Testo Coordinato Decreto Legge 18 Agosto 1995
Testo del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341, recante: "misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 0 18/08/1995 |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Stato - Testo coordinato
Capo I
Interventi per lo sviluppo nelle aree depresse
Art. 01 - Finalita'
1 .
Fino alla definizione organica dell'intervento ordinario, di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, il presente Decreto dispone interventi immediati ed urgenti nei settori specificati nel presente capo e nei capi II e III,
Art. 1 - Agevolazioni in forma automatica
1 .
Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal Comitato InterMinisteriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'articolo 4, comma 6, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.
2 .
Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione Europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalita' e le procedure di attuazione, approvando altresi' un apposito modello di documento dal quale dovra' risultare in particolare l''nvestimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sara' utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarita' meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, IV i incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo con Decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.
3 .
Il documento di cui al comma 2 e' presentato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica e' pari al 60 per cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite dalla Unione Europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilita' di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensita' massima consentita dall'Unione Europea.
4 .
Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.
5 .
Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
6 .
Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e' tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni.
Art. 2 - Fondo di garanzia
1 .
Il fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85, ha lo scopo di migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, anche attraverso il raggiungimento di piu' elevati livelli di capitalizzazione. A qusto scopo, il fondo concede contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso banche al 30 settembre 1994 e presta garanzie sulle medesime operazioni, nonche' su prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni.
2 .
Il CIPE, su proposta del Ministero del Tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce criteri, modalita' e procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione Europea.
3 .
La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del fondo e' affidata a una banca, o a una societa' a prevalente partecipazione bancaria, individuata dal Ministro del tesoro. La selezione del soggetto cui affidare la gestione del fondo avverra' con gara indetta dal Ministro del tesoro nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo conto della sua operativita', o di quella delle banche partecipanti al suo capitale, nella concessione del credito alle piccole e medie imprese operanti nelle aree obiettivo 1 del territorio nazionale, nonche' dell'attitudine a operare nel settore della garanzia sui crediti.
Art. 3 - Utilizzazione disponibilita' su fondi rotativi a favore di piccole e medie imprese
1 .
Dalla data del 25 aprile 1995 i commi 1 e 2 dell'articolo 11 del Decreto Legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 1994, n. 598, sono sostituiti dai seguenti: "1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui alla Legge 28 novembre 1980, n. 782, nonche' i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della Legge 28 maggio 1973, n. 295. 2. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 3 della Legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla Legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a: a) operazioni di consolidamento a medio termine di passivita' a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire. B) investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, e per la tutela ambientale".
2 .
Il mediocredito centrale e' autorizzato a rifinanziare anche parzialmente, secondo modalita' da esso stabilite, le operazioni gia' presentate dalle banche ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 1994, n. 598, e per le quali non sia ancora intervenuta la delibera di rifinanziamento; per le medesime operazioni il mediocredito centrale potra' corrispondere il contributo in conto interessi di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni dalla Legge 27 ottobre 1994, n. 598, sull'intero importo finanziato dalle banche.
Art. 3 bis - Disposizioni in materia di promozione di nuove imprese giovanili
1 .
All'articolo 1 bis, comma 1, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "nei settori" sono inserite le seguenti: "della innovazione tecnologica, della tutela ambientale".
Art. 4 - Interventi per opere infrastrutturali
1 .
Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui, anche con la cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'articolo 45 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse stesse.
2 .
Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 23 dicembre 1994, n. 725.
3 .
Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con Decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con le amministrazioni interessate, con priorita' per interventi di completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione Europea, per investimenti cofinanziati dai privati e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con Decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
Art. 5 - Interventi cofinanziati dai fondi strutturali della unione europea
1 .
Per accelerare l'attuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione Europea, l'amministrazione pubblica competente ad emettere i provvedimenti di concessione dei finanziamenti indice una conferenza di servizi per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e intese tra diverse amministrazioni necessari per l'attuazione degli interventi stessi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. La medesima amministrazione pubblica riferisce al Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica sui provvedimenti assunti in conseguenza dell'esito della conferenza di servizi.
2 .
