Decreto Ministeriale 24 Marzo 1999, n. 63

Direttive per la gestione delle attivita' e ricerche riguardanti il mercato del lavoro per l'anno 1999

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 161
12/07/1999

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

Il presente decreto determina le direttive 1999 per la promozione di attivita' di ricerche nel campo del mercato del lavoro e relative politiche. Le aree di ricerca che nella prospettiva di attuazione delle direttive di cui al precedente comma occorre considerare sono le seguenti:

A) fisco e parafisco, Cuneo fiscale, costo del lavoro ed occupazione, in rapporto a settori e dimensioni aziendali;

B) ristrutturazione orari di lavoro ed occupazione: monitoraggio delle esperienze e delle sperimentazioni;

C) individuazione dei percorsi esperibili per l'inserimento o il reinserimento al lavoro offerti dalla legislazione vigente, con riferimento anche ai sistemi di formazione e di sicurezza e riabilitazione del lavoro, in vista di assicurare correlativamente diffusione di informazioni e indicazioni fruibili attraverso sistemi di comunicazione informatici o multimediali a utenze indifferenziate e/o selettivamente individuate.

Art. 2

La partecipazione al programma di ricerca di cui al presente decreto, cosi' come la valutazione dei relativi progetti, restano disciplinati dalle direttive gia' richiamate nella parte motiva del presente decreto le quali, quindi, mantengono inalterata la loro efficacia salvo le seguenti modifiche ed integrazioni:

A) la valutazione dei contenuti progettuali sara' effettuata secondo i criteri: rilevanza (pertinenza, coerenza, congruita' rispetto alle tematiche dei bandi); fattibilita' (correlazione tra impianto metodologico e risultati ricercati); trasferibilita' dei risultati; assistenza tecnica successiva alla conclusione della ricerca; autovalutazione dei risultati; impianto bibliografico, glossario; risultati conseguiti attraverso precedenti lavori;

B) la valutazione dei correlati aspetti economico -finanziari sara' effettuata secondo i seguenti criteri: congruita' dell'offerta economica rispetto ai contenuti della ricerca; considerabilita' delle offerte finanziarie fino alla concorrenza massima data dal montante riservato alla relativa filiera di ricerca; aggiudicabilita' in caso di exequo condizionata all'accettazione da parte degli enti interessati, di una rimodulazione delle rispettive offerte finanziarie, compatibile con il montante delle risorse riservate alla relativa filiera di ricerca; prospettazione di costi unitari di riferimento per il personale di ricerca che risultino ricompresi all'interno delle fasce determinate dal comitato tecnico scientifico di valutazione.

Art. 3

La direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro e' incaricata della realizzazione del programma di cui all'art. 1 avvalendosi delle risorse specificamente destinate sul relativo capitolo 4602 della tabella XV relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 4

Il presente decreto, registrato alla Corte dei Conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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