Legge regionale 8 Settembre 1998, n. 29

Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 50
12/09/1998
Regione Basilicata

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I - principi generali

Art. 1 - Oggetto e finalita'

1. Con la presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro ad essa conferiti dal Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, favorendone l'integrazione con le funzioni ed i compiti in materia di formazione, istruzione ed orientamento professionale; definisce altresi' i principi ed i criteri per l'organizzazione del sistema regionale dei servizi integrati per l'impiego.

2. Sono definiti servizi integrati per l'impiego tutte quelle attivita' di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche d'ordine finanziario, resi dal sistema regionale e diretti a:

A) incrementare l'occupazione, anche attraverso l'individuazione di nuove forme, modalita' e settori di lavoro;

B) sostenere e favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

C) individuare e monitorare i caratteri sia qualitativi che quantitativi del mercato del lavoro.

3. Al fine di perseguire la massima resa complessiva in termini di qualificazione dell'offerta di lavoro e di crescita dell'occupazione, l'organizzazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego si ispira al principio della sussidiarieta' istituzionale tra Regione province, comuni ed altri enti locali e al principio della concertazione con le parti sociali.

Titolo II - ripartizione delle funzioni

Art. 2 - Funzioni della regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello stato.

2. La Regione promuove lo sviluppo dei servizi secondo criteri di efficienza ed efficacia, persegue la qualita' delle prestazioni, la loro omogenea diffusione nell'ambito regionale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione:

A) approva i piani regionali pluriennali ed annuali di cui al successivo art. 3;

B) determina programmi di iniziativa regionale nonche eventuali progetti speciali;

C) promuove il lavoro e la nuova imprenditorialita' ;

D) indirizza, programma e verifica i lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;

E) promuove i tirocini formativi e di orientamento e le borse di lavoro;

F) approva gli atti fondamentali inerenti l'ente Basilicata lavoro e ne indirizza l'attivita';

G) sperimenta, in accordo con le province, servizi innovativi per il miglioramento e lo sviluppo del sistema regionale e l'integrazione delle funzioni con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e al loro collegamento con il mondo del lavoro.

4. La Regione persegue le finalita' di cui al comma precedente attraverso ogni forma di intervento idoneo a promuovere occupazione, IV i compresa la istituzione di strutture di promozione di lavoro d'impresa finalizzate alla Costituzione di societa' miste a prevalente capitale pubblico, di cui almeno una a prevalente capitale pubblico regionale.

5. La Regione assicura i compiti di segreteria alla commissione di cui al successivo art. 5 ed al comitato di cui al successivo art. 6 anche mettendo a disposizione idonei locali ed attrezzature.

Art. 3 - Piani per le politiche del lavoro

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della giunta e sentita la commissione regionale di cui al successivo art. 5 e il comitato di coordinamento istituzionale Regione-ente locali, approva il piano pluriennale ed il piano annuale per il lavoro.

2. Il piano pluriennale e l'atto di programmazione settoriale con cui la Regione anche con riferimento alle priorita' individuate dal programma regionale di sviluppo, definisce e coordina le politiche in materia di servizi all'impiego e di politica attiva del lavoro, favorendo l'integrazione delle funzioni ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, e assicura gli opportuni collegamenti con i piani della formazione, istruzione ed orientamento professionale.

3. Il piano annuale, nel rispetto dei principi di parita' contenuti nelle leggi 09.12.1977 n. 903 e 10.04.1991 n. 125, deve prevedere: le azioni da realizzare, IV i compreso il programma di attivita' di cui al successivo art. 8 comma 5 lett. A); le risorse finanziarie stanziate per ciascuna azione; i tempi di realizzazione, le direttive e gli standard che le province devono rispettare nell'erogazione e nella gestione dei servizi integrati per l'impiego, nonche le modalita' di controllo e verifica dei risultati raggiunti.

Art. 4 - Funzioni e compiti attribuiti alle province

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, ad esse e' attribuita inoltre la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro.

2. Le province esercitano le funzioni e i compiti di cui al comma precedente tramite i centri per l'impiego disciplinati dal successivo art. 12, assicurandone l'effettiva integrazione con le funzioni ed i compiti in materia di formazione ed orientamento professionale anche in attuazione delle leggi regionali 13 aprile 1996 n. 22, e 27 febbraio 1998 n. 12.

3. Le province inoltre:

A) esercitano le funzioni e le competenze proprie delle commissioni soppresse ai sensi dell'art. 6 comma 2, del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469;

B) assicurano la partecipazione degli enti locali all'organizzazione dei servizi da essa gestiti cosi' come previsto dall'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le province istituiscono, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, la Commissione Permanente tripartita, unica per ciascuna Provincia quale organo di concertazione e consultazione delle parti sociali.

