Decreto Legge 30 Dicembre 1985, n. 786
Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel mezzogiorno
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 306 31/12/1985 |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Stato - Decreto legge
Art. 1
1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialita' nel mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonche' alle societa', costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, aventi sede e operanti nei territori meridionali di cui all'art. 1 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonche' per la fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:
a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;
b) mutui erogati dalla cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature; la durata e' fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare;
c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo, con possibilita' di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno;
D) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative;
E) attivita' di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto.
2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Nella valutazione dei progetti viene data priorita' a quelli connessi all'introduzione di nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione, con particolare riferimento all'artigianato, alla produzione e trasferimento di nuove tecniche agricole, al risparmio energetico ed ai servizi alle imprese, tra i quali servizi di gestione contabile, ricerche e promozione di mercato, consulenza organizzativa, commercializzazione dei prodotti agricoli, servizi di informatica.
4. Presso l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e' costituito il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, con compiti di assistenza nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, di definizione di progetti-tipo in settori prioritari, di promozione di attivita' di formazione, di proposta di ammissibilita' alle agevolazioni.
5. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno ed e' composto da un esperto designato dal Ministro stesso con funzioni di presidente, da un esperto designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di vice presidente, nonche' dai presidenti dell'iri, dell'eni, dell'efim, dell'unioncamere e dal direttore generale della cassa depositi e prestiti, o da loro delegati.
6. Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato si avvale di una apposita segreteria tecnica, che utilizza personale e specifiche strutture posti a disposizione dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno impartite d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali. Allo stesso fine il presidente del comitato puo' stipulare convenzioni con universita', enti e centri di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative ed imprenditoriali ed altri organismi pubblici e privati.
7. Il comitato, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, puo' articolare a livello territoriale le attivita' di coordinamento e di sostegno delle iniziative d'intesa con le Regioni meridionali.
8. Le domande delle cooperative e delle societa' di cui al precedente comma 1 volte ad ottenere le agevolazioni finanziarie, dirette al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, sono presentate agli organismi periferici all'uopo indicati nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo che le trasmettono al Ministro medesimo, il quale delibera l'ammissibilita' dei relativi progetti alle agevolazioni stesse, su proposta del comitato di cui al precedente comma 4. Ai fini della valutazione dei progetti, con particolare riguardo alla loro economicita' e produttivita', il comitato si avvale di un apposito nucleo di valutazione composto da cinque esperti nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria dei progetti.
9. Le domande sono altresi' trasmesse alla Regione competente per territorio, che puo' esprimere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione il proprio motivato parere al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno.
10. Alla esecuzione del provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni provvedono il comitato di cui al precedente comma 4 e la cassa depositi e prestiti secondo criteri e modalita' fissati dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo.
11. Le disponibilita' finanziarie di cui al successivo comma 14 sono versate alla cassa depositi e prestiti che istituisce apposita contabilita' separata per la erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto.
12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
13. Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, su proposta del comitato di cui al comma 4 del presente articolo, puo' disporre la revoca immediata del finanziamento dei progetti, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono state concesse, accertato anche mediante ispezioni e verifiche disposte dal comitato stesso.
14. All'onere di lire 120 miliardi derivante, per l'anno 1985, dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo -- IV i comprese le spese di funzionamento fissate, con i relativi criteri, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro -- si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento <
all'art. 1: al comma 1, dopo le parole: <<29 anni>>, sono inserite le seguenti: <>; al comma 1, alla lettera c), e' aggiunto in fine il seguente periodo: <
1-ter. Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui al successivo art. 26 dello stesso decreto, che devono essere osservate in fatto. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'art. 23 dello stesso Decreto Legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
1-quater. Nelle societa' di cui al precedente comma 1 e' nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione>>;
2 Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali criteri e modahta' tengono conto:
a) dell'oppurtunita' di privilegiare, in termini di maggiori contributi in conto capitale, i progetti che, oltre ad avere le caratteristiche di cui al seguente comma, prevedano, tra l'altro, lo sfruttamento di beni e di infrastrutture gia' esistenti e la valorizzazione delle risorse locali e siano corredati da studi di fattibilita' che comprovino le prospettive di mercato e l'economicita' di gestione;
b) della residenza nel mezzogiorno alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o a data anteriore, della maggioranza dei giovani partecipanti alle cooperative od alle societa';
c) della necessita' di privilegiare le cooperative nella determinazione del contributo per le spese di gestione;
d) della necessita' di evitare il cumulo delle agevolazioni finanziarie del presente decreto con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;
e) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere dall'uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i beni strumentali agevolati;
f) della necessita' di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerita' nell'erogazione dei contributi;
g) dell'opportunita' di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a piu' alto livello di disoccupazione e, a parita' di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da cooperative e societa' a prevalente composizione femminile
al comma 3, dopo la parola: <> sono inserite le seguenti: <<, alla produzione di beni sostitutivi di importazioni,>>; al comma 4, dopo la parola: <> sono inserite le seguenti: <>; al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: <<, nonche' da tre rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello nazionale>>; al comma 6, dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <<, previa deliberazione del comitato stesso,>>; il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
<<7. Il comitato, di intesa con le singole Regioni meridionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale le attivita' di coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale e strutture degli organismi dell'intervento straordinario, al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento della regolarita' e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione.
7-bis. Le Regioni meridionali possono costituire comitati regionali di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile composti da rappresentanti della cooperazione, degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento attraverso apposite segreterie tecniche anche decentrate territorialmente>>;
al comma 9, le parole: <> sono sostituite dalla seguente: <>;
<<10-bis. Ferme restando le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni si intendono rilasciate ove entro novanta giorni dalla regolare richiesta l'autorita' che doveva provvedervi non le abbia esplicitamente rifiutate.
10-ter. Il termine di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anche ai fini dei benefici previsti dal presente decreto, e' prorogato al 31 marzo 1987>>;
<<12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e l'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel mezzogiorno>>;
<<14-bis. Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo concernente "disciplina organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno" l'autorizzazione di spesa recata dal presente decreto e' incrementata di lire 600 miliardi per il 1986, lire 700 miliardi per il 1987 e lire 780 miliardi per il 1988. Alla relativa copertura si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con il predetto provvedimento legislativo concernente: "disciplina organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno">>.
Art. 2
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 24 dicembre 1985.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561. Testo risultante a seguito della conversione [l 28.02.1986 n. 44 art n. 1]
All'art. 2: il comma 2 e' soppresso.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle camere per la conversione in legge.





