Legge regionale 26 Ottobre 1979, n. 37
Utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate. delega di funzioni amministrative alle provincie
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 26/10/1979 |
| Regione | Emilia Romagna |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. omissis
Art. 6 - Assegnazione delle terre
La domanda di assegnazione va presentata alal Provincia nel cui territorio ricade in tutto o in Parte Il terreno. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta identificazione dei terreni, la loro estensione, la loro condizione colturale ed i dati riguardanti la persona del proprietario. Entro 15 giorni la Provincia provvede a notificare, a mezzo lettera raccomandata con Avviso di ricevimento, al proprietario ed agli aventi diritto, la domanda del richiedente. Per quanto riguarda le terre incolte o abbandonate il proprietario o gli aventi diritto, ove intendano coltivare direttamente tali terreni, devono fara pervenire alla Provincia a mezzo lettera raccomandata con Avviso di ricevimento, entro 45 giorni dalla notificazione, espressa richiesta in merito accompagnata da un piano di sviluppo. La Comunita' Montana o il comitato comprensoriale competente per territorio debbono dichiarare l'accettibilita' o meno del piano di sviluppo e stabilire i tempi di realizzazione per ciascuna opera prevista nel piano stesso. La comunita' o il comitato comprensoriale competente debbono accertare l'effettiva esecuzione, nei tempi stabiliti, delle opere e dei lavori previsti nel piano. Nel caso di mancata esecuzione, la Comunita' Montana o il comitato comprensoriale debbono darne tempestiva comunicazione alla Provincia la quale, a sua volta, provvede ad avvisare il proprietario interessato prima di procedere all'assegnazione a favore del richiedente. Per quanto riguarda le terre insufficientemente coltivate, entro 15 giorni dalla notifica della domanda di cui al secondo comma, il proprietario e gli aventi diritto possono inoltrare alla Provincia un esposto ove ritengano che non ricorrano le condizioni previste dall'art.2 della presente legge. La Provincia trasmette l'esposto alla commissione provinciale di cui all'art.3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, la quale deve pronunciarsi in merito entro quindici giorni. Decorso tale termine il proprietario e gli aventi diritto possono, entro 30 giorni, presentare il piano di sviluppo aziendale di cui all'ultimo comma dell'art.4 della legge 4 agosto 1978, n. 440. La Provincia in ogni caso, trasmette immediatemente le domande di assegnazione alla commissione provinciale di cui all'art.3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, la quale deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma del presente articolo. Spetta alla Provincia comunicare alla commissione che i termini di cui al terzo comma del presente articolo sono infruttuosamente trascorsi. Per i terreni ricadenti nelle zone di cui al precedente art.3 la domanda di assegnazione deve essere accompagnata dal piano di sviluppo aziendale o interaziendale. Per i lavoratori emigrati in Italia o all'estero nonche' per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini irpef non superi i sei milioni di lire, il termine di cui al precedente terzo comma e' raddoppiato. All'assegnazione delle terre provvede la Provincia in conformita al parere espresso dalla commissione di cui all'art.3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, entro 15 giorni dalla ricezione del parere stesso. Nell'assegnazione e' data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini di ampliamento aziendale, alle cooperative, alle societa' semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attivita' agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285. Le norme relative alle terre insufficientemente coltivate non si applicano per le terre appartenenti ai piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo non superi i sei milioni di lire. La definizione dei criteri per l'accertamento di detto reddito complessivo annuo e' affidata alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. omissis
Art. 11
Agevolazioni per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali. A favore degli assegnatari che abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale sono stabilite le seguenti provvidenze:
- Precedenza nell'accesso alle agevolazioni recate dalle leggi regionali in materia di agricoltura a foreste, nell'ambito delle priorita' stabilite dalle leggi medesime;
- Concessione di un contributo di avviamento per la messa a coltura di terre incolte o abbandonate, da determinarsi entro le seguenti misure massime:
Il contributo di cui alla lettera b) del comma precedente viene erogato per meta' all'atto della concessione e per la parte residua dopo la sistemazione e messa a coltura dei terreni. Detto contributo e' concesso anche ai proprietari di terreni e agli aventi diritto che abbiano presentato il piano di sviluppo aziendale ai sensi del precedente art.6. Alla concessione ed alla liquidazione del contributo provvedono gli ispettorati Provinciali dell'agricoltura competenti per territorio o gli uffici che assumeranno le funzioni. A tal fine, a favore dei responsabili di ogni ispettorato provinciale e' disposta una apertura di credito in conto corrente che i medesimi provvederanno a gestire in qualita' di funzionari delegati della Regione a norma degli articoli 66 e seguenti della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50. I benefici economici di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dall'art.18 della legge 1 giugno 1977, n. 285. Alla dotazione finanziaria necessaria per la concessione del contributo di avviamento di cui alla lettera b) del precedente primo comma, si provvede annualmente mediante appositi stanziamenti di bilancio.





