazione ed il personale, puo' mantenere in servizio il personale di cui ai commi 1 e 2, con il consenso del medesimo, fino al compimento del settantesimo anno di eta'. 4. E personale che ai sensi della normativa relativa deve eventualmente cessare dal servizio in data successiva al raggiungimento dei prescritti limiti di eta' o di servizio, ovvero cessa dal servizio prima della scadenza della proroga in servizio di cui ai commi 2 e 3, e' collocato a riposo d'ufficio con decorrenza dalla relativa data. 5. Ai fini del collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio di cui ai commi 1 e 2, e' utilmente computato anche il servizio il cui riscatto o ricongiunzione, richiesti in attivita' di servizio, sono stati accettati in data successiva alla cessazione dal servizio."

Art. 2 - Passaggio di livello: interpretazione autentica

1 .

Le disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 5, si applicano anche in caso di interruzioni del servizio.

Art. 3 - Passaggio al livello superiore

1 .

L'articolo 2 della Legge provinciale 17 novembre 1988, n. 49, e' cosi' sostituito: "i. Nei casi di passaggio al livello superiore previsti dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della Legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 5, dagli articoli 1 e 3 della Legge provinciale 9 agosto 1988, n. 27, nonche' nei casi di passaggio al livello superiore a seguito di concorso, avvenuto a partire dalla data di entrata in vigore della Legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, l'inquadramento avviene sommando allo stipendio in godimento la differenza fra gli stipendi iniziali dei due livelli di riferimento."

2 .

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore della Legge provinciale 17 novembre 1988, n. 49, e con efficacia non anteriore al lo gennaio 1986.

Art. 4 - Destituzione dal servizio e sospensione cautelare

1 .

Fino all'emanazione di un'organica normativa provinciale in materia di sanzioni disciplinari, al personale provinciale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 e di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

Art. 5 - Inquadramento nell'ottava qualifica funzionale

1 .

Le disposizioni dell'articolo 16 della Legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 5, si applicano anche al personale che sia in possesso del titolo di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 54 della Legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, modificato dall'articolo 4 della Legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 5, con decorrenza dall'effettiva assegnazione delle funzioni relative al titolo di cui sopra.

Art. 6 - Mobilita' del personale tra il consiglio provinciale l'amministrazione provinciale: riconoscimento del servizio

1 .

Il personale di ruolo del Consiglio provinciale puo', con il suo consenso, essere trasferito nei ruoli dell'amministrazione provinciale ed e' inquadrato, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento del personale dell'amministrazione medesima, nel profilo professionale corrispondente al profilo gia' attribuito presso il Consiglio Provinciale. In sede di trasferimento e' riconosciuto, a tutti gli effetti, il servizio prestato presso il consiglio medesimo.

2 .

Al personale trasferito e' comunque assicurato, in sede di inquadramento, un trattamento economico, tra quelli conseguibili per classi e scatti, di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Nella prima ipotesi la frazione di, biennio maturata alla data del trasferimento e' utile ai fini dell'attribuzione della successiva classe stipendiale o aumento periodico.

Art. 7 - Direttori di scuola materna

1 .

Il comma 4 dell'articolo 32 della Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e' cosi' sostituito: "4. La copertura dei posti vacanti di direttore avviene in base a concorsi per titoli ed esami ai quali sono ammessi:

  • Insegnanti di scuola materna e docenti di scuola di istruzione primaria o secondaria in possesso di laurea oppure del diploma di vigilanza e con un'anzianita' di servizio di ruolo di almeno cinque anni;
  • Insegnanti di scuola materna con un'anzianita' di servizio di ruolo di almeno dieci anni."

Art. 8

1 .

