Legge regionale 23 Gennaio 1979, n. 60
Concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 09/12/2002 |
| Regione | Sardegna |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. omissis
Art. 5
I mutui hanno la durata massima di 20 anni e possono essere concessi rispetto al prezzo di acquisto ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura nelle seguenti percentuali:
- 90 per cento per le aziende singole;
- 95 per cento per le cooperative agricole;
- 100 per cento per le cooperative agricole di giovani disoccupati di cui alla legge primo giugno 1977, n. 285, e alla Legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, e per i giovani comunque associati di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa Legge regionale.
Tuttavia l'importo massimo concedibile e' fissato come segue:
- 100.000.000 di lire per le aziende che ricorrano al mutuo di cui al presente articolo per la formazione della loro proprieta' terriera e per le aziende per le quali si renda necessario un ampliamento volto al raggiungimento di una base terriera che, attraverso il piano di trasformazione, determini il conseguimento della dimensione aziendale ottimale;
- 400.000.000 di lire per le cooperative agricole, con un'integrazione di lire 20.000.000 di lire per ogni socio oltre il nono.
Il concorso regionale per le operazioni effettuate con le disponibilita' degli istituti di credito e' calcolato nei modi previsti dall'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni. Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari e' quello applicato dallo Stato per le analoghe operazioni di acquisto ferma restando la facolta' della Regione di fissare un tasso diverso, non inferiore a quello minimo eventualmente fissato dallo Stato. In assenza di indicazioni statali, la Regione procede autonomamente.