Qualora, per cause dipendenti da comportamenti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, non siano rispettati i tempi stabiliti della Unione Europea cosi' che l'investimento non possa piu' beneficiare della quota di finanziamento sui fondi strutturali dell'Unione Europea stessa, l'amministrazione pubblica competente provvede alla revoca del finanziamento nazionale dandone comunicazione al CIPE, che provvede a riassegnare le relative somme ad interventi di pronta realizzabilita' e cofinanziabili dalla Unione Europea nelle aree depresse. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri Decreti, ove necessario, le occorrenti variazioni di bilancio.
3 .
Le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, e finalizzate alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale possono essere destinate nella misura stabilita dal CIPE anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali previsti nel Quadro comunitario di Sostegno approvato con Decisione numero c(94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunita' Europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee del 26 settembre 1994, numero l250/21. Le somme, come determinate dal CIPE, affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183.
Art. 6
1 .
Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della Delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, e' istituita, presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, la "cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.
2 .
E' altresi' istituito un comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla cabina di regia nazionale. Il predetto comitato e' presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un Sottosegretario di Stato del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del comitato di cui fanno Parte I componenti del comitato tecnico di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nonche' rappresentanti delle amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Province, dei Comuni, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del comitato rappresentanti della Commissione Europea.
3 .
La cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonche' i rapporti di collaborazione con le Regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei Quadri Comunitari di Sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti gia' atribuiti all'osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono piu' amministrazioni, affinche' il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attivita' di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400; svolge attivita' di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto Legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresi' un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica.
4 .
La cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, e' revocabile ed e' rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilita' per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.
5 .
Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attivita' della cabina di regia nazionale con le attivita': delle cabine di regia regionali istituite dalle Regioni con riferimento in particolare alla possibilita' che, a richiesta, la cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del comitato tecnico di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; del comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992; delle amministrazioni statali e della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
6 .
Per i propri compiti la cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di societa' di servizi secondo la normativa vigente. La cabina di regia nazionale puo' anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con Decreto del Ministro del bilancio della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.
7 .
Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attivita' della cabina di regia nazionale in un massimo di trenta unita' di cui tre dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e ventisette unita' ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, e' stabilito con Decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale e' tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Puo' essere altresi' comandato il personale di cui all'articolo 456, comma 12, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Puo' essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto Legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di prima applicazione del presente articolo, alla cabina di regia nazionale e' assegnato a domanda il personale inservizio presso l'osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.
8 .
Ai componenti della cabina di regia nazionale spetta il trattamento gia' previsto per i componenti dell'osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 3, commi 1 e 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennita' IV i previste non sono cumulabili con altre indennita' eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennita' previste per i dipendenti del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, nonche' il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
9 .
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 e' soppresso l'osservatorio delle politiche regionali di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla cabina di regia nazionale e' restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.
10 .
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'osservatorio delle politiche regionali, nonche' con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7 - Relazione al parlamento
1 .
Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sulle linee della politica di coesione economica e sociale del paese, sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformita' delle decisioni adottate dall'Unione Europea, sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresi' al Parlamento sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, nei territori degli obiettivi 1, 2 e 5b e in quelli ammessi alla deroga dell'articolo 92, terzo comma, del trattato di Roma e sulle relative spese effettuate.
1-b.
Bis. Entro il 31 marzo 1996, il Governo compie una prima verifica degli effetti determinati dalle disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, anche al fine di rideterminare i criteri e i parametri di cui al comma 1, nonche' i criteri, le modalita' e le procedure di finanziamento del fondo di cui all'articolo 2.
Art. 8 - Patti territoriali
1 .
All'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera e) e' aggiunta, in fine, la seguente: "e bis) per "patto territoriale" l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione c (94) 1835 del 29 luglio 1994 della commissione della unione ruropea.".
2 .
All'articolo 1 del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104, e aggiunto, in fine, il seguente comma: "3 bis. Il CIPE definisce i contenuti generali dei patti territoriali e le modalita' organizzative ed attuative e approva i singoli patti territoriali".
Art. 9 - Disposizioni per gli interventi nel settore del commercio
1 .
Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo di lire 250 miliardi e' destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.
2 .
Il CIPE dfinisce la disciplina per la concessione delle agevolazioni al settore del commercio sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, e del criterio dell'utilizzo delle risorse in coordinamento con finanziamenti di competenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 10 - Interventi nel settore idrico
1 .
La quota di finanziamento nazionale per la realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione n. C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunita' Europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee del 26 settembre 1994, n. L 250/21, fa carico alle risorse derivanti dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488. La predetta quota e' determinata dal CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Le relative risorse affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, che provvede ai pagamenti sulla base di richieste trasmesse dal Ministero dei Lavori Pubblici.
2 .
Il Ministero dei Lavori Pubblici, per quanto attiene alle funzioni di istruttoria, supporto tecnico, organizzazione e monitoraggio per la realizzazione degli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico e del servizio integrato di acquedotti e fognature, da attuarsi in linea con i principi di cui alla Legge 5 gennaio 1994, n. 36, puo' avvalersi della societa' per azioni di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di una o piu' convenzioni utilizzando le risorse di cui al comma 1. Alla suddetta societa' per azioni possono essere affidati i seguenti compiti, da espletare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti, anche attraverso la partecipazione, nel limite del 75 per cento del proprio patrimonio netto e previa autorizzazione del Ministro dei Lavori Pubblici, a societa' aventi ad oggetto la gestione di risorse idriche, costituite in base alla normativa vigente.
- Accertamenti ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dello stato delle opere e degli impianti di acquedotto e fognature finanziati nell'ambito dell'intervento straordinario nel mezzogiorno, nonche' dello stato delle reti di distribuzione, delle reti e collettori fognari e degli impianti di depurazione;
- Piani finanziari e progettazione di opere necessarie ai completamenti, integrazioni ed attivazioni di schemi idrici e fognari di cui alla lettera a);
- Organizzazione ed affidamenti in appalto di interventi necessari per il completamento, integrazione e razionalizzazione delle opere di cui alla lettera a);
- Temporanea gestione in concessione da parte dell'amministrazione competente e secondo le modalita' di cui al comma 4 delle opere di cui alla lettera a), laddove non possano essere affidate direttamente a soggetti costituiti ai sensi dell'articolo 9 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3 .
Le attivita' di cui al comma 2, lettera a), sono svolte sulla base di un programma predisposto dalla societa' di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, ed approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentite le Regioni interessate. Con lo stesso Decreto sono approvate le indici predeterminanti, l'efficacia dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione.
4 .
Qualora non abbiano trovato attuazione le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, il Ministro dei lavori pubblici, attraverso una apposita conferenza di servizi con le Regioni e gli enti locali interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, individua, con proprio Decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, le opere e gli impianti per i quali viene reso operativo l'intervento della societa' di cui al comma 2 ai sensi di quanto previsto alle lettere b), c) e d) del medesimo comma. Tale intervento ha luogo sulla base di una apposita convenzione con la societa', approvata con Decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle relative esigenze si provvede anche utilizzando le risorse trasferite o da trasferire alla societa' a carico del fondo di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
5 .
Per la definizione delle controversie relative ai debiti dei Comuni, consorzi ed enti, per somministrazioni idriche o gestione di depuratori effettuate dai soppressi organismi gestori dell'intervento straordinario nel mezzogiorno ai sensi delle pregresse convenzioni, e' ammessa la riduzione del debito al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per interessi, subordinatamente al soddisfacimento del residuo debito. Per accedere al beneficio i soggetti interessati possono inoltrare apposita istanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, al Ministero dei Lavori Pubblici che provvede all'accertamento del nuovo ammontare di debito. Il mancato pagamento del debito, come sopra ridetermnato entro il termine perentorio del 30 giugno 1996, comporta la decadenza dal beneficio. Le somme derivanti dai pagamenti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con Decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11 - Consorzi per le aree di sviluppo industriale
1 .
Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 36 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, 11-bis e 11-ter, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, la procedura di espropriazione gia' prevista dall'articolo 53 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
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I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.
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All'articolo 36, comma 4, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "spetta alle Regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi". E' abrogato il comma 12 dell'articolo 2 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 237.