L'articolo 15 della Legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e' cosi' sostituito: "art. 15 segretari particolari 1. Alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta provinciale possono essere posti fino a tre segretari particolari ed alle dirette dipendenze di ogni Assessore provinciale effettivo o supplente un segretario particolare. Essi coadiuvano il presidente e gli assessori nella loro opera personale, sempre in quanto connessa con la loro carica. 2. I segretari particolari non possono impartire istruzioni agli uffici ne' trattare affari di competenza degli uffici. 3. I segretari particolari possono essere scelti fra il personale della Provincia ed anche tra estranei all'amministrazione Provinciale, in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi Provinciali, ad eccezione del limite superiore di eta'. 4. L'assunzione dei segretari particolari ha luogo a tempo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del presidente o degli assessori cui sono stati assegnati. 5. Ai segretari particolari scelti tra estranei all'amministrazione provinciale spettano il trattamento e la progressione economica previsti per la qualifica funzionale provinciale corrispondente ai requisiti posseduti. 6. Ai segretari particolari spetta, in aggiunta al trattamento economico di livello, l'indennita' di funzione, con il relativo regime, attribuita ai direttori d'ufficio per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 7. I segretari particolari possono essere autorizzati a prestare fino a quaranta ore straordinarie mensili. 8. I segretari particolari con almeno un anno di anzianita' di servizio possono essere ammessi, entro il cinquantesimo anno di eta', ai concorsi per l'ammissione all'impiego provinciale per la carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, salvi i casi di elevazione o di esonero dei limiti di eta' previsti dalle leggi vigenti. In caso di nomina ad un posto di ruolo il servizio precedentemente prestato nella stessa qualifica funzionale o superiore quale segretario particolare e' riconosciuto agli effetti della progressione nella qualifica funzionale di inquadramento. In caso di servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore il relativo servizio e' riconosciuto per meta'."

Art. 9 - Aspettativa per personale con prole

1 .

La rubrica nonche' il primo comma dell'articolo 90 della Legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dall'articolo 19 della Legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, sono cosi' sostituiti: "aspettativa per personale con prole 1. Il personale con prole convivente, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatoria e facoltativa di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modifiche, e', a domanda, collocato in aspettativa senza assegni per una durata massima di due anni, da usufruire in non piu' di due soluzioni entro il quinto anno di eta' del minore."

Art. 10 - Istituto pedagogico di lingua tedesca

1 .

La tabella b, allegata alla Legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 della presente legge.

Art. 11 - Indennita' di funzione ai direttori degli istituti pedagogici

1 .

Il comma 4 dell'articolo 9 della Legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, e' cosi sostituito: "4. Ai direttori spetta, in aggiunta al trattamento economico attribuito, l'indennita' di funzione, con il relativo regime, prevista dall'ordinamento del personale della Provincia per i direttori d'ufficio. In caso di conferimento dell'incarico di direttore ad un docente universitario non collocabile in posizione di comando ai sensi dei comma 1, all'incaricato spetta l'indennita' di funzione, con il relativo regime, prevista dall'ordinamento del personale della Provincia per i direttori di ripartizione."

2 .

Il comma 4/bis dell'articolo 9 della Legge provinciale n. 13 del 1987, inserito dall'articolo 3 della Legge provinciale 2 agosto 1989, n. 3, e' abrogato.

Art. 12

1 .

L'articolo 55 della Legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, modificato dall'articolo 10 della Legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12, e' cosi' sostituito: "art. 55 accesso alle qualifiche 1. L'accesso alle singole qualifiche funzionali ha luogo mediante concorso pubblico o corso-concorso pubblico, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie. 2. Con regolamento di esecuzione si provvede a disciplinare il numero e tipo delle prove e le modalita' di svolgimento degli esami e a determinare i criteri generali per la valutazione dei titoli. 3. Il reclutamento nei profili professionali della prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale puo' consistere in prove selettive mediante test attitudinale e/o prova pratica e/o orale, seguendo apposita graduatoria permanente aggiornata al primo di ogni mese, formata sulla base di una valutazione di soli titoli che possono tenere conto anche della situazione familiare e dello stato di disoccupazione del candidato. Le domande per l'inserimento nella citata graduatoria devono essere confermate, a pena di decadenza, ogni biennio. 4. Nella determinazione del numero dei posti da mettere a concorso puo' tenersi conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che si renderanno vacanti entro ranno successivo alla data del bando medesimo. 5. Le nomine ai posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze o anche con un anticipo di un mese qualora VI sia l'esigenza di garantire la regolare continuita' del servizio."