5. Entro il termine di cui al precedente comma le province istituiscono altresi' il sottocomitato permanente tripartito per l'agricoltura, unico per ciascuna Provincia quale organo di concertazione e consultazione delle parti sociali agricole, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera d) d.leg.vo n. 469/97.

Titolo III - organizzazione amministrativa

Art. 5 - Commissione permanente per l'impiego

1. Presso la Regione e' istituita la Commissione Permanente per l'impiego tripartita, di seguito denominata commissione, quale sede di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La commissione e' composta:

A) dall'Assessore regionale competente per materia o da un suo delegato, che la presiede;

B) dal consigliere di parita' nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125;

C) da sei rappresentanti dei lavoratori e relativi supplenti designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano regionale, di cui almeno uno appartenente alle categorie previste dalla l. 482/68;

D) da sei rappresentanti dei datori di lavoro e relativi supplenti designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano regionale, cosi' ripartiti:

- n. 2 rappresentanti delle associazioni degli industriali;

- n. 1 rappresentante delle associazioni delle piccole imprese industriali;

- n. 1 rappresentante delle associazioni dei commercianti;

- n. 1 rappresentante delle associazioni dell'artigianato;

- n. 1 rappresentante delle associazioni della cooperazione o del settore no-profit.

3. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la commissione puo' essere nominata in presenza della meta' delle designazioni previste. La commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

4. Alle nomine di cui alle lett. C) e d) del precedente comma 2 si procedera' sulla base della consistenza numerica degli iscritti ad ogni organizzazione sindacale, riferita all'anno precedente la designazione e certificata dal legale rappresentante dell'organizzazione medesima.

5. L'attivita' ed il funzionamento della commissione e' disciplinato da apposito regolamento adottato dalla commissione stessa.

6. Alle riunioni della commissione partecipano senza diritto di voto, il direttore dell'ente Basilicata lavoro, della direzione regionale lavoro del Ministero del lavoro, il direttore regionale dell'inps, il dirigente dell'ufficio lavoro della Regione Basilicata, la presidente della commissione regionale per le pari opportunita' . La commissione puo' altresi' consentire la partecipazione ai lavori, senza diritto di voto, a soggetti di comprovate professionalita' ed esperienza in relazione alla materia trattata.

7. La commissione esercita altresi' le funzioni ed i compiti gia' attribuiti alla commissione regionale per l'impiego.

8. Nel caso in cui, per specifiche esigenze, debba procedersi alla istituzione di sottocommissioni, deve essere comunque garantita la presenza del consigliere di parita' di cui alla lett. B) del precedente comma 2.

Art. 6 - Comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro

1. E' istituito il comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro, di seguito denominato comitato, con il compito di rendere effettiva l'integrazione tra i servizi per l'impiego e l'attuazione dello sviluppo delle politiche attive del lavoro e formative.

2. Il comitato di coordinamento e' composto:

A) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;

B) dall'Assessore regionale competente per materia o da suo delegato;

C) da tre consiglieri regionali eletti con voto limitato a uno;

D) dai presidenti delle amministrazioni Provinciali o da loro delegati;

E) dai sindaci delle citta' capoluogo di Provincia oltre che da due sindaci ed un presidente di comunita' montana designati dalla conferenza permanente delle autonomie di cui alla l.r. N. 17/1996.

3. Il comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni degli enti e degli organismi di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, il comitato puo' essere nominato in presenza della meta' delle designazioni. Il comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

4. Il funzionamento del comitato e' definito in apposito regolamento approvato dal comitato stesso. Alle riunioni del comitato partecipa il direttore dell'ente Basilicata lavoro, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro ed il direttore regionale dell'i.n. P.s.

Art. 7 - Ente basilicata lavoro

1. Ai sensi dell'art. 4 lett. D) primo comma del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e' istituito l'ente Basilicata lavoro, quale ente strumentale della Regione dotato di personalita' giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile.

2. L'ente Basilicata lavoro svolge compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e delle province secondo gli indirizzi e i programmi stabiliti dalla Regione ai sensi del precedente articolo 3.

