Legge regionale 10 Febbraio 1978, n. 5

Interventi a favore della cooperazione agricola

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
10/02/1978
Regione Molise

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. omissis

Art. 3

Interventi per l'incentivazione delle strutture e delle attrezzature a carattere collettivo ai beneficiari della presente legge possono essere concessi contributi in conto capitale e mutui o prestiti integrativi a tasso agevolato, per la parte di spesa ammessa non coperta dal contributo, per le iniziative riguardanti:

  • La realizzazione e l'ammodernamento delle strutture ed attrezzature a carattere interaziendale destinate all'incremento ed al miglioramento delle produzioni agricole, zootecniche e forestali;
  • L'acquisto, la realizzazione e l'ammodernamento delle strutture ed attrezzature, anche mobili, occorrenti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali;
  • La realizzazione e l'ammodernamento di opere a carattere collettivo, destinate alla provvista ed utilizzazione delle risorse irrigue ed alla connessa difesa del suolo, anche mediante interventi di forestazione;
  • L'acquisto delle macchine ed attrezzature occorrenti per l'organizzazione di servizi collettivi di meccanizzazione agricola, IV i comprese le attrezzature occorrenti per la difesa fitosanitaria.

La spesa ammessa per gli interventi previsti ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo comprende anche gli oneri per l'acquisto delle aree occorrenti per l'insediamento delle strutture di uso collettivo e per l'esecuzione delle infrastrutture agricole a servizio degli insediamenti stessi, nonche' quelli per la realizzazione delle opere e delle attrezzature per lo smaltimento e la depurazione degli scarichi. I contributi per gli interventi previsti dal presente articolo sono concessi:

  • In misura non superiore al 50 per gli investimenti di cui ai punti 1) e 2);
  • In misura non superiore all'80 per gli investimenti di cui al punto 3);
  • In misura non superiore al 35 per gli acquisti di cui al punto 4).

E' fatta salva la concessione di contributi in misura maggiore di quella prevista dal terzo comma del presente articolo, qualora cio' sia stabilito da provvedimenti regionali o nazionali per l'incentivazione di particolari settori produttivi, per l'attuazione di programmi straordinari di intervento per le iniziative ubicate in zone particolarmente svantaggiate. I mutui integrativi per l'esecuzione degli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo avranno la durata di anni venti. Il preammortamento avra' la durata di anni due. I prestiti per gli interventi di cui al punto 4) avranno la durata di anni cinque. Ove se ne riconosca la necessita', le predette agevolazioni sono applicabili pr la realizzazione nelle zone di consumo anche al di fuori del territorio regionale, di depositi e di centri di smistamento, mostra e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ottentuti da organismi cooperativi locali nei centri di produzione ubicati nella Regione Le opere, gli impianti e le attrezzature fisse di cui al primo comma, non possono essere distolti dall'uso per il quale sono stati realizzati per un periodo di anni dieci a decorrere dalla data del loro collaudo. Le macchine e le attrezzature mobili non possono essere alienate prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del loro collaudo. I suddetti vincoli devono essere espressamente menzionati nei provvedimenti di concessione dei contributi in conto capitale. In caso di inosservanza i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi.

Art. omissis

Art. 6

Estensione dei benefici alle cooperative costituite dai soggetti e per le materie indicate nell'art.18 della legge 1 giugno 1977, n. 285 gli interventi previsti nei precedenti articoli vengono estesi con priorita' anche alle cooperative costituite dai soggetti e per le materie indicate nell'art.18 della legge 1 giungo 1977, n. 285.

Art. omissis

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