Art. 13

1 .

L'articolo 4 della Legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54, e' cosi' sostituito: "art. 4 commissioni esaminatrici nei concorsi 1. Il giudizio nei concorsi per l'impiego provinciale e' dato da apposita commissione esaminatrice nominata di volta in volta con deliberazione della Giunta Provinciale. La commissione esaminatrice per il reclutamento di personale per i profili professionali' della prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale puo' rimanere in carica fino a tre anni. 2. Le relative commissioni sono composte da tre membri ritenuti particolarmente esperti nelle discipline oggetto dell'esame e competenti nelle attribuzioni connesse con i posti messi a concorso, di cui uno funge da presidente. Uno degli esperti e' designato dai rappresentanti del personale in seno al consiglio per l'organizzazione ed il personale. In mancanza della relativa designazione, che dovra' pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, si provvede alla nomina del rappresentante del personale scegliendolo tra le designazioni fatte pervenire dalle singole organizzazioni sindacali entro lo stesso termine e in caso di mancata designazione tra il personale dipendente. 3. I membri della commissione possono essere scelti, in tutto o in parte, fra gli impiegati dell'amministrazione provinciale o dello stato o odi altri enti pubblici. 1 membri devono appartenere ad una qualifica funzionale superiore o almeno pari a quella dei posti messi a concorso ed avere in ogni caso maturato un'anzianita' nella qualifica funzionale di appartenenza non inferiore ad anni quattro. 4. I membri delle commissioni esaminatrici devono conoscere le lingue Italiana e tedesca in modo da garantire un soddisfacente svolgimento degli esami. 5. La composizione delle commissioni esaminatrici deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione nella Provincia di Bolzano, tenuto comunque conto del rappresentante del personale designato e fatta salva la possibilita' che uno dei membri possa appartenere al gruppo linguistico ladino. In caso di concorsi riservati esclusivamente a personale del gruppo linguistico ladino, uno dei membri della commissione esaminatrice deve appartenere al gruppo linguistico ladino. 6. La commissione e' validamente costituita con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti dei componenti. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della commissione puo' essere prevista per ogni componente la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso provvedimento di nomina della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 7. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono svolte da un impiegato della sesta qualifica funzionale o qualifica funzionale superiore. 8. Per lo svolgimento di singole prove d'esame la commissione esaminatrice puo' avvalersi, in caso di necessita', di persone particolarmente esperte nelle relative discipline."

Art. 14 - Riconoscimento servizi

1 .

In sede di nomina in ruolo nella qualifica funzionale di inquadramento sono riconosciuti, ai fini della progressione giuridica ed economica, i seguenti servizi nella ex carriera o qualifica funzionale corrispondente o analoga o superiore:

  • Il servizio comunque prestato senza demerito presso l'amministrazione provinciale e presso gli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata;
  • Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato senza demerito presso lo stato o altre pubbliche amministrazioni, nella misura massima di tre anni.

2 .

I servizi prestati presso l'amministrazione provinciale sono riconosciuti d'ufficio. Gli altri servizi di cui al comma 1 sono riconosciuti su domanda del dipendente. In caso di presentazione della domanda in data successiva alla nomina in ruolo, il riconoscimento ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima.

3 .

I servizi prestati ad orario ridotto sono riconosciuti in proporzione.

4 .

Il personale di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' chiedere il riconoscimento del servizio provinciale non di ruolo in quanto non riconosciuto. Il relativo riconoscimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

Art. 15 - Gestore dell'istituto provinciale all'infanzia

1 .

Fino a quando non sara' diversamente disposto con Legge Provinciale, l'istituto provinciale assistenza all'infanzia e' gestito, per la parte amministrativa ed organizzativa, dal dipendente cui sono state attribuite, con deliberazione della Giunta Provinciale, le funzioni di coordinamento nella gestione dell'istituto medesimo.

2 .

Al gestore dell'istituto spetta, oltre al trattamento economico di livello, e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, un'indennita' mensile corrispondente all'indennita' massima prevista per i conduttori di strutture dei centri sociali.

Art. 16 - Gestione dei centri sociali

1 .

Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e' inserito il seguente comma 2/bis: "2/bis. La carica di presidente e' incompatibile con la funzione di responsabile del centro. Al presidente del comitato di gestione spetta un compenso, di ammontare non superiore all'indennita' spettante ai presidenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda categoria ai sensi della normativa regionale, da stabilirsi con deliberazione della Giunta Provinciale."

Art. 17

1 .

L'articolo 19 della Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, modificato dall'articolo 12 della Legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, e dall'articolo 15 della Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56, e' cosi' sostituito: "art. 19 corsi di specializzazione 1. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalita' dei soggetti portatori di handicaps, l'amministrazione provinciale istituisce corsi teorico-pratica'- per la formazione del personale insegnante nelle scuole materne, elementari, secondarie e nei centri di formazione professionale della Provincia nonche' per la formazione degli istitutori, educatori ed assistenti. 2. I corsi di specializzazione per il personale direttivo e docente addetti all'istruzione elementare e secondaria sono organizzati dalla Giunta provinciale d'intesa con gli organi scolastici statali competenti. A tali corsi sono ammesse anche le insegnanti di scuola materna. Quali docenti nell'ambito di detti corsi di specializzazione possono venire incaricati anche esperti esteri provenienti dall'area linguistica tedesca. Detti esperti possono essere chiamati a far parte delle relative commissioni esaminatra'-ci. 3. I corsi di formazione per il personale assistente, educatore, istitutore, nonche' insegnante di formazione professionale sono organizzati secondo le vigenti leggi della formazione professionale. 4. La Giunta provinciale fissa le modalita' di organizzazione dei corsi di cui al comma 3 ed i criteri di svolgimento degli esami finali, sentita la consulta di cui agli articoli 5 e 6 ovvero la competente sottocommissione di cui all'articolo 6/bis. 5. Coloro che hanno regolarmente frequentato, anche al di fuori della Provincia o all'estero, corsi completi di formazione o specializzazione nel settore dell'assistenza, dell'educazione o dell'istruzione dei soggetti portatori di handicaps, della durata non inferiore al monte ore previsto per i corsi di cui ai commi 2 e 3, possono essere ammessi all'esame finale per il conseguimento del corrispondente diploma. I percorsi formativi dei corsi frequentati ritenuti idonei all'ammissione all'esame finale, nonche' il programma d'esame sono stabiliti dalla Giunta Provinciale, sentita la consulta di cui agli articoli 5 e 6 ovvero la competente sottocommissione di cui all'articolo 6/bis. 6. La Giunta provinciale fissa le modalita' di ammissione a corsi di formazione nel settore assistenziale e socio-educativo per un monte ore inferiore a quello previsto per ciascun corso limitatamente a quanti hanno conseguito, in ambito Provinciale, altro titolo di formazione nel suddetto settore."

2 .

L'articolo 45 della Legge provinciale n. 20 del 1983 e' abrogato.

Art. 18 - Riconoscimento del servizio prestato dagli assistenti per soggetti portatori di handicaps

1 .

Dopo il comma 5 dell'articolo 42 della Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56, e' aggiunto il seguente comma 6: "6. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 4 in sede di inquadramento nella quinta qualifica funzionale e' considerato utile anche il servizio prestato nella quarta qualifica funzionale in qualita' di assistente per soggetti portatori di handicaps prima dell'entrata in vigore della presente legge."

