Legge regionale 28 Marzo 1985, n. 13

Organizzazione e sviluppo del turismo in calabria in attuazione della legge 217 del 17 maggio 1983

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
28/03/1985
Regione Calabria

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. omissis

Titolo IV - della cooperazione turistica

Art. 52 - Cooperative turistiche

La Regione in attuazione degli obiettivi di sviluppo e nell'ambito della programmazione del turismo regionale riconosce e promuove, mediante la concessione di forme associative di giovani disoccupati, di operatori turistici IV i compresi i titolari delle aziende di ristorazione e gli addetti alle attivita' e professioni turistiche. I contributi di cui al comma precedente sono erogati fino al 75% per le cooperative di giovani disoccupati regolarmente costituite che svolgono la loro attivita' in direzione di nuovi servizi utili all'offerta turistica; fino alla misura del 50% per gli operatori turistici IV i compresi i titolari delle aziende di ristorazione e degli addetti alle attivita' e professioni turistiche legalmente costituite. I contributi non possono, comunque, superare il tetto massimo di 100 milioni. Le domande per i contributi vanno presentate all'Assessorato al turismo entro il 30 marzo di ogni anno. Entro 30 gg. La Giunta regionale presentera' il piano di riparto al consiglio per l'approvazione.

Art. omissis

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