Direttiva del presidente dei Consigli dei Ministri 9 Giugno 1999, n. 81

Indirizzi e priorita' della societa' "sviluppo italia", e delle societa' operative da essa costituite.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 134
10/06/1999

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Stato - Direttiva Presid. Cons. Min.

Art. 1 - Indirizzi e priorita' della societa' "sviluppo italia"

1. Il gruppo "sviluppo Italia" promuove il sistema produttivo Italiano, in particolare nel mezzogiorno, anche attraverso l'attrazione di investimenti nazionali ed esteri, la definizione di progetti integrati di ampia portata, qualificati anche dalla dimensione e dalla qualita' dell'occupazione attivata, lo stimolo delle capacita' progettuali delle amministrazioni pubbliche centrali e soprattutto locali e delle imprese. In tali ambiti, la societa' "sviluppo Italia" svolge le proprie funzioni di coordinamento e controllo di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 4, del Decreto Legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, anche attraverso la progettazione e l'avvio di nuove attivita' da affidare in gestione alle sue societa' operative.

2. Il gruppo "sviluppo Italia" assicura in particolare, anche a titolo oneroso, il sostegno alle amministrazioni centrali, alle Regioni ed agli enti locali in materia di programmazione dello sviluppo e di schemi di incentivazione e per l'individuazione di progetti integrati di sviluppo.

3. La societa' "sviluppo Italia" provvede alla gestione degli aiuti di stato sinora effettuata dalla ribs s.p.a.

4. Le nuove attivita' della societa' "sviluppo Italia" e delle sue controllate sono, in via prioritaria ma non esclusiva, indirizzate:

1) alla promozione di settori produttivi innovativi fra cui, in particolare, quelli indicati dal quinto programma quadro dell'unione europea;

2) alla valorizzazione ed al trasferimento di innovazione, con particolare riferimento ai settori agroindustriale, moda, turismo, logistica ed ambiente;

3) alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, culturali ed umane e delle vocazioni presenti nel territorio;

Art. 2 - Indirizzi nel campo dei "servizi allo sviluppo"

1. Nel campo dei "servizi allo sviluppo", la societa' operativa costituita da "sviluppo Italia" ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Decreto Legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, provvede allo sviluppo ed alla integrazione delle economie locali attraverso una valorizzazione del territorio, per aumentarne le capacita' di attrazione e di radicamento produttivo.

2. La societa' operativa di cui al comma precedente persegue i suoi obbiettivi attraverso:

A) la promozione, l'orientamento ed il coordinamento dello sviluppo territoriale;

B) la creazione e la promozione di imprenditorialita';

C) il consolidamento e la qualificazione dei sistemi locali di piccole e medie imprese, IV i compresi i settori agricolo, turistico e del commercio e dell'artigianato;

D) la promozione di servizi reali ed in particolare di strumenti di commercio elettronico e di sistemi di qualita';

E) il sostegno alle Regioni ed agli enti locali per la realizzazione e la gestione di progetti integrati di sviluppo.

Art. 3 - Indirizzi nel campo dei "servizi finanziari"

1. Nel campo dei "servizi finanziari", la societa' operativa costituita da "sviluppo Italia" ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Decreto Legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, provvede a sostenere lo sviluppo del sistema produttivo Italiano e la progettualita' anche territoriale, favorendone l'accesso al mercato dei capitali nazionale ed internazionale.

2. La societa' operativa di cui al comma precedente persegue i suoi obbiettivi attraverso:

A) l'assistenza finanziaria alla progettualita' delle imprese e delle pubbliche amministrazioni in materia di sviluppo produttivo;

B) il supporto alle imprese nell'accesso al mercato dei capitali, con particolare riferimento ai settori di cui all'art. 1, comma 4;

C) l'acquisizione e la gestione di partecipazioni a carattere strettamente temporaneo e strumentale, intese ad agevolare la fase di avviamento ed a valorizzare le iniziative imprenditoriali ai fini di un loro successivo collocamento sul mercato, anche incrementandone il grado di capitalizzazione nei settori di cui all'art. 1, comma 4;

D) il supporto ad operazioni di attrazione degli investimenti.

Art. 4 - Verifiche del cipe

1. Il CIPE assicurera' periodiche verifiche dei programmi del gruppo "sviluppo Italia" con le amministrazioni interessate.

Art. 5 - Disposizioni per il periodo transitorio

1. La societa' "sviluppo Italia" a partire dal 1 luglio 1999 e' titolare, direttamente o attraverso le sue dirette controllate, dei poteri e dei compiti attribuiti dalla legge alle societa' di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.

2. Ai fini dell'esercizio, in tutto o in parte, dei compiti di cui al comma precedente e fino al completamento delle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, la societa' "sviluppo Italia" e le sue dirette controllate possono stipulare apposite convenzioni con le societa' di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 9 gennaio 1999, n. 1. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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