Art. 19 - Aumento della dotazione organica del ruolo speciale del personale educativo ed assistente per soggetti portatori di handicaps

1 .

I posti del ruolo speciale del personale educativo ed assistente per soggetti portatori di handicaps di cui all'allegato 3.e) alla Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, sono aumentati complessivamente di 25 unita' con la suddivisione risultante dall'allegato 2 alla presente legge. 2. L'allegato 3.e) alla citata Legge provinciale n. 11 dei 1991 e' sostituito dall'allegato 2 alla presente legge.

Art. 20 - Aumento della dotazione organica

1 .

Per l'adempimento delle funzioni previste dalla Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, contenente norme per la regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata, il ruolo generale del personale provinciale di cui all'allegato 1 alla Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, e' aumentato di due posti nella sesta qualifica funzionale.

2 .

Per l'adempimento delle funzioni previste dalla Legge provinciale 30 aprile 1991, ri. 13, sul riordinamento dei servizi sociali in Provincia di Bolzano, il ruolo generale del personale provinciale di cui all'allegato 1 alla citata Legge provinciale n. 11 del 1991, e' aumentato di un posto nella settima, di due posti nella sesta e di due posti nella quarta qualifica funzionale.

Art. 21

1 .

L'articolo 11/bis della Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, inserito dall'articolo 8 della Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56, e' cosi' sostituito: "art. 11/bis assunzione di invalidi presso enti pubblici 1. Le assunzioni dirette di personale da effettuarsi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, presso l'amministrazione provinciale e presso gli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Provincia avvengono in base ad una graduatoria tra gli aventi diritto formata nel rispetto della graduatoria provinciale approvata dalla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui agli articoli 16 e 17 della stessa legge. 2. Salva la riserva dei posti di organico in favore delle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, la relativa percentuale di riserva e' rapportata, di regola, al numero del personale in servizio. 3. La Giunta provinciale provvede al rimborso degli oneri derivanti dalla trasformazione dei centralini telefonici di cui all'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente il collocamento ed il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti."

Art. 22 - Aspettiva per mandato politico locale

1 .

Il personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici, il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della Provincia Anche delegata, eletto alla carica di consigliere regionale, e' collocato d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del relativo mandato.

2 .

Il personale investito di funzioni pubbliche elettive diverse da quelle indicate nel comma 1 con diritto a permessi retribuiti e', a sua richiesta, collocato in aspettativa non retribuita.

3 .

L'ente da cui dipende il personale provvede al versamento dei contributi relativi al trattamento di quiescenza e previdenza, inclusa la quota a carico del personale collocato in aspettativa.

4 .

In caso di elezione alla carica di consigliere regionale, l'ente da cui dipende il personale provvede al versamento dei contributi relativi al solo trattamento di quiescenza, con l'obbligo di rivalsa nei confronti del personale per la quota contributiva a carico del personale medesimo.

5 .

Il periodo di aspettativa di cui al comma 1 non e' utile ai fini della progressione giuridica ed economica nella carriera. Il personale che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo trascorso in aspettativa.

6 .

Il periodo di aspettativa di cui al comma 2 e' considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Art. 23 - Permessi per mandato politico locale

1 .

Il personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici, il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della Provincia anche delegata, eletto nei consigli comunali ha diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli.

2 .

Il personale eletto nelle assemblee e nei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali o delle comunita' comprensoriali o dei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, Provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonche' nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, nonche' il personale chiamato a far parte dei collegi dei revisori delle unita' sanitarie locali, ha diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti cui fanno parte.

3 .

Il personale eletto nelle giunte municipali, nonche' alle cariche di presidente e vice-presidente dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali, di presidente e di vice-presidente delle giunte esecutive delle comunita' comprensoriali, di presidente di aziende municipalizzate o Provinciali con piu' di cinquanta dipendenti', ha diritto, oltre ai permessi di cui ad comma 2, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per gli assessori del Comune capoluogo di Provincia

4 .