3. In particolare all'ente sono affidate:

A) le funzioni di cui all'art. 4 - 1? comma lett. D) d.l.vo 469/97;

B) le funzioni di osservatorio regionale del mercato del lavoro, monitorandone tendenze e mutamenti al fine di qualificare in maniera mirata gli interventi, effettuando rilevazioni, studi, valutazioni e ricerche sui fabbisogni professionali, su segmenti del lavoro regionale, sugli impatti degli interventi di politica attiva, fornendo assistenza tecnica e coordinando le rilevazioni dei dati e delle informazioni sul mercato del lavoro;

C) assistenza e consulenza a privati che svolgono attivita' e servizi sul mercato del lavoro, con oneri a carico dei richiedenti, determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere;

D) assistenza e consulenza alla commissione di cui al precedente art. 5, al comitato di cui al precedente art. 6 e ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge.

4. Sono organi dell'ente il direttore, il collegio dei revisori dei conti.

5. Lo statuto dell'ente predisposto dal direttore, viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della giunta, formulata nel quadro della concertazione con la commissione tripartita di cui all'articolo 5 e sentito il parere del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 6.

6. Al personale dell'ente Basilicata lavoro si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto del comparto enti locali regionali. La dotazione organica, predisposta dal direttore nei limiti della disponibilita' di bilancio, e' approvata dal Consiglio regionale su proposta della giunta.

7. L'ente Basilicata lavoro e' sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale, che esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia sull'adozione di atti obbligatori, previa diffida a provvedere.

Art. 8 - Il direttore

1. Il direttore ha la rappresentanza dell'ente Basilicata lavoro, e' responsabile della gestione ed esercita i poteri di amministrazione in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati ed in conformita' dello statuto di cui all'articolo 7.

2. Il direttore dell'ente Basilicata lavoro e' nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti regionali ovvero con assunzione esterna, previo Avviso pubblico, tra professionisti, esperti o dipendenti pubblici, con specifica e documentata competenza.

3. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata quinquennale, disciplinanti il rapporto di lavoro del direttore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, IV i compresa la determinazione del trattamento economico avendo come riferimento gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ufficio.

4. L'incarico di direttore e' rinnovabile una sola volta. All'incarico si applicano le incompatibilita' previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

5. Il direttore provvede:

A) a redigere il programma annuale di attivita' e lo statuto;

B) all'organizzazione degli uffici e dei servizi nonche, entro novanta giorni dalla nomina, all'adozione della pianta organica;

C) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo;

D) a relazionare alla Giunta regionale, entro il 10 dicembre di ogni anno, sull'attivita' svolta dall'ente.

6. Il contratto e' risolto anticipatamente con deliberazione della Giunta regionale che dichiara la decadenza dalla nomina del direttore, per i seguenti motivi:

A) sopravvenuta causa di incompatibilita' ;

B) gravi violazioni di norme di legge;

C) inadempienze degli indirizzi regionali;

D) gravi irregolarita' nella gestione, tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente.

Art. 9 - Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori e' nominato dal Consiglio Regionale. Esso e' composto dal presidente, due membri effettivi e due supplenti scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile dell'ente ed in particolare esprime motivato parere sulla conformita' del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo alle norme di legge.

3. Il collegio dei revisori trasmette alla Giunta regionale un'analitica relazione annuale sulla gestione contabile dell'ente.

4. Ai componenti del collegio dei revisori compete un compenso annuo pari al 20% di quello spettante al direttore nonche il rimborso delle spese sostenute quando, in ragione del loro incarico, si rechino fuori del Comune in cui ha sede l'ente.

Art. 10 - Bilancio di previsione e rendiconto consuntivo

1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonche il rendiconto consuntivo, adottati dal direttore e corredati dei pareri del collegio dei revisori, sono approvati ai sensi della l.r. 10/91 e successive modificazioni.

Art. 11 - Risorse patrimoniali e finanziarie

1. L'ente dispone delle seguenti risorse patrimoniali e finanziarie:

A) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprieta' o in uso;

B) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla Legge regionale di approvazione del bilancio di previsione;

C) contributi a qualsiasi titoli disposti da enti e soggetti privati;

D) rendite e proventi comunque derivanti da operazione sui beni di cui alla precedente lettera a);

E) eventuali proventi derivanti dall'erogazione dei propri servizi.

Art. 12 - Sistema informativo regionale del lavoro - sirl

1. Il sistema informativo regionale del lavoro, di seguito denominato s.i.r.l. E preposto all'acquisizione ed all'elaborazione dei dati relativi ai flussi di domanda ed offerta di lavoro e degli altri dati integrati, ed e' organizzato mediante infrastrutture di rete, trasporto e distribuzione dei dati medesimi. Esso e' attestato presso il s.i.r. Ed utilizza la rete unitaria telematica regionale (r.u.p.a.r.).

2. Nell'ambito del s.i.r.l. Sono attivati i servizi di iscrizione nelle liste e/o elenchi e di informazione per fornire dati e notizie sulle azioni di orientamento e di politiche attive del lavoro, IV i compresa la creazione di impresa, al sistema dell'autonomie locali ed a tutti gli utenti interessati.

3. Per le finalita' di cui al precedente comma il s.i.r.l. E strutturato in sportelli comunali operativi che saranno attivati mediante convenzione tra la Regione Basilicata e i comuni, denominati sportelli informa-lavoro, attraverso apposita intesa con l'a.n. C.i. Regionale.

4. Gli sportelli di cui al comma precedente potranno essere affiancati servizi per favorire l'aggregazione giovanile, l'organizzazione del tempo libero e la diffusione del volontariato sociale e culturale.

Art. 13 - Centri per l'impiego

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentite preventivamente la commissione di cui all'art. 5, il comitato di cui all'art. 6 e la commissione consiliare permanente "politica sociale", individua, sulla base dei criteri contenuti nell'art. 4, comma 1, lettera f) del d.lgs. 23 dicembre 1997 n. 469, i bacini territoriali dei centri per l'impiego, ed istituisce i centri medesimi.

2. Le province, previa intesa con gli enti locali interessati e garantendo comunque gli standard qualitativi dei centri per l'impiego fissati nei piani annuali di cui al precedente art. 3, possono prevedere articolazioni territoriali dei centri stessi per l'erogazione decentrata anche di singoli servizi.

3. I centri per l'impiego sono le strutture attraverso le quali le province erogano i servizi integrati per l'impiego ed in particolare: a) i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti in materia di collocamento di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; b) i servizi di preselezione, di informazione, orientamento e consulenze individuali sia a favore dei lavoratori che delle imprese; c) i servizi connessi ai compiti di gestione nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. N. 469 del 1997.

4. Per la erogazione dei servizi di cui alla lett. C) del terzo comma del presente articolo, le province possono ricorrere alle forme di gestione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142; nel rispetto delle procedure previste dalla legge per la gestione di servizi di interesse pubblico e in conformita' ai criteri e agli indirizzi generali formulati nell'ambito della commissione di cui all'art. 5 della presente legge, le province possono altresi' avvalersi, per la suddetta erogazione, degli enti bilaterali previsti dagli accordi interconfederali, dai c.c.n. N. E dalle leggi, previa stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali operanti sul territorio regionale, sottoscrittrici dei c.c.n. N.

Titolo V - disposizioni finali

Art. 14 - Risorse (1)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a partire dall'anno 1999, si fara' fronte con legge di bilancio, a fronte delle disponibilita' appositamente assegnate dallo stato e di finanziamenti propri della Regione

2. La Giunta regionale assegna con successivi atti, le risorse finanziarie, umane e patrimoniali ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge secondo le modalita' di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1998 n. 59.

3. La Giunta regionale, successivamente ai trasferimenti di personale disposti ai sensi dell'art. 7 d.l.vo n. 469/97, previo confronto con le organizzazioni sindacali e sentiti la commissione di cui all'art. 5 ed il comitato di cui all'art. 6, determina le procedure per l'assegnazione del personale alla Regione Basilicata, province, enti locali ed ente Basilicata lavoro.

4. Il personale di cui al presente articolo viene inquadrato, con la salvaguardia dei diritti acquisiti, nei ruoli dei soggetti di destinazione, secondo le tabelle di equiparazione Parte Integrante del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'art. 7 del d.l.vo n. 469/97.

5. Il personale trasferito alla Regione ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del d.l.vo n. 469/97, fino alla scadenza del relativo contratto, puo' essere assegnato ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge.

6. All'atto dell'effettivo trasferimento disposto ai sensi dell'art. 7 comma 6 d.l.vo 469/97 la Regione subentra nei contratti di diritto privato del personale di cui al comma precedente fino al 31/12/1999.

7. I predetti contratti potranno essere prorogati in ragione delle risorse finanziarie all'uopo trasferite dallo stato e comunque non oltre la data di avvio dell'attivita' dell'ente Basilicata lavoro.

8. Nell'ambito delle risorse finanziarie trasferite dallo stato, si attiveranno le procedure selettive - concorsuali riservate al personale di cui al precedente comma 5 per l'accesso agli organici dei soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge.

Art. 15 - Abrogazioni

1. E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge. Sono in particolare abrogate le ll.rr. 3/89, 20/94, 7/95.

Art. 16 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente Legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. _____________________ (1) articolo cosi' sostituito dall'art. 1 della l.r. 27 aprile 1999, n. 15.

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