Deliberazione CIPE 11 Novembre 1998, n. 118
Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, dei programmi aggiuntivi cofinanziati dal fesr, da effettuarsi in relazione ai programmi operativi regionali "basilicata" e "molise", di cui al regolamento cee n. 2081/93.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 24 30/01/1999 |
tipologia: Stato - Deliberazione Cipe
Delibera:
Art. 1
Ai fini dell'attuazione delle azioni aggiuntive previste nell'ambito dei pop Basilicata e Molise richiamati in premessa, in corso di approvazione in sede comunitaria, e' autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico, per l'anno 1999, pari complessivamente a 99,324 miliardi di lire, come indicato nell'allegata tabella, che forma Parte Integrante della presente delibera. Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:
- 29,797 miliardi di lire, a valere sulle risorse del fondo di rotazione ex lege n. 183/1987;
- 39,730 miliardi di lire, a valere sulle risorse di cui alla legge n. 208/1998, che devono affluire al medesimo fondo di rotazione;
- 29,797 miliardi di lire, con disponibilita' delle Regioni.
Art. 2
Le quote a carico del predetto fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base di richieste inoltrate dalle Regioni interessate ed a seguito delle decisioni di approvazione dei programmi da parte della commissione europea. Le somme di cui alla legge n. 208/1998 vengono erogate nei limiti delle risorse effettivamente acquisite dal fondo medesimo.
Art. 3
Il fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il fondo di rotazione adegua le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera.
Art. 4
Le Regioni adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi ed effettuano i controlli di competenza. Il fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori, eventuali controlli, avvalendosi delle strutture del dipartimento della ragioneria generale dello stato.
Art. 5
I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - dipartimento della ragioneria generale dello stato, secondo le modalita' vigenti.