Le assenze di cui ai commi 1, 2 e 3, non comportano alcuna riduzione della retribuzione.

5 .

Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6 .

Il personale investito di funzioni pubbliche elettive diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3 presso gli enti IV i indicati ha diritto a permessi non retribuiti per svolgere le relative funzioni.

7 .

L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato, per i quali il personale chiede ed ottiene permessi retribuiti e non retribuiti, devono essere immediatamente documentati mediante attestazione dell'ente. Nessun obbligo di attestazione sussiste per le assenze di cui al comma 3 di questo articolo.

8 .

I permessi di cui al presente articolo sono concessi da parte dei competenti superiori, nel rispetto delle eventuali direttive emanate dalla Giunta Provinciale.

Art. 24 - Inserimento dell'ufficio programmazione economica nella ripartizione i

1 .

Nell'allegato a della Legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, l'ufficio "71 ufficio programmazione economica" e' collocato nella "ripartizione i presidenza della Giunta Provinciale."

Art. 25 - Norme transitorie sul collocamento a riposo

1 .

Le disposizioni di cui all'articolo 119 della Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applicano al personale di cui alla lettera e) dell'articolo 119 della Legge provinciale n. 6 del 1959, come sostituito dall'articolo 45 della Legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, con decorrenza dall'entrata in vigore del Decreto Legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1983, n. 79.

2 .

Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 119 della Legge provinciale n. 6 del 1959, come sostituito dalla presente legge, si applicano anche al personale in proroga di cui all'articolo 34 della Legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, sostituito dall'articolo il della Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42.

Art. 26 - Norme transitorie sulla nomina dei dirigenti e sull'indennita' di dirigenza

1 .

Fino all'entrata in vigore della Legge provinciale sul riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia gli incarichi di dirigenza delle strutture organizzative vacanti sono conferiti in via provvisoria con la procedura di cui all'articolo 108 della Legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dall'articolo 9 della Legge provinciale 14 giugno 1983, n. 16.

2 .

Fino a quando non sara' diversamente disposto con la Legge provinciale sul riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia l'ammontare dell'indennita' di' dirigenza spettante all'1 gennaio 1991 ai sensi dell'articolo 3 della Legge provinciale 28 novembre 1988, n. 52, rimane immutato con decorrenza dalla data medesima.

Art. 27 - Abrogazione di norme

1 .

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e' abrogata la Legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26, modificata dall'articolo 83 della Legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e dall'articolo 1 della Legge provinciale 12 agosto 1982, n. 27.

2 .

Sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni:

  • L'articolo 8 della Legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, come sostituito dall'articolo 23, comma 2, della Legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, ed integrato dall'articolo 3 della Legge provinciale 15 gennaio 1985, n. 5;
  • L'ottavo comma dell'articolo 26 della Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nel testo di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15;
  • L'articolo 4 della Legge provinciale 11 marzo 1986, n. 9;
  • L'articolo 8 della Legge provinciale 24 novembre 1973, n. 76.5 integrato dall'articolo 56 della Legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, e modificato dall'articolo 41 della Legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12.

Art. 28 - Disposizioni finanziarie

1 .

Alla copertura dei maggiori oneri per il personale derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 750 milioni per ranno 1991 e in lire 1.130 milioni all'anno a partire dal 1992 si provvede:

  • Quanto a lire 750 milioni a carico dell'esercizio 1991, mediante utilizzo di una quota di lire 500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 12100, che presenta sufficiente disponibilita', e per lire 250 milioni mediante riduzione del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);
  • Quanto a lire 1.130 milioni a carico di ciascuno degli esercizi 1992 e 1993, con corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1 del bilancio pluriennale 1991-1993.

Art. 29 - Variazioni al bilancio 1991

1 .

Nello stato di previsione della spesa per ranno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

Allegato al file ale001492arlex.txt

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia

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