Legge provinciale 27 Febbraio 1986, n. 5

Modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
27/02/1986
Regione P.A. di Trento

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. omissis

Art. 2

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla Legge provinciale concernente "provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina".

(1) alla Legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni ed integrazioni:

Omissis

(2) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

Art.3

Interventi per contribuire allo sviluppo dell'agricoltura attraverso un miglioramento dell'efficienza aziendale, la Provincia mette in atto i seguenti interventi:

A) finanziamenti per l'attuazione dei piani di miglioramento materiale e l'insediamento dei giovani operatori agricoli in conformita' a quanto previsto dalla Legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti e secondo i criteri di cui al Titolo I del regolamento CEE 797/85 e nel rispetto delle disposizioni di cui al successvo articolo 4;

B) aiuti per l'avviamento delle associazioni di assistenza interaziendale;

C) aiuti per la tuteloa della contabilita' agraria;

D) misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna per ovviare agli svantaggi naturali;

E) aiuti agli investimenti collettivi per la produzione di foraggi come previsto dall'articolo 38 della Legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni;

F) aiuti per la qualificazione professionale in agricoltura;

4) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

Art.4 definizioni ai fini dell'applicazione del regolamento CEE 797/85 si considera:

A) "imprenditore a titolo principale e con una sufficiente capacita' professionale" chiunque sia iscritto alla sezione prima dell'albo degli imprenditori agricoli di cui al Titolo III della presente legge;

B) "unita' di lavoro umano (u.l.u.)" una prestazione lavorativa annua di 2080 ore, pari a 40 ore settimanali;

C) "piano di miglioramento materiale" la descrizione della situazione iniziale e finale dell'azienda nonche' degli investimenti previsti, secondo uno secifico modello predisposto dal servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;

D) "reddito di riferimento" l'ammontare della retribuzione media lorda provinciale dei dipendenti appartenenti ai settori extra agricoli determinato dalla Giunta provinciale sulla base dei dati forniti dall'istituto provinciale sulla base dei dati forniti dall'istituto provinciale di statistica o dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

E) "reddito da lavoro" il reddito netto aziendale dedotta la remunerazione del tasso dell'1 per cento del capitale fondiario proprio o utilizzato a titolo gratuito dell'interesse legale stabilito dal codice civile per il capitale agrario proprio o utilizzato a titolo gratuito, ovvero dedotta la remunerazione al canone o al tasso effettivo per eventuali capitali di terzi utilizzati a titolo oneroso;

F) "contabilita' semplificata" la registrazione dei dati contabili nel rispetto degli indirizzi e delle metodologie stabilite dall'istituto agrario provinciale di san michele all'adige;

G) "primo insediamento" la prima assunzione da parte d un giovane, di eta' compresa fra i 18 e i 40 anni, della gestione di un'azienda agricola per una durata minima di anni 15 anche a seguito di un contratto di affitto, di comodato o di delega con atto pubblico".

Omissis

12) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente:

Art.44 qualificazione professionale allo scopo di consentire alle persone che lavorano in agricoltura una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricla o di migliorare quella che gia' possiedono, all'istituto agrario e' affidato il compito di coordinare e attuare il servizio di qualificazione professionale mediante la realizzazione di:

A) corsi di formazione complementare rivolti prevalentemente ai giovani;

B) corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, coadiutori familiari e salariati agricoli che hanno superato l'eta' della scuola dell'obbligo;

C) corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori, di cooperative e di consorzi di miglioramento fondiario IV i compresi quelli irrigui, costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'istituto agrario, nello svolgimento dei predetti corsi, puo' avvalersi anche degli enti e istituti che svolgono per fini istituzionali la formazione professionale agricola nonche', per quanto concerne i corsi di formazione e di perfezionamento professionale, dell'ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina. Ai fini del finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del servizio di qualificazione professionale, l'istituto predispone un programma di attivita' con le relative indicazioni di spesa da trasmettere entro il mese di settembre di ciascun anno alla Giunta Provinciale, tramite il servizio vigilanza e promozione dell'attivita' agricola, per l'approvazione.

Per la formazione del programa di attivita', l'istituto agrario acquisisce il parere dell'ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina nonche' degli enti e istituti che svolgono per fini istituzionali la formazione professionale agricola. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, l'istituto agrario provvede in ogni caso all'approvazione del programma.

Entro il mese di settembre di ciascun anno l'istituto agrario trasmette alla Giunta provinciale una relazione illustrativa sull'attuazione del precedente programma di attivita0 con particoloare riferimento ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti";

Omissis

Art.3 ulteriori modificazioni ed integrazioni alla Legge provinciale concernente "interventi organici in materia di agricoltura" alla Legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni ed integrazioni:

Omissis

3) all'articolo 3, primo comma, sono soppresse le parole "in relazione a ciascun tipo di iniziativa e":

4) all'articolo 3, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"a parita' di condizioni di priorita' e limitatamente ai piani di miglioramento materiale di cui all'articolo 5 e' data precedenza alle imprese ove operino giovani di eta' compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, iscritti al predetto alb o nella medesima sezione del conduttore e costituenti con questo impresa familiare ai sensi dell'articolo 230bis del codice civile, nonche' alle imprese che, per motivi igienicosanitari, debbano trasferire le proprie strutture aziendali a seguito di provvedimento dell'autorita' competente. L'ordine di priorita' si applica alle domande intese ad ottenere l'approvazione dei piani di miglioramento materiale, nonche' a quelle intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge per l'attuazione delle iniziative non ricomprese nei piani medesimi che alla data ultima per la loro presentazione sono complete della documentazione prevista dalla deliberazione di cui all'articolo 10".

Omissis

26) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:

Art.26 aiuti per il primo insediamento ai giovani di eta' compresa fra i 18 e i 40 anni, iscritti alla sezione prima dell'albo degli imprenditori agricoli di cui al Titolo III della Legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive modificazioni, che assumano la gestione di un'azienda agri8cola ai sensi dell'articolo 4, lettera g), della predetta Legge Provinciale, purche' entro due anni dall'insediamento abbiano frequentato con profitto il corso di formazione complementare di cui agli articoli 44 e 45 della medesima legge, oppure siano in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario o di istituto proffessionale agrario e purche' l'azienda richieda un fabbisogno normale di lavoro equivalente almeno ad una unita' lavorativa, possono essere concessi gli aiuti di cui all'art.7, paragrafo 1), del regolamento CEE n. 797/85.

Gli aiuti di cui al precedente comma possono essere estesi anche ai territori non compresi nelle zone sfavorite di cui all'articolo 18, con una riduzione del 25 per cento";

Art. omissis

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