Decreto Ministeriale 31 Maggio 1999, n. 63
Indicazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
| Ente | 2 |
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| Fonte |
G.U.R.I.
n. 161 12/07/1999 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale, per le quali e' vietata la fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 2 - Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio
1. Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose: recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in attivita' subacquea; manipolazione di materie esplodenti in attivita' di produzione, deposito e trasporto.
Art. 3 - Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave
1. Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a: agenti cancerogeni, di cui al Titolo VII del Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; amianto; cloruro di vinile monomero; 2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali; radiazioni ionizzanti di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.