Art. 12 - Accelerazione delle agevolazioni alle attivita' produttive
1 .
Per le iniziative inserite nell'elenco di cui all'articolo 2. Del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104, il cui stato di avanzamento della spesa sia non inferiore al 75 per cento del suo costo complessivo, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, a seguito dell'emanazione dei relativi provvedimenti di concessione, dispone che il versamento di una quota del contributo in conto capitale o del contributo in conto canoni venga erogato secondo le modalita' che seguono:
- Per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate in detto elenco con uno stato di avanzamento pari al 100 per cento la quota e' pari al 90 per cento del contributo concesso;
- Per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate nell'elenco con uno stato di avanzamento inferiore al 100 per cento la quota e' pari al 70 per cento dello stato di avanzamento medesimo;
- Per le iniziative che beneficiano del contributo in conto canoni e per quelle che beneficiano di contributi all'acquisto di servizi reali la quota e' pari al 100 per cento dello stato di avanzamento della spesa.
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Il versamento di cui al comma 1 e' effettuato, nei limiti delle risorse disponibili in relazione alla normativa applicata e sulla base dell'ordine dell'elenco, in favore degli istituti creditizi e delle societa' di leasing convenzionati per l'istruttoria che provvedono, con valuta alla data di incasso di detto versamento e fatte salve le disposizioni previste per le operazioni di locazione finanziaria, all'accreditamento alle imprese beneficiarie. Salvo il rispetto della normativa antimafia, ai sensi della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, l'accreditamento e' disposto dagli enti istruttori, previa acquisizione della certificazione relativa alla vigenza dell'impresa e all'inesistenza di procedure concorsuali, nonche' di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa dal legale rappresentante della impresa beneficiaria, attestante la sussistenza dei requisiti per l'erogazione delle quote di contributo di cui al comma 1, nonche' di eventuali cessioni di credito o di procure all'incasso, notificate al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nelle forme di Legge, relative ai contributi concessi. Qualora siano state rilasciate le predette cessioni o procure, le imprese interessate provvederanno a fornire tempestivamente agli istituti di credito competenti per l'accreditamento del contributo gli atti relativi alle cessioni o alle procure medesime; in tal caso gli istituti provvederanno ad accreditare i contributi in favore dei soggetti nei confronti dei quali operano dette cessioni e procure. La documentazione di cui al presente comma deve essere presentata dalle imprese beneficiarie agli enti istruttori entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta degli enti medesimi.
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Le imprese che hanno beneficiato delle erogazioni effettuate con le modalita' di cui al presente articolo devono presentare agli enti istruttori, entro il termine perentorio di novanta giorni dal versamento delle somme disposto in favore delle imprese medesime, ai sensi del comma 2, la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'erogazione delle quote di contributo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. Decorso inutilmente tale termine, su comunicazione dell'ente istruttore, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato procede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi calcolati secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, del Decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno 3 maggio 1989, n. 233.
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Gli istituti di credito e le societa' di leasing inviano semestralmente al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato una relazione sull'utilizzo delle somme agli stessi versate. Qualora, sulla base della documentazione di cui al comma 2 o per la mancata produzione della stessa, si siano verificate, nel predetto periodo, cause ostative all'erogazione dei contributi in favore delle imprese beneficiarie, gli enti istruttori, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti e macchinari, provvedono al versamento dell'importo relativo, maggiorato degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento del versamento delle somme agli enti istruttori, all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo stesso e' riassegnato, con Decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai fini della successiva riassegnazione alla sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104.
Art. 13 - Interventi nel settore della zootecnia
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Le somme di cui all'articolo 3 della Legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica alla Legge 9 aprile 1990, n. 87, ed all'articolo 10, comma 7, del Decreto Legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1995, n. 22, comunque non utilizzate o che si rendano disponibili a seguito di revoca, sono destinate alla capitalizzazione della societa' per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della citata Legge 9 aprile 1990, n. 87, nonche' al funzionamento del gruppo di esperti di cui al comma 2 nella misura massima dell'uno per cento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.
