Legge regionale 5 Giugno 1978, n. 23

Norme e provvedimenti per favorire l'occupazione giovanile nel settore agricolo

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
05/06/1978
Regione Lazio

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

In attuazione ed integrazione della legge 1 giugno 1977, n. 285 (1), la Regione Lazio, al fine di facilitare e sviluppare l'occupazione giovanile e in particolare quella femminile, nel settore agricolo, favorisce prioritariamente la promozione e l'incremento della cooperazione a prevalenza di giovani nonche' di giovani imprenditori di cui all'art.2 della presente legge.

Art. 2

Sono beneficiari della presente legge:

  • Le cooperative che associano giovani di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni in numero non inferiore al 40 per cento e non superiore al 70 per cento dei soci complessivi;
  • I giovani compresi tra i diciotto e i ventinove anni che sono imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della Legge regionale di recepimento delle leggi statali 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 o che presentando un piano aziendale, secondo le norme della citata legge, dimostrino di raggiungere i suddetti requisiti al termine di esso.

Art. 3

Le agevolazioni previste dalla presente legge si estendono a tutto il territorio della Regione Lazio e vengono concesse con priorita' alle cooperative, indicate nel precedente articolo che operino:

  • Per la messa a coltura di terre incolte o insufficientemente coltivate;
  • Per la trasformazione di terreni demaniali, patrimoniali e collettivi a tal fine concessi dai comuni, dalle universita' agrarie, dalle Comunita' Montane, dalla Regione dall'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio E.R.S.A.L., nonche' dagli altri enti pubblici;
  • Per la trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli;
  • Per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura

Art. 4

Al fine di realizzare gli indirizzi e conseguire gli obiettivi del programma regionale di sviluppo e del piano agricolo alimentare, e nel quadro degli orientamenti e degli studi di riferimento territoriale della Regione Lazio, la Regione Lazio promuove il censimento delle terre incolte e insufficientemente coltivate, delle strutture e infrastrutture agricole esistenti finalizzato all'allargamento ed alla diffuzione delle basi produttive. I risultati del censimento saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Art. 5

Le cooperative di giovani imprenditori di cui all'art.2 devono presentare un progetto contenente le linee di sviluppo delle produzioni agricole in armonia con gli obiettivi e i progetti di sviluppo della pogrammazione regionale. Le cooperative devono presentare l'atto costitutivo e lo statuto. Nel progetto saranno indicati i terreni che si intende utilizzare, il titolo di godimento degli stessi, e la possibilita' di acquisizione da parte della cooperativa, allegando la relativa documentazione. Saranno, altresi', indicati gli obiettivi che si intendono raggiungere , i cicli produttivi programmati, la prevista produzione ed i previsti ricavi, nonche' il numero dei soci che dovra' essere comunque non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di sviluppo. La cooperativa dovra' annoverare fra i propri componenti elementi capaci di assicurarne la conduzione tecnicoamministrativa.

Art. 6

Le cooperative e le associazioni che intendono beneficiare dei provvedimenti di cui alla presente legge, presentano la domanda, con i relativi progetti, agli uffici agricoli e periferici della Regione Questi provvedono all'istruttoria ed alla trasmissione all'Assessorato regionale all'agricoltura entro trenta giorni dalla ricezione. Sui progetti presentati esprime il proprio parere consultivo la commissione territorialmente competente istituita dalla Legge regionale di attuazione della Legge Statale 9 maggio 1975, n. 153, in questo caso integrata da un rappresentante dei disoccupati, designato dalle organizzazioni sindacali. La decisione, con la concessione delle relative provvidenze, e' assunta dalla Giunta regionale. L'ufficio che istruisce la domanda, la commissione consultiva e la Giunta regionale possono richiedere e suggerire modifiche ed integrazioni prima della conclusione dei rispettivi atti. La decisione della Giunta regionale deve essere assunta entro sessanta giorni dalla trasmissione della domanda. L'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio l'E.R.S.A.L., su richiesta, fornira' l'assistenza tecnica necessaria per la redazione del progetto e nela relativa fase istruttoria. Qualora nei progetti presentati e' compresa l'utilizzazione di territori di cui all'art.10, al progetto dovra' essere allegato l'impegno di concessione dei terreni stessi da parte della Comunita' Montana o dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio E.R.S.A.L.. L'assegnazione effettiva dei terreni avverra' di diritto con l'approvazione del progetto da parte della Giunta regionale.

Art. 7

Allo scopo di favorire la concreta attuazione della presente legge, l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio E.R.S.A.L., e' autorizzato a prendere in affitto per periodi di tempo adeguati e per razionali e convenienti cicli economici di investimento, terreni da privati o da enti ed organismi che comunque ne dispongono, per assegnarli allo stesso titolo alle cooperative di giovani indicate nell'art.2. Agli stessi fini l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio e' l'E.R.S.A.L., puo' assegnare alle cooperative di cui al citato art.2 le terre delle quali e' venuto in possesso ai sensi delle leggi nazionali e regionali. L'autorizzazione prevista nel primo comma puo' essere altresi' data alle Comunita' Montane. Queste possono concedere alle suddette cooperative di giovani anche terreni di cui abbiano la disponibilita' da parte dei comuni, nonche' terreni acquisiti ai sensi dell'art.9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. L'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio l'E.R.S.A.L., e' tenuto a fornire alle Comunita' Montane che ne facciano richiesta l'assistenza tecnica necessaria sia per l'acquisizione dei terreni che per la loro assegnazione alle cooperative.

Art. 8

Per ottenere l'assegnazione a vario titolo dei terreni di cui all'art.7 le cooperative devono presentare all'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio E.R.S.A.L., o alla Comunita' Montana territorialmente competente domanda su carta semplice. L'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio E.R.S.A.L., e' tenuto a fornire alle Comunita' Montane giorni dal ricevimento della domanda, rilasciano dichiarazione di disponibilita' della concessione del terreno richiesto. La concessione avverra' di diritto ai sensi del precedente art.7. Nel caso di concessioni in affitto si applicano le norme previste dalla legge n. 11 dell'11 febbraio 1971 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

La gestione da parte delle cooperative di giovani terreni di cui alla presente legge e' considerata festione agricola anche agli effetti dell'accesso al credito agrario agevolato di conduzione e di miglioramento. Le relative operazioni sono assistite dalla garanzia fidejussoria anche integrale da parte dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel azio E.R.S.A.L., ed avranno carattere prioritario.

Art. 10

Le cooperative di giovani di cui alla presente legge possono chiedere contributi in conto capitale e mutui per l'attuazione del progetto di sviluppo aziendale previsto dal precedente art.5. La concessione delle agevolazioni e' subordinata all'approvazione del progetto con le modalita' indicate nell'art.6 della legge ed e' finalizzata in particolare al miglioramento delle produzioni, alla trasformazione delle strutture ed all'incremento dell'occupazione. La misura del contributo in conto capitale non puo' superare il 20 per cento della spesa; per il restante 80 per cento della spesa e' concesso un mutuo agevolato fino a venti anni, ai sensi della normativa vigente sul credito agrario, per l'acquisizione delle terre e la realizzazione delle strutture e delle opere di miglioramento fondiario; per le scorte vive e morte il mutuo agevolato e' concesso per la durata massima i anni dieci. I contributi in conto capitale saranno elevati alla misura del 30 per cento e alla misura del 50 per cento per le cooperative che associno donne in numero non inferiore rispettivamente al 30 per cento e al 50 per cento dei soci complessivi. Tra le agevolazioni sotto forma creditizia sono compresi i finanziamenti per fare fronte agli oneri relativi all'acquisizione delle terre, ai canoni di locazione ed all'acquisto e noleggio dei mezzi tecnici necessari per la messa a coltura delle terre concesse e per la realizzazione del piano di miglioramento fondiario e produttivo. Le provvidenze di cui ai precedenti commi sono concesse altresi' alle cooperative per la conduzione di terreni anche diversi da quelli indicati all'art.3 della presente legge, sempreche' siano costituite, almeno per il 60 per cento, da giovani compresi tra i diciotto e i ventinove anni.

Art. 11

Ai soggetti di cui alla lettera b) dell'art.2 e' concessa priorita' sulle provvidenze previste da leggi statali o regionali riguardanti la formazione della proprieta' coltivatrice, salvo i diritti di prelazione fissati da leggi e su quelle riguardanti l'impianto o l'ampliamento delle aziende agricole IV i comprese le pertinenze rustiche, le attrezzature, le scorte aziendali. Eguale priorita' e' concessa sulle provvidenze ed agevolazioni previste da leggi statali o regionali intese a favorire l'esercizio dell'impresa agricola. Agli stessi soggetti nel momento che assumono la gestione diretta dell'impresa quale aiuto per l'avviamento dell'impresa agricola, e' concesso un mutuo agevolato fino a cinque anni ai sensi della normativa vigente sul credito agrario per un ammontare non superiore ai cinque milioni. La concessione e' legata, oltre che alla dimostrazione dell'assunzione della gestione dell'impresa agricola, alla presentazione di un piano di sviluppo aziendale.

Art. 12

L'assistenza tecnica a livello regionale viene svolta direttamente dalla Regione attraverso gli uffici agricoli centrali e periferici e dall'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio E.R.S.A.L. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare agricoltura, puo' finanziare, mediante apposita convenzione, progetti specifici di assistenza tecnica presentati da associazioni legalmente riconosciute finalizzati a favore delle cooperative previste dalla presente legge e dei giovani di cui alla lettera b) dell'art.12 della presente legge.

Art. 13

La Regione ai sensi degli articoli 2 e 20 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e nell'ambito della predisposizione del programma annuale delle attivita' di formazione professionale, secondo le norme regionali vigenti, stabilisce e promuove i concorsi di formazione professionale per i giovani agricoltori di cui alla presente legge. I corsi di formazione professionale, nel quadro degli indirizzi e dei contenuti di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, dovranno avere per oggetto anche nozioni teoriche ed applicazioni pratiche in relazione alle caratteristiche produttive delle aziende alle quali sono interessati i giovani agricoltori. Le modalita' di organizzazione, di svolgimento, di partecipazione, nonche' di remunerazione dei giovani partecipanti sono quelle stailite dalla legge 1 giugno 1977, n. 285. La Regione attraverso apposite convenzioni, puo' chiedere l'utilizzazione di personale docente altamente specializzato all'universita' e ad enti pubblici di ricerca in agricoltura nonche' agli istituti professionali di stato per l'agricoltura.

Art. 14

I competenti uffici regionali effettueranno un controllo semestrale per verificare lo stato di attuazione del progetto e riferiranno alla commissione di cui all'art.6. In caso di gravi inadempienze, gli uffici competenti possono proporre alla Regione la cessazione di ogni ulteriore beneficio. Tale provvedimento e' obbligatorio qualora la struttura associativa non abbia piu' i requisiti previsti dalla presente legge. La Regione approva il provvedimento di cessazione dei benefici con la procedura prevista dall'art.6.

Art. omissis

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