Decreto Ministeriale 8 Giugno 1999, n. 235
Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, concernente: "regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento".
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 171 23/07/1999 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1
1. Al regolamento recante misure in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento, emanato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 21 luglio 1997, n. 245, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
A) all'articolo 4, comma 2, lettera a), le parole "fino all'anno accademico 2001-2002" sono soppresse;
B) all'articolo 4, comma 2, lettera b), le parole "fino all'anno accademico 1999-2000" sono soppresse; c) all'articolo 4, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
C) corsi di laurea di nuova istituzione, in analogia con quanto previsto dall'articolo 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e in conformita' al presente regolamento, per i sei anni successivi all'attivazione, fino alla data di entrata in vigore di ulteriori disposizioni legislative in materia di accessi ai corsi universitari";
D) l'articolo 4, comma 4, e' sostituito dal seguente:
"4. Per i corsi di cui al comma 2, lettere a) e b), per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, a numero programmato ai sensi del comma 2, lettera c), nonche' per i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Ministro determina annualmente, con propri decreti, il numero dei posti a livello nazionale, nonche' dispone la ripartizione dei posti tra le universita'. Il decreto riguardante i corsi di cui al comma 2, lettera a), e' emanato sentito il Ministro della sanita'; i decreti riguardanti il corso di laurea in scienze della formazione primaria e i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al citato articolo 4, comma 2, della legge n. 341 del 1990 sono emanati sentito il Ministro della pubblica istruzione. I decreti di cui al presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Per la programmazione dei posti relativi ai corsi di specializzazione in medicina e chirurgia restano ferme le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257, articolo 2. I posti relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere c) e d) e ai corsi di specializzazione, con esclusione di quelli in medicina e chirurgia e di quelli per il corso di laurea in scienze della formazione primaria e per le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, sono determinati dalle universita'; la predetta determinazione e' effettuata a partire dall'anno accademico 1998-1999, sulla base delle procedure e dei parametri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 2, comma 1, lettera b), sono abrogati i commi dal primo al quarto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.";
E) all'articolo 4, i commi 3, 5 e 6, sono soppressi;
F) all'articolo 5, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
"1. In sede di prima applicazione i decreti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono emanati entro il 28 febbraio 2002. Il rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, e' redatto entro il 31 gennaio 2002";
G) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo e' sostituito con il seguente: "per gli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 le universita' accolgono domande di iscrizione anche non precedute dalla preiscrizione";
H) all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
I) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Per gli anni accademici 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001 il Ministro determina, con propri decreti, le modalita' di svolgimento delle prove di ammissione per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), nonche' ai corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario".
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