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La verifica in ordine alla realizzazione dei progetti approvati ai sensi della Legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, e la valutazione delle varianti ai progetti medesimi, apportate o da apportare nel rispetto degli obiettivi fissati dai programmi originari, per esigenze tecniche, finanziarie e di mercato, anche con riferimento ai soggetti partecipanti al raggruppamento di filiera, e' effetuata dal gruppo di esperti gia' istituito dalla citata Legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni. Il gruppo, nominato con Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi della citata Legge n. 87 del 1990, e' composto da un dirigente del Ministero stesso, da un rappresentante delle Regioni ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dal presidente della societa' per azioni di cui all'articolo 5 della Legge 9 aprile 1990, n. 87, nonche' da tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali. Le varianti non possono comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione.
Art. 14 - Accelerazione delle attivita'istruttorie e degli accertamenti tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle leggi 1? marzo 1986, n64, e 14 maggio 1981, n219, e delle procedure di spesa
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Per le erogazioni delle agevolazioni per le iniziative a valere sulla Legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulla Legge 1 marzo 1986, n. 64, inserite con riferimento a tale ultima Legge in accordi e contratti di programma, per le quali siano stati gia' adottati provvedimenti di concessione o sottoscritte le relative convenzioni dalla cessata agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno o dal Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno o dagli altri organi amministrativi competenti continuano ad applicarsi, salve intervenute successive variazioni; i provvedimenti stessi e le istruttorie e gli accertamenti gia' definiti dai predetti organi. Il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica continua ad avvalersi di esperti esterni per gli accertamenti tecnici, economici e amministrativi in corso d'opera e finali in relazione all'attuazione di progetti inseriti in contratti ed accordi di programma stipulati ai sensi della Legge 1 marzo 1986, n. 64, e del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
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Per le attivita' istruttorie e connesse alle attribuzioni di cui alla Legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche' per quelle residuali di cui alla Legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato puo' avvalersi, con apposite convenzioni, della esperienza tecnica del personale di societa' o enti specializzati. La spesa e' posta a carico del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996.
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Il pagamento delle spese disposte dal commissario liquidatore dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno per l'aquisto, la locazione e la manutenzione di strumentazioni informatiche necessarie al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per l'attivazione delle procedure connesse alla concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive e' imputato al capitolo 5879 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 15 - Commissario ad acta ai sensi dell' 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995, n32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n 104
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Per le opere di cui all'articolo 10, comma 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, trasferite alla competenza del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, provvede, sulla base dei programmi approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104, con i poteri e le procedure IV i previste. Il commissario ad acta riferisce trimestralmente al CIPE sul suo operato.
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All'articolo 19, comma 5, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "gli oneri per i compensi del commissario ad acta, da definire con Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali".
Art. 16 - Disposizioni in materia di accelerazione delle attivita' formative e di ricerca
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Per la definizione, anche in via transattiva, dei rapporti pendenti insorti tra il Formez ed i soggetti realizzatori dei progetti trasferiti al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dall'articolo 18, comma 3, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104, e dei progetti svolti e da svolgere, purche' rientrino nel quadro della delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario n. 19 della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987, e della delibera CIPE del 3 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 94 della Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1988, e siano nei limiti delle risorse assegnate, si provvede, sino ad esaurimento delle relative attivita' formative e di ricerca, tramite commissario ad acta nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che opera utilizzando le strutture del Ministero. I compensi del commissario ad acta, da definire con Decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico delle quote del fondo di cui all'articolo 19, comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, assegnate al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
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Il commissario ad acta puo' effettuare anticipazioni sui pagamenti dovuti in applicazione del comma 1, a fronte di fidejussioni per corrispondente importo, ove su dichiarazione giurata di parte risulti l'effettivo espletamento delle prestazioni formative o di servizio che giustifichino la richiesta finanziaria.
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I crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi della Legge 1 marzo 1986, n. 64, sono assistiti da privilegio generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104.
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All'articolo 6, comma 4, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo le parole: "i cui oneri" sono inserite le seguenti: "da definire con Decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro".
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Le somme derivanti da revoche e recuperi in relazione agli interventi di competenza del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con Decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